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econo18 Il lavoro autonomo abituale L' analisi sul concetto dell' abitualità delle prestazioni di lavoro autonomo per natura o in senso stretto , non può che essere condotta distinguendo la situazione di chi è iscritto in albi , elenchi , ruoli o registri professionali e imprenditoriali in genere , da quella dei non iscritti .
econo18 Nel primo caso , è logico ritenere , su un piano di carattere generale , che si è sempre in presenza di attività abituale , indipendentemente dalla frequenza delle prestazioni , quando congiuntamente : il lavoratore autonomo o imprenditore è iscritto ad albi , elenchi , ruoli o registri svolge operazioni , non importa il numero e la frequenza , rientranti tra quelle per le quali il soggetto ha conseguito tali iscrizioni .
econo18 In questo caso , infatti , diventa importante il programma di attività del soggetto passivo quale è dato percepire da una pluralità di elementi ( per esempio , avvio di contatti lavorativi , acquisizione della disponibilità di locali ) .
econo18 Ma tali prove devono essere concrete e non basarsi semplicemente sul numero limitato delle operazioni poste in essere , in quanto questo modo di argomentare spesso finisce per costituire un paravento all' evasione , nel senso che la prestazione qualificata dall' interessato come lavoro autonomo occasionale potrebbe in realtà essere l' unica non occultabile in mezzo a un gran numero di operazioni " in nero " .
econo18 Al di fuori di tale situazione , e cioè in presenza di attività per le quali non sia prescritta l' iscrizione in albi o elenchi ufficiali , stabilire invece se l' attività sia o meno abituale diventa un problema di più difficile soluzione , in quanto non esistono regole o parametri quantitativi fiscali che consentono di individuare in maniera netta le differenza che distinguono le attività abituali da quelle occasionali .
econo18 Ma esso vale solo per stabilire se il soggetto lavoratore autonomo occasionale per natura debba iscriversi o meno alla Gestione separata Inps , ma non ci spiega ancora se il soggetto che svolge prestazioni ripetute nel corso dell' anno , anche se al limite sotto la fascia di 5-mila euro , debba aprire o meno la partita Iva .
econo18 Ma esso vale solo per stabilire se il soggetto lavoratore autonomo occasionale per natura debba iscriversi o meno alla Gestione separata Inps , ma non ci spiega ancora se il soggetto che svolge prestazioni ripetute nel corso dell' anno , anche se al limite sotto la fascia di 5-mila euro , debba aprire o meno la partita Iva .
econo18 Orbene , nonostante sul tema in esame ultimamente si sia innestato anche l' aspetto contributivo , sul piano fiscale nulla sembra essere cambiato ; rimangono pertanto valide le puntualizzazioni fino a ora effettuate dall' Amministrazione finanziaria a partire da quella , ribadita in più occasioni , che , essendo incerta la distinzione tra abitualità e occasionalità , la valutazione circa l' esistenza dell' uno o dell' altro elemento deve essere fatta caso per caso sulla base delle fattispecie concrete che di volta in volta vengono in considerazione , non esistendo cioè soluzioni a priori .
econo18 Quest' ultima , infatti , ha rilevanza per stabilire se le abituali prestazioni di servizi , non rientranti nell' articolo 2195 del c.c. e , quindi , intrinsecamente autonome sul piano civile , siano di impresa o di lavoro autonomo sul piano fiscale .
econo18 Naturalmente , l' abitualità dell' attività di lavoro autonomo che non significa esclusività , è perfettamente compatibile con il parallelo esercizio di un' attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o di socio di società in genere , in quanto anche un' attività autonoma effettuata per poche ore al giorno o saltuariamente e , al limite , anche nei confronti di un solo committente , ma con costanza nel tempo , dando quindi l' idea di rappresentare per il prestatore il suo modo ordinario di esercitare la propria attività di lavoro indipendente , e anche senza una particolare organizzazione e anche se poco remunerata , realizzano il presupposto soggettivo per l' apertura della partita Iva , dovuto a presenza appunto dell' abitualità .
