• Corpus: scritto
Corpus: scritto
Risultati: 13 (22.1 per million)
econo12 L' ambito di applicazione delle norme ivi contenute comprende le trasformazioni e le fusioni poste in essere dagli enti creditizi pubblici iscritti nell' albo di cui all' articolo 29 del regio decreto legge 12.3.1936 , n. 375 , convertito , con modificazioni , dalla legge 7.3.1938 , n. 141 , e successive modificazioni e integrazioni , nonché dalle casse comunali di credito agrario e dai monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico , con altri enti creditizi di qualsiasi natura , da cui , anche a seguito di successive trasformazioni o conferimenti , risultino comunque società per azioni operanti nel settore del credito ( articolo 1 , comma 1 , della legge in commento ) .
econo12 L' eventuale differenza tra il valore dei beni conferiti , quale iscritto nel bilancio della società conferitaria in dipendenza del conferimento , e l' ultimo valore dei beni stessi riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi concorre a formare il reddito dell' ente conferente nella misura del 15 per cento .
econo12 L' eventuale differenza tra il valore delle azioni ricevute e l' ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi , maggiorato della differenza tassata di cui al precedente periodo , non concorre a formare il reddito dell' ente conferente fino a quando non sia stata realizzata o distribuita .
econo12 Se , per effetto dei conferimenti , le aziende o le partecipazioni sono state iscritte in bilancio a valori superiori a quelli di cui al periodo precedente , alla dichiarazione dei redditi andava allegato un prospetto di riconciliazione tra i dati esposti nel bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti .
econo12 Le società destinatarie di conferimenti previsti dalla legge n. 218 / 1990 Secondo l' articolo 17 della legge n. 342 / 2000 , le società destinatarie dei conferimenti ivi considerati potevano applicare un' imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell' Irap nella misura del 19 per cento della differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei conferimenti e il loro costo fiscalmente riconosciuto .
econo12 La mancata previsione , nella Finanziaria 2004 , dell' estensione delle regole in esame anche ai conferimenti " ordinari " ( tra soggetti non bancari ) , deve leggersi in relazione all' abrogazione del regime impositivo sostitutivo intervenuta con il Dlgs 12.12.2003 , n. 344 , di " riforma dell' Ires " .
econo12 Le somme corrisposte o ricevute per effetto della ripartizione convenzionale dell' onere all' imposta sostitutiva tra i soggetti interessati non concorrevano a formare il reddito , né la base imponibile , ai fini dell' Irap .
econo12 dell' Irap previste dagli articoli 17 , commi 1 e 3 , e 18 , comma 1 , della legge n. 342 / 2000 , con riferimento ai beni o alle azioni che erano stati ricevuti a seguito dei conferimenti e che erano ancora posseduti alla data del 10.12.2000 se i beni ricevuti dalla società conferitaria a seguito dei conferimenti erano stati conferiti a un' altra società , l' imposta sostitutiva era applicata da tale ultima società l' imposta sostitutiva poteva essere applicata , rispettivamente nella misura del 19 per cento e del 15 per cento , sull' intera differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei conferimenti , risultante dal bilancio relativo all' esercizio chiuso anteriormente al 10.12.2000 , e il loro costo fiscalmente riconosciuto alla fine dell' esercizio stesso ai fini dell' applicazione dell' imposta sostitutiva , la differenza di cui all' articolo 17 , commi 1 e 3 , della legge n. 342 del 2000 , andava computata con riferimento a tutti i beni ricevuti , compreso l' avviamento , e doveva essere assunta al netto dei minori valori dei beni ricevuti in dipendenza dei conferimenti rispetto al loro costo fiscalmente riconosciuto , nonché al netto
econo12 L' affrancamento delle riserve in sospensione d' imposta nella Legge Finanziaria 2004 Soggetti ammessi Beni ammessiBase imponibileAliquote applicabili Bilancio di riferimento Enti creditizi pubblici e altri soggetti di tipo " creditizio " ( L. n. 218 / 1990 ) Beni materiali strumentali e patrimonialidifferenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei conferimenti e il loro costo fiscalmente riconosciutoCon effetti in capo a conferente e conferitaria 12 % Bilancio relativo all' esercizio in corso alla data del 31.12.2003 Beni immateriali strumentali Con effetti solo in capo alla conferitaria 9 % Versamento dell' imposta sostitutiva Anno 2004 ( vers .
econo12 il comma 26 , introdotto nel corso dell' esame al Senato , estende ai beni risultanti dal bilancio relativo all' esercizio in corso alla data del 31.12.2003 le disposizioni di cui agli articoli 17 , 18 e 20 della legge n. 342 / 2000. Gli articoli da 17 a 20 della legge n. 342 / 2000 consentono l' affrancamento delle riserve costituite a seguito delle operazioni di conferimento nel settore bancario , poste in essere ai sensi della legge n. 218 / 1990 , mediante il pagamento di un' imposta sostitutiva : del 19 per cento , commisurata alla differenza tra il valore dei beni ricevuti e il loro costo fiscalmente riconosciuto , con il riconoscimento della differenza assoggettata a imposta sostitutiva come costo fiscalmente riconosciuto a decorrere dall' esercizio successivo a quello chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore del provvedimento ( ovvero ) del 15 per cento , senza il riconoscimento della differenza nei confronti della conferente ( è quindi previsto un sistema alternativo rispetto a quello ordinario , in forza del quale l' affrancamento è limitato nei soli confronti della società conferitaria ) .
econo12 Con riguardo agli enti creditizi con natura societaria che abbiano effettuato operazioni di conferimento al fine di costituire un gruppo creditizio , l' articolo 18 prevede che la differenza tra il valore delle azioni ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto si considera realizzata a condizione che sia assoggettata a un' imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell' Irap in misura pari al 19 per cento .
econo12 Gli autori delle " schede " segnalano che la disposizione della Finanziaria 2004 , a differenza della legge n. 448 / 2001 , non prevede l' applicazione dell' articolo 19 del " collegato " 2000 , che estende le disposizioni di cui all' articolo 17 anche ai destinatari dei conferimenti realizzati ai sensi dell' articolo 4 , comma 1 , del Dlgs n. 358 / 1997 ( ovvero dei conferimenti di aziende , possedute per almeno tre anni , effettuati tra società di capitali e enti pubblici e privati residenti nello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l' esercizio di attività commerciali .
econo12 Si tratta , nella sostanza , di una disposizione che consente anche a soggetti Irpeg non bancari di " sanare " , mediante il pagamento dell' imposta sostitutiva , le divergenze tra valori di bilancio e valori fiscali , con riferimento al maggior valore attribuito alle aziende conferite e alle corrispondenti partecipazioni ) .
nascondi dettagli
CorDIC
Corpora Didattici Italiani di Confronto