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econo02 Dunque , in base alla versione definitiva del provvedimento in esame(3 ) , i soggetti di cui all' articolo 73 del Tuir sono tenuti a rideterminare anche l' acconto Irap , ed è appena il caso di sottolineare che , anche a tali fini , rimangono fuori dall' ambito applicativo della disposizione in esame i soggetti Irpef e le società di persone di cui all' articolo 5 del Tuir .
econo02 , occorre fare riferimento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del menzionato decreto , e quindi il 12 agosto 2006. Dunque , i soggetti Ires per i quali alle predette date erano già trascorsi i termini di versamento applicano le nuove disposizioni con il versamento della seconda o unica rata di acconto , e va sottolineato che si tratta della maggior parte dei contribuenti , per i quali rilevava la data di scadenza del 20 giugno 2006. Inoltre , l' Agenzia delle entrate ha avuto modo di precisare che tale criterio va applicato anche per le società e gli enti che si sono avvalsi della facoltà di versare quanto dovuto entro il trentesimo giorno successivo ai termini di scadenza , con la maggiorazione dello 0,40 per cento ( articolo 17 , comma 2 , Dpr n. 435 del 2001 ) ; per cui , tali soggetti , pur non avendo ancora versato la prima rata alla data del 4 luglio 2006 ( poiché erano tenuti a versare entro il 20 luglio ) , non risultavano obbligati a rideterminare sin da subito quanto dovuto a titolo di acconto .
econo02 Esempio Una società per azioni con periodo d' imposta coincidente con l' anno solare ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall' articolo 17 , comma 2 , del Dpr n. 435 del 2001 , posticipando il versamento dell' Ires e dell' Irap dovute a titolo di saldo 2005 e di acconto 2006 al 20 luglio 2006 , applicando la maggiorazione dello 0,40 per cento .
econo02 Esempio Una società per azioni che presenta un periodo d' imposta non coincidente con l' anno solare , del tipo 1° agosto 2005 - 31 luglio 2006 , versa normalmente il saldo Ires e la prima rata di acconto entro il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d' imposta(4 ) .
econo02 Esempio In caso di approvazione del bilancio in data 30 giugno 2006 , una società per azioni con periodo d' imposta " solare " era tenuta a effettuare i versamenti entro la scadenza del 20 luglio 2006(5 ) , posticipabile al 19 agosto ( con la proroga(6 ) di ferragosto , rileva il termine del 21 agosto ) con l' applicazione della maggiorazione dello 0,40 per cento .
econo02 L' Agenzia delle entrate ha chiarito che , in tale ipotesi , la società in esame è tenuta a rideterminare e a versare l' acconto Ires applicando le disposizioni introdotte dall' articolo 36 , comma 34 , del decreto in esame , già a partire dalla prima rata di acconto , e cioè entro la scadenza del 20 luglio .
econo02 Si tratta , in buona sostanza , della data del 12 agosto 2006 , derivandone che , alla data del 20 luglio , la società per azioni di cui all' esemplificazione sopra riportata era tenuta a versare il 40 per cento di un acconto che andava rideterminato esclusivamente ai fini Ires e non con riferimento all' Irap .
econo02 2006 , a decorrere dal 1° maggio 2007 il riferimento al giorno 20 , ovunque ricorra , deve intendersi sostituito dal riferimento al giorno 16. 3 ) L' articolo 36 , comma 34 , del decreto , dispone che " In deroga all' articolo 3 della legge 27 luglio 2000 , n. 212 , nella determinazione dell' acconto dovuto dai soggetti di cui all' articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 , n. 917 , e successive modificazioni , ai fini dell' imposta sul reddito delle società e dell' imposta regionale sulle attività produttive per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto , si assume , quale imposta del periodo precedente , quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente decreto ; eventuali conguagli sono versati insieme alla seconda ovvero unica rata dell' acconto " .
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