econo18 Naturalmente , l' abitualità dell' attività di lavoro autonomo che non significa esclusività , è perfettamente compatibile con il parallelo esercizio di un' attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o di socio di società in genere , in quanto anche un' attività autonoma effettuata per poche ore al giorno o saltuariamente e , al limite , anche nei confronti di un solo committente , ma con costanza nel tempo , dando quindi l' idea di rappresentare per il prestatore il suo modo ordinario di esercitare la propria attività di lavoro indipendente , e anche senza una particolare organizzazione e anche se poco remunerata , realizzano il presupposto soggettivo per l' apertura della partita Iva , dovuto a presenza appunto dell' abitualità .
econo18 esclusività , è perfettamente compatibile con il parallelo esercizio di un' attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o di socio di società in genere , in quanto anche un' attività autonoma effettuata per poche ore al giorno o saltuariamente e , al limite , anche nei confronti di un solo committente , ma con costanza nel tempo , dando quindi l' idea di rappresentare per il prestatore il suo modo ordinario di esercitare la propria attività di lavoro indipendente , e anche senza una particolare organizzazione e anche se poco remunerata , realizzano il presupposto soggettivo per l' apertura della partita Iva , dovuto a presenza appunto dell' abitualità .
econo18 Ecco perché esistono anche dei particolari regimi speciali di contabilità ( forfettario , supersemplificato , forfettino e forfettone ) per le piccole attività di impresa o di lavoro autonomo con modesti volumi d' affari .
econo18 E , per la scelta opzionale del regime ordinario , opera solo la conferma successiva , tramite il quadro VO della dichiarazione annuale Iva , del relativo comportamento concludente .
econo18 La determinazione e rappresentazione in dichiarazione del reddito di lavoro autonomo o d' impresa , in particolare , avviene secondo le seguenti modalità : i lavoratori autonomi applicano sempre le regole di cui all' articolo 54 del Tuir , e , quindi , la differenza analitica tra compensi e spese effettive , salvo le componenti predeterminate forfetariamente , direttamente nel quadro RE del modello Unico anche per gli imprenditori rileva la predetta differenza analitica dei ricavi e costi effettivi , salvo le componenti predeterminate forfetariamente .
econo18 Nulla vieta però di imputare nel conto economico i componenti positivi e negativi di reddito , seguendo direttamente le regole fiscali per ovviare appunto a queste variazioni in dichiarazione 2. chi è invece in contabilità semplificata effettua la predetta analitica differenza direttamente attraverso il quadro RG del modello Unico , applicando le regole specifiche contenute nell' articolo 66 del Tuir .
econo18 L' idea di fondo dei regimi speciali è invece la possibilità , per le piccole attività imprenditoriali e di lavoro autonomo , di fare i conti anche senza la contabilità , senza cioè essere obbligati a tenere scritture contabili in cui annotare i documenti uno per uno , così come previsto per i suddetti regimi " istituzionali " del semplificato e dell' ordinario .
econo18 L' idea di fondo dei regimi speciali è invece la possibilità , per le piccole attività imprenditoriali e di lavoro autonomo , di fare i conti anche senza la contabilità , senza cioè essere obbligati a tenere scritture contabili in cui annotare i documenti uno per uno , così come previsto per i suddetti regimi " istituzionali " del semplificato e dell' ordinario .
econo18 L' idea di fondo dei regimi speciali è invece la possibilità , per le piccole attività imprenditoriali e di lavoro autonomo , di fare i conti anche senza la contabilità , senza cioè essere obbligati a tenere scritture contabili in cui annotare i documenti uno per uno , così come previsto per i suddetti regimi " istituzionali " del semplificato e dell' ordinario .
econo18 Per passare , infatti , dai dati indicati sui documenti ( fatture , ricevute e scontrini ) a quelli da indicare sul modello Unico - dichiarazione dei redditi ( quadro RE per i lavoratori autonomi e quadro RG per gli imprenditori ) , dichiarazione Iva , dichiarazione Irap e modelli riguardanti parametri e studi di settore - non sempre è necessaria la mediazione di una rigorosa contabilità .
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