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buroc32 33 ( in grassetto le parti rilevanti ) Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore 1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che , malgrado la buona fede , determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto .
buroc32 33 ( in grassetto le parti rilevanti ) Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore 1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che , malgrado la buona fede , determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto .
buroc32 e giurisprudenziale - sono i seguenti : 1 ) la titolarità di un diritto soggettivo in capo ad un soggetto ; 2 ) la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate ; 3 ) la circostanza che tale esercizio concreto , anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto , sia svolto secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione , giuridico od extragiuridico ; 4 ) la circostanza che , a causa di una tale modalità di esercizio , si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrifico cui è soggetta la controparte .
buroc32 È ravvisabile , in sostanza , quando , nel collegamento tra il potere di autonomia conferito al soggetto ed il suo atto di esercizio , risulti alterata la funzione obiettiva dell' atto rispetto al potere che lo prevede .
buroc32 E , con riferimento ai rapporti di conto corrente , è stato ritenuto che , in presenza di una clausola negoziale che , nel regolare tali rapporti , consenta all' istituto di credito di operare la compensazione tra i saldi attivi e passivi dei diversi conti intrattenuti dal medesimo correntista , in qualsiasi momento , senza obbligo di preavviso , la contestazione sollevata dal cliente che , a fronte della intervenuta operazione di compensazione , lamenti di non esserne stato prontamente informato e di essere andato incontro , per tale motivo , a conseguenze pregiudizievoli , impone al giudice di merito di valutare il comportamento della banca alla stregua del fondamentale principio della buona fede nella esecuzione del contratto .
buroc32 In questa prospettiva i due principii si integrano a vicenda , costituendo la buona fede un canone generale cui ancorare la condotta delle parti , anche di un rapporto privatistico e l' interpretazione dell' atto giuridico di autonomia privata e , prospettando l' abuso , la necessità di una correlazione tra i poteri conferiti e lo scopo per i quali essi sono conferiti .
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