buroc35 |
Pertanto - ad avviso della Corte - se una prestazione medica viene effettuata in un contesto che permette di stabilire che il suo scopo principale non è quello di tutelare nonchè di mantenere
o
di ristabilire la salute , ma piuttosto quello di fornire un parere richiesto preventivamente all' adozione di una decisione che produce effetti giuridici , l' esenzione prevista dall' art .
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Così la Corte ha escluso che possano rientrare nell' esenzione le perizie mediche la cui realizzazione , sebbene " faccia appello alle competenze mediche del prestatore e possa implicare attività tipiche della professione medica , come l' esame fisico del paziente
o
l' esame della sua cartella clinica " , persegue " lo scopo principale di soddisfare una condizione legale o contrattuale prevista nel processo decisionale altrui " .
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Così la Corte ha escluso che possano rientrare nell' esenzione le perizie mediche la cui realizzazione , sebbene " faccia appello alle competenze mediche del prestatore e possa implicare attività tipiche della professione medica , come l' esame fisico del paziente o l' esame della sua cartella clinica " , persegue " lo scopo principale di soddisfare una condizione legale
o
contrattuale prevista nel processo decisionale altrui " .
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Non costituiscono altresì , secondo la Corte , prestazioni mediche esenti quelle effettuate nell' esercizio della professione medica consistenti nel rilascio di certificati
o
referti sullo stato di salute di una persona al fine dell' istruzione di pratiche amministrative , come ad esempio quelle dirette ad ottenere una pensione di invalidità o di guerra , oppure esami medici eseguiti al fine di quantificare l' entità dei danni nei giudizi di responsabilità civile o al fine di intentare un' azione giurisdizionale in relazione ad errori medici .
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Non costituiscono altresì , secondo la Corte , prestazioni mediche esenti quelle effettuate nell' esercizio della professione medica consistenti nel rilascio di certificati o referti sullo stato di salute di una persona al fine dell' istruzione di pratiche amministrative , come ad esempio quelle dirette ad ottenere una pensione di invalidità
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di guerra , oppure esami medici eseguiti al fine di quantificare l' entità dei danni nei giudizi di responsabilità civile o al fine di intentare un' azione giurisdizionale in relazione ad errori medici .
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Non costituiscono altresì , secondo la Corte , prestazioni mediche esenti quelle effettuate nell' esercizio della professione medica consistenti nel rilascio di certificati o referti sullo stato di salute di una persona al fine dell' istruzione di pratiche amministrative , come ad esempio quelle dirette ad ottenere una pensione di invalidità o di guerra , oppure esami medici eseguiti al fine di quantificare l' entità dei danni nei giudizi di responsabilità civile
o
al fine di intentare un' azione giurisdizionale in relazione ad errori medici .
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A giudizio della Corte , ai fini dell' esenzione , inoltre , non è rilevante che l' attività peritale rivesta un interesse generale per la circostanza che l' incarico sia conferito da un giudice
o
da un ente di previdenza sociale , o che , in forza del diritto nazionale , le spese siano poste a carico di quest' ultimo ; il carattere di interesse generale delle attività peritali non consente comunque di applicare l' esenzione a prestazioni mediche che non hanno la finalità di tutelare la salute della persona ; ciò in quanto l' art .
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A giudizio della Corte , ai fini dell' esenzione , inoltre , non è rilevante che l' attività peritale rivesta un interesse generale per la circostanza che l' incarico sia conferito da un giudice o da un ente di previdenza sociale ,
o
che , in forza del diritto nazionale , le spese siano poste a carico di quest' ultimo ; il carattere di interesse generale delle attività peritali non consente comunque di applicare l' esenzione a prestazioni mediche che non hanno la finalità di tutelare la salute della persona ; ciò in quanto l' art .
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buroc35 |
In considerazione dello scopo principale delle prestazioni non possono essere esentati , secondo il convincimento della Corte di giustizia , gli esami medici , i prelievi di sangue
o
di altri campioni corporali effettuati per permettere al datore di lavoro di adottare decisioni relative all' assunzione o alle funzioni che un lavoratore deve esercitare oppure di permettere ad una compagnia di assicurazione di fissare il premio da esigere da un assicurato .
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In considerazione dello scopo principale delle prestazioni non possono essere esentati , secondo il convincimento della Corte di giustizia , gli esami medici , i prelievi di sangue o di altri campioni corporali effettuati per permettere al datore di lavoro di adottare decisioni relative all' assunzione
o
alle funzioni che un lavoratore deve esercitare oppure di permettere ad una compagnia di assicurazione di fissare il premio da esigere da un assicurato .
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Diversamente , a parere dell' organo di giustizia comunitario , possono fruire dell' esenzione in quanto finalizzati alla tutela della salute : a ) i controlli medici regolari , istituiti da taluni datori di lavoro
o
da talune compagnie assicurative , compresi i prelievi di sangue o di altri campioni corporali per verificare la presenza di virus , infezioni o altre malattie ; b ) il rilