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econo09 L' Agenzia delle Entrate procede dunque alla notifica di un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette e Iva e , in motivazione , dà atto del ricorso al metodo induttivo sulla base del fatto che i rilievi scaturiscono dall' invio di un questionario e dalle contraddizioni e omissioni da parte della società in sede di risposta alle richieste dell' ufficio .
econo09 La Giurisprudenza più recente ( Cassazione n. 2027 / 2003 ) ha precisato che tale facoltà è esercitabile da parte del contribuente anche prescindendo dalla impossibilità per l' interessato di produrre la documentazione nuova in prima istanza per causa a lui non imputabile .
econo09 A ciò si deve aggiungere che , a differenza di quanto disposto dall' articolo 345 u.c.c.p.c. , come modificato dall' articolo 53 della legge 535 / 90 , secondo cui " non sono ammessi nuovi mezzi di prova , salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile " , l' articolo 58 del Dlgs 546 / 92 non prevede tale limitazione e , di conseguenza , estende al massimo la facoltà di produzione documentale nuova in secondo grado .
econo09 Detto termine rileva in maniera ambivalente , e infatti : un primo termine opera dal momento dell' invio del questionario ( detto anche invito ) fino al giorno concesso dall' ufficio per la presentazione da parte del contribuente ( di regola 30 giorni dall' avvenuta notifica al contribuente dell' invito ) un secondo termine è previsto , come deroga al primo , nel caso di oggettiva impossibilità da parte del contribuente - su cui incombe l' onere della prova - di adempiere alle richieste dell' ufficio .
econo09 Detto termine rileva in maniera ambivalente , e infatti : un primo termine opera dal momento dell' invio del questionario ( detto anche invito ) fino al giorno concesso dall' ufficio per la presentazione da parte del contribuente ( di regola 30 giorni dall' avvenuta notifica al contribuente dell' invito ) un secondo termine è previsto , come deroga al primo , nel caso di oggettiva impossibilità da parte del contribuente - su cui incombe l' onere della prova - di adempiere alle richieste dell' ufficio .
econo09 La portata innovativa della disposizione è evidente : in ipotesi di attività preventiva e preparatoria all' accertamento da parte dell' ufficio , il contribuente ha la facoltà di provare le sue ragioni e depositare documenti , istanze e quant'altro possa essere utile per giustificare la propria posizione verso le richieste del fisco .
econo09 Viceversa , l' accertamento tributario si esaurirebbe in un provvedimento autoritativo , con il quale l' Amministrazione farebbe valere la propria pretesa tributaria , esternandone il titolo e le ragioni giustificative al solo fine di consentire al contribuente di valutare l' opportunità di esperire l' impugnazione giudiziale , instaurando così un procedimento nell' ambito del quale la parte creditrice sarà tenuta a passare dall' allegazione della propria pretesa alla prova del credito tributario vantato nei confronti del ricorrente , fornendo la dimostrazione degli elementi costitutivi del proprio diritto ( Cass .
econo09 n. 11981 / 2003 ) , in uno dei rari casi in cui ha affrontato la questione , ha ritenuto che " in tema di accertamento delle imposte dirette , la mancata produzione di documenti , da parte del contribuente , in risposta al questionario previsto all' art .
econo09 Altra ragione non da poco è la configurazione dell' articolo 32 come modificata dalla legge 28 / 99 , quale lex specialis , cioè come deroga , circoscritta alle sole ipotesi di invio di invito da parte dell' ufficio , al principio generale di cui all' articolo 58 del Dlgs 546 / 92. La sentenza citata al § 2.1 .
econo09 ha facoltà di instaurare un contraddittorio con l' Agenzia delle Entrate tale contraddittorio introduce nel nostro sistema un termine ambivalente che ha natura decadenziale ( opera fino alla presentazione del ricorso in primo grado ) la norma di cui all' articolo 32 del Dpr 600 / 73 può essere considerata una deroga al criterio generale di cui all' articolo 58 del Dlgs 546 / 92 in questo modo viene garantito il diritto alla difesa del contribuente e , contestualmente , l' Amministrazione può esercitare in modo più corretto il ricorso al metodo induttivo sulla base del preventivo contraddittorio con la parte con questo criterio non sarebbero più consentite ai contribuenti " tattiche dilatorie " a danno dell' erario .
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