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Questo dossier e quello
sul
risarcimento del danno sono stati studiati per fornire indicazioni che possano tornare utili sia in occasione di un incidente che in un secondo momento , quando si tratti di pervenire al risarcimento dei danni prodotti da questa " guerra " che non conosce soste .
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L' utente della strada , in caso d' incidente comunque ricollegabile al suo comportamento , ha l' obbligo di fermarsi e prestare soccorso a coloro che abbiano eventualmente subìto danni alla persona ( art. 189 , comma 1 ) : ciò anche allo scopo di consentire la pronta identificazione delle persone coinvolte nell' incidente e l' esatta ricostruzione della dinamica del sinistro , anche attraverso l' esame delle tracce lasciate
sul
veicolo e dal veicolo ( Cass .
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Se dall' incidente sono derivati danni soltanto alle cose ( artt , 189 , comma 3 , e 161 ) , i conducenti ed ogni altro utente coinvolto nel sinistro devono , ove possibile , evitare intralcio alla circolazione , provvedendo a spingendo i veicoli fuori della carreggiata , o , se ciò non sia possibile ,
sul
margine destro di essa e parallelamente al suo asse .
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Se poi vi sono dei testimoni che hanno assistito al fatto , è bene prendere generalità e indirizzo , anche perché in un' eventuale causa di risarcimento , qualora vi fosse discordanza fra la ricostruzione del sinistro effettuata dall' Autorità intervenuta
sul
posto e quella operata dai testimoni , prevarrebbe quest' ultima , in quanto proveniente da chi ha assistito al fatto e non , come quella , frutto di deduzioni ( Trib .
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abbandono del mezzo
sul
ciglio della strada e conseguente asporto di pezzi da parte di " sciacalli " ) non viene risarcito dall' assicurazione , mentre vengono rimborsate le eventuali spese occorse al ricovero del veicolo ( per es .
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È responsabile del reato di omissione di soccorso ( art. 593 c.p. - codice penale ) chi , accortosi della presenza di un corpo umano che sia o sembri inanimato , oppure di una persona ferita o altrimenti in pericolo , omette di prestare l' assistenza occorrente o di darne immediato avviso all' Autorità ( il reato non sussiste se
sul
posto vi sia già chi sta provvedendo in tal senso ) .
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Anche in questo caso è opportuno far intervenire
sul
luogo del sinistro Polizia o Carabinieri , o quanto meno prendere generalità e indirizzo di eventuali testimoni che hanno assistito all' incidente ; infatti , specialmente se non vi sono testimoni , la persona che ha provocato l' incidente potrebbe ritrattare la dichiarazione , anche se messa per iscritto , e siccome quella che conta è la ricostruzione della dinamica del sinistro , si rischia di rimettere in discussione tutto , con la conseguenza di doversi accollare il proprio 50 % di responsabilità , come previsto dal secondo comma dell' art .
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