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Nozione di " partecipazioni di controllo o di collegamento " L' articolo 2359 del codice civile , che reca la nozione civilistica di controllo e di collegamento tra società , non ha subito innovazioni a opera del Dlgs di riforma del diritto societario del 17 gennaio 2003 , n. 6. In sintesi , tale articolo dispone che sono considerate società controllate : le società in cui
un'
altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell' assemblea ordinaria le società in cui un' altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un' influenza dominante nell' assemblea ordinaria le società che sono sotto l' influenza dominante di un' altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa .
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Nozione di " partecipazioni di controllo o di collegamento " L' articolo 2359 del codice civile , che reca la nozione civilistica di controllo e di collegamento tra società , non ha subito innovazioni a opera del Dlgs di riforma del diritto societario del 17 gennaio 2003 , n. 6. In sintesi , tale articolo dispone che sono considerate società controllate : le società in cui un' altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell' assemblea ordinaria le società in cui
un'
altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un' influenza dominante nell' assemblea ordinaria le società che sono sotto l' influenza dominante di un' altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa .
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Nozione di " partecipazioni di controllo o di collegamento " L' articolo 2359 del codice civile , che reca la nozione civilistica di controllo e di collegamento tra società , non ha subito innovazioni a opera del Dlgs di riforma del diritto societario del 17 gennaio 2003 , n. 6. In sintesi , tale articolo dispone che sono considerate società controllate : le società in cui un' altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell' assemblea ordinaria le società in cui un' altra società dispone di voti sufficienti per esercitare
un'
influenza dominante nell' assemblea ordinaria le società che sono sotto l' influenza dominante di un' altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa .
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o di collegamento " L' articolo 2359 del codice civile , che reca la nozione civilistica di controllo e di collegamento tra società , non ha subito innovazioni a opera del Dlgs di riforma del diritto societario del 17 gennaio 2003 , n. 6. In sintesi , tale articolo dispone che sono considerate società controllate : le società in cui un' altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell' assemblea ordinaria le società in cui un' altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un' influenza dominante nell' assemblea ordinaria le società che sono sotto l' influenza dominante di
un'
altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa .
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Sono invece considerate collegate le società sulla quali
un'
altra società esercita un' influenza notevole , anche in base alla presunzione legale costituita dalla possibilità di esercizio , nell' assemblea ordinaria , di almeno un quinto dei voti , o di un decimo se la società ha azioni quotate in borsa .
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Sono invece considerate collegate le società sulla quali un' altra società esercita
un'
influenza notevole , anche in base alla presunzione legale costituita dalla possibilità di esercizio , nell' assemblea ordinaria , di almeno un quinto dei voti , o di un decimo se la società ha azioni quotate in borsa .
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L' imposta sostitutiva Anche le plusvalenze derivanti dai conferimenti di aziende o di rami d' azienda possono essere affrancate attraverso il pagamento di
un'
imposta sostitutiva del 19 per cento , ai sensi degli articoli 1 e 3 del Dlgs 8 ottobre 1997 n. 358. Va però rammentato che l' articolo 4 , I comma , lettera m ) della legge 7 aprile 2003 n. 80 ( " Delega al governo per la riforma del sistema fiscale statale " ) dispone espressamente l' abolizione " ...
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Si evidenzia che la normativa attuale sui conferimenti rimarrebbe valida e operante , ma senza più consentire l' affrancamento delle plusvalenze non esenti verso il pagamento di
un'
imposta sostitutiva .
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Anche in questo caso ,
un'
analisi ponderata e valida dal punto di vista " applicativo " potrà farsi solamente nella successiva fase dell' istruttoria e del dibattito parlamentare , quando il " progetto " si avvierà ad acquistare la forma di un testo legislativo .
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