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buroc29 SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI SENTENZA 24.07.2009 , n. 17355 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Giudice di Pace de L' Aquila con sentenza del 17 novembre 2003 , in accoglimento dell' opposizione proposta da annullò il verbale del 6 ottobre 2002 , con il quale la Polstrada aveva accertato la violazione dell' art .
buroc29 , L. n. 689 / 81 , secondo il quale l' opposizione deve essere accolta quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell' opponente .
buroc29 21 , 22 , 22 bis e 23 , L. n. 689 / 81 , avendo ritenuto presunto un fatto percepito visivamente dagli agenti accertatori e rispetto al quale il verbale di accertamento , costituendo un atto pubblico , faceva fede fino a querela di falso .
buroc29 , L. n. 689 / 1981 , come giudizio d' impugnazione del provvedimento ed investa innanzitutto la legittimità formale dell' atto , tende all' accertamento negativo della pretesa sanzionatoria della p. a e si configura da un punto di vista procedimentale come un giudizio civile , del quale vanno applicate le regole generali , salvo espressa contraria disposizione ; l' esercizio del diritto di difesa nel procedimento di opposizione all' ordinanza - ingiunzione non è pregiudicato dalla fede privilegiata del verbale di accertamento , potendo I interessato impugnare latto con la querela di falso e fare ricorso nel relativo giudizio ai formali mezzi di prova ; - l' efficacia di prova legale del verbale non può estendersi alle valutazioni espresse dal pubblico ufficiale ed alla menzione di fatti avvenuti in sua presenza , che possono risolversi in apprezzamenti personali , perché mediati attraverso la occasionale percezione sensoriale di
buroc29 della possibilità di distinguere la loro percezione in statica o dinamica e dell' idoneità delle sole percezioni statiche a dare certezza al fatto accertato , ma anche verso una generale ed indiscriminata possibilità di prova nel procedimento ex art. 23 , L. n. 689 / 1981 , dell errore del pubblico ufficiale nelle percezioni dinamiche , in base all' assunto , sostanzialmente contraddittorio , che l' efficacia probatoria piena dell ' atto pubblico sia condizionata dalle ragioni poste a base della contestazione dei fatti in esso attestati , inoltre , con specifico riferimento alla materia della circolazione stradale , nella quale è più frequente la percezione dinamica dei fatti integranti le violazioni , sono stati in qualche caso anche ignorati , ed in altri travisati , i requisiti dell' occasionalità della percezione e della repentinità dell' accadimento , enucleati dalle Sezioni Unite , e nel giudizio di opposizione all' ordinanza - ingiunzione è stato ritenuto talora di per sé risolutivo il solo disconoscimento da parte dell' interessato dei fatti oggetto di percezione dinamica , e talaltra ammesso l' espletamento della prova contraria , in base all' unica considerazione della limitata durata dello stimolo sensoriale percepito dal pubblico ufficiale e della sua
buroc29 2700 c.c. attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell' atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti , comportano infatti che tale efficacia concerne inevitabilmente tutti gli accadimenti e le circostanze pertinenti alla violazione menzionati nell' atto indipendentemente dalle modalità statica o dinamica della loro percezione , fermo l' obbligo del pubblico ufficiale di descrivere le particolari condizioni soggettive ed oggettive dell' accertamento , giacché egli deve dare conto nell' atto pubblico non soltanto della sua presenza ai fatti attestati , ma anche delle regioni per le quale detta presenza ne ha consentito l' attestazione .
buroc29 condotto con riferimento alle circostanze di fatto della violazione attestate nel verbale come percepite direttamente ed immediatamente dal pubblico ufficiale ed alla possibilità o probabilità di un errore nella loro percezione , ma esclusivamente in relazione a circostanze che esulano dall ' accertamento , quali l' identificazione dell' attore della violazione e la sua capacità o la sussistenza dell' elemento soggettivo o di cause di esclusione della responsabilità , ovvero rispetto alle quali l' atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà ( ad esempio , tra numero di targa e tipo di veicolo al quale questa attribuita ) .
buroc29 Deve , conseguentemente , essere affermato il principio che : " nel giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione del pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l' atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà mentre è riservato al giudizio di querela di falso , nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell' operato del pubblico ufficiale la proposizione e l' esame di ogni questione concernente l' alterazione nel verbale , pur se involontaria o dovuta a cause accidentali , della realtà degli accadimenti e dell' effettivo svolgersi dei fatti .
buroc29 Detto principio è stato disatteso dalla sentenza impugnata , giacché ha escluso l' efficacia probatoria del verbale nel quale gli agenti della polstrada avevano attestato di avere direttamente percepito la commissione della violazione in base ad un apprezzamento del carattere presunto della percezione a lui precluso nel giudizio di opposizione dalla fede privilegiata del verbale di accertamento .
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