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econo09 La società allora propone appello avverso la sentenza dei giudici di prime cure e allega per la prima volta documentazione a giustificazione della propria posizione .
econo09 L' Agenzia delle Entrate resiste con comparsa ed eccepisce l' avvenuta decadenza per la società della facoltà di produrre documenti ai sensi e per gli effetti dell' articolo 32 del Dpr 600 / 73 come modificato dall' articolo 25 della legge 28 / 1999 , in quanto tali documenti sono stati prodotti per la prima volta in appello .
econo09 La Giurisprudenza più recente ( Cassazione n. 2027 / 2003 ) ha precisato che tale facoltà è esercitabile da parte del contribuente anche prescindendo dalla impossibilità per l' interessato di produrre la documentazione nuova in prima istanza per causa a lui non imputabile .
econo09 La facoltà di produzione di documenti non può essere esercitata all' udienza di trattazione , perché in questo modo si lederebbe il diritto alla difesa della controparte , la quale si troverebbe , per la prima volta , a dover conoscere di tali nuovi elementi , a dover prendere posizione su di essi tardivamente .
econo09 La prima soluzione , denominata " procedurale " , individua la prevalenza dell' articolo 58 del Dlgs 546 / 92 ed è descritta infra al § 2.1 .
econo09 Prevalenza della norma procedurale La prima soluzione ipotizzabile è quella relativa alla prevalenza della norma procedurale , cioè dell' articolo 58 del Dlgs 546 / 92. Il caso di specie , descritto al § 1 , avviene nel corso di un processo tributario , ove è ammessa l' allegazione di documenti nuovi ex articolo 58 del Dlgs 546 / 92 , di conseguenza deve ritenersi possibile per le parti l' allegazione di documenti nuovi in secondo grado , anche in presenza di avviso di accertamento originato da preventivo invio di questionario ai sensi dell' articolo 32 del Dpr 600 / 73. Tale soluzione si fonda su
econo09 Considerazioni conclusive In definitiva si possono trarre le seguenti conclusioni : il principio di cui all' articolo 58 del Dlgs 546 / 92 è norma di carattere generale e trova applicazione in combinato disposto con l' articolo 7 del medesimo decreto legislativo il principio di cui all' articolo 32 del Dpr 600 / 73 , come modificato dall' articolo 25 della legge 28 / 99 , introduce un meccanismo nuovo , alla luce del quale il contribuente , prima di ricevere l' eventuale avviso di accertamento , ha facoltà di instaurare un contraddittorio con l' Agenzia delle Entrate tale contraddittorio introduce nel nostro sistema un termine ambivalente che ha natura decadenziale ( opera fino alla presentazione del ricorso in primo grado ) la norma di cui all' articolo 32 del Dpr 600 / 73 può essere considerata una deroga al criterio generale di cui all' articolo 58 del Dlgs 546 / 92 in questo modo viene garantito il diritto alla difesa del contribuente e , contestualmente , l' Amministrazione può esercitare in modo più corretto il ricorso al metodo
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