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econo11 NELLA SUA ADUNANZA del 9 novembre 1994 ; SENTITO il Relatore Professor Luciano Cafagna ; VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287 ; VISTO , in particolare , l' articolo 19 , comma 2 , della legge 10 ottobre 1990 n. 287 ; VISTO , in particolare , l' articolo 11 della legge 24 novembre 1981 , n. 689 ; VISTA la propria delibera del 10 agosto 1994 , con la quale disponeva l' avvio del procedimento per l' eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all' articolo 19 , comma 2 , della legge n. 287 / 90 , nei confronti della società ALITALIA Spa per omessa comunicazione preventiva della acquisizione del controllo della società AVIANOVA Spa ; VISTI gli atti del procedimento ; RITENUTA la propria competenza ; VISTI gli atti prodotti dalla società ALITALIA Spa in data 28 luglio 1994 , 2 e 4 agosto 1994 , 15 settembre 1994 , 28 ottobre 1994 e 7 novembre 1994 , con cui la società intendeva altresì comunicare tardivamente la realizzazione
econo11 I due soci , in data 1° giugno 1989 , hanno stipulato un accordo nel quale si prevedeva che la composizione del Consiglio di Amministrazione fosse idonea a conferire pari poteri ad entrambi i soci , in quanto MERIDIANA ( che a quel tempo si chiamava ALISARDA ) poteva designare tre consiglieri , A.T.I. tre consiglieri , tra cui l' Amministratore Delegato , mentre il Presidente doveva essere designato congiuntamente .
econo11 Alla stessa data i soci di riferimento hanno stipulato una scrittura privata mediante la quale convenivano espressamente di attribuire ad A.T.I. la responsabilità della gestione della società .
econo11 Dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione di AVIANOVA emerge infine che , relativamente all' esercizio 1991 , figuravano quali società controllanti della stessa sia A.T.I. che MERIDIANA , mentre , relativamente all' esercizio 1992 , figura quale società controllante solo A.T.I. La posizione di ALITALIA 7. La società ALITALIA , nella memoria prodotta e nell' audizione del 10 ottobre 1994 , ha sostenuto di non aver proceduto ad effettuare la comunicazione dell' operazione realizzata in data 18 dicembre 1992 , in quanto la società A.T.I. già dal 1989 , anno di acquisizione del 50 % del capitale sociale di AVIANOVA , esercitava sulla società un controllo esclusivo .
econo11 In conclusione , ALITALIA ha sostenuto che la composizione paritetica dei membri del Consiglio e le maggioranze qualificate previste in sede di Consiglio per talune decisioni di straordinaria amministrazione erano finalizzate esclusivamente alla protezione dell' investimento finanziario di MERIDIANA e l' operazione del 1992 , con la quale MERIDIANA ha dismesso la propria partecipazione , non ha inciso in alcun modo sulla situazione gestionale , in quanto il controllo è sempre rimasto in capo al Gruppo ALITALIA .
econo11 La posizione di MERIDIANA 8. Nel corso del procedimento è stata convocata in audizione la società MERIDIANA , la quale ha sostenuto che ALITALIA , dal momento in cui è entrata nel capitale sociale di AVIANOVA , ha acquisito anche il controllo della stessa , in particolare in virtù del fatto che poteva designare l' Amministratore Delegato in capo al quale erano concentrati tutti i poteri di gestione .
econo11 La posizione di MERIDIANA 8. Nel corso del procedimento è stata convocata in audizione la società MERIDIANA , la quale ha sostenuto che ALITALIA , dal momento in cui è entrata nel capitale sociale di AVIANOVA , ha acquisito anche il controllo della stessa , in particolare in virtù del fatto che poteva designare l' Amministratore Delegato in capo al quale erano concentrati tutti i poteri di gestione .
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