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In tale occasione mi pronunciai a favore della conferma del modello unitario del controllo già previsto dalla legge n. 20 del 1994 , evidenziando le ragioni che sconsigliavano di uniformarsi
sul
punto al diverso ordinamento , pluralistico , adottato negli altri Stati federali europei .
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Ora non c'è dubbio che il funzionamento di questo fondo , alimentato con una parte del gettito fiscale realizzato nelle regioni più ricche , esige un controllo sulla corretta applicazione dei meccanismi relativi al prelievo e al riparto delle entrate riscosse , ma soprattutto
sul
regolare , efficiente ed efficace utilizzo delle stesse da parte delle amministrazioni beneficiarie .
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Esso , infatti , può garantire in primo luogo , lo stesso approccio culturale e professionale ( conseguenza delle stesse modalità di reclutamento e formazione ) e , quindi , identico metro di giudizio , particolarmente prezioso nell' esercizio di un' attività , comprendente valutazioni
sul
buon andamento e la sana gestione amministrativa , largamente discrezionali ; secondariamente renderà molto più facile ed efficace il coordinamento , così come il confronto di esperienze e lo scambio di opinioni .
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Quanto al controllo di natura finanziaria , la legge conferma , in primo luogo , il disegno di una Corte dei conti unitaria , cui , ai fini del coordinamento di tutta la finanza pubblica , è affidato il compito di riferire al Parlamento
sul
rispetto complessivo degli equilibri di bilancio da parte di tutti gli enti di autonomia , con particolare riguardo ai vincoli di derivazione comunitaria .
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La legge citata si è anche preoccupata di evitare che l' organo di controllo , per la sua appartenenza a una struttura unitaria , potesse operare - o comunque venisse percepito - come un organo dello Stato centrale , introducendo alcune innovazioni rivolte a collegare ,
sul
piano organico e funzionale , le sezioni regionali con gli enti controllati .
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Nell' ambito della funzione di coordinamento svolta dalla nuova sezione vanno ricordate le delibere con le quali sono stati approvati gli indirizzi e i criteri generali per l' attività di referto finanziario annuale
sul
rendiconto delle regioni e sono state individuate e regolamentate alcune indagini di carattere comparativo su questioni comuni , nonché le linee guida per il coordinamento delle metodologie finalizzate alle rilevazioni sul funzionamento dei controlli interni di regioni e enti locali .
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Nell' ambito della funzione di coordinamento svolta dalla nuova sezione vanno ricordate le delibere con le quali sono stati approvati gli indirizzi e i criteri generali per l' attività di referto finanziario annuale sul rendiconto delle regioni e sono state individuate e regolamentate alcune indagini di carattere comparativo su questioni comuni , nonché le linee guida per il coordinamento delle metodologie finalizzate alle rilevazioni
sul
funzionamento dei controlli interni di regioni e enti locali .
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La nuova disciplina , infatti , ha posto a carico degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali ( ed anche degli enti del servizio sanitario nazionale ) l' obbligo di trasmettere alle sezioni regionali di controllo relazioni
sul
bilancio preventivo e sul rendiconto , predisposte sulla base di criteri definiti unitariamente dalla Corte e rivolte a dar conto non solo del rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità e del limite costituzionale al ricorso all' indebitamento , ma anche di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alla quale l' amministrazione non abbia adottato gli interventi correttivi segnalati dall' organo interno di revisione .
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La nuova disciplina , infatti , ha posto a carico degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali ( ed anche degli enti del servizio sanitario nazionale ) l' obbligo di trasmettere alle sezioni regionali di controllo relazioni sul bilancio preventivo e
sul
rendiconto , predisposte sulla base di criteri definiti unitariamente dalla Corte e rivolte a dar conto non solo del rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità e del limite costituzionale al ricorso all' indebitamento , ma anche di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alla quale l' amministrazione non abbia adottato gli interventi correttivi segnalati dall' organo interno di revisione .
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La Corte , con deliberazioni della Sezione delle autonomie del 27 aprile 2006 , ha provveduto ad adottare le linee guida cui devono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria dei comuni , delle province e delle Asl nelle proprie relazioni alle sezioni regionali di controllo
sul
bilancio preventivo 2006 ( comuni e province ) e sul bilancio d' esercizio 2005 ( enti del SSN ) .
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La Corte , con deliberazioni della Sezione delle autonomie del 27 aprile 2006 , ha provveduto ad adottare le linee guida cui devono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria dei comuni , delle province e delle Asl nelle proprie relazioni alle sezioni regionali di controllo sul bilancio preventivo 2006 ( comuni e province ) e
sul
bilancio d' esercizio 2005 ( enti del SSN ) .
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Nel mese di luglio ( 7 luglio 2006 ) sono state emanate anche le linee guida cui devono attenersi gli organi di revisione degli enti locali nella predisposizione della relazione
sul
rendiconto dell' esercizio 2005. Per quanto , in particolare , riguarda gli enti locali , tali linee guida sono contenute in tre documenti ( distinti per i comuni sopra o fino a 5.000 abitanti e per le province ) , il cui contenuto è stato elaborato dopo una vasta consultazione e con il concorso di contributi esterni , tra cui quello delle stesse Associazioni rappresentative degli enti locali .
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Il carattere collaborativo di questo controllo , se è più evidente quando si svolge
sul
bilancio preventivo , suscettibile di essere variato dopo la sua approvazione , non è estraneo neppure al controllo sui rendiconti .
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locali e alle regioni , si presentano come essenziali per un proficuo esercizio dei controlli : 1 ) l' armonizzazione dei bilanci pubblici , stante l' attuale sensibile difformità nell' impostazione dei bilanci degli enti territoriali , che è di ostacolo alla raffrontabilità e significatività dei dati contabili ; condizione questa indispensabile ai fini del controllo gestionale e finanziario , dell' attuazione degli interventi perequativi e solidaristici previsti dalla Costituzione e , infine , della verifica del rispetto dei vincoli comunitari ; 2 ) il potenziamento delle strutture organizzative della Corte dei conti , rimaste a livelli assolutamente inadeguati ,
sul
piano quantitativo e funzionale , a fronte delle nuove e più impegnative attribuzioni e delle diverse professionalità richieste .
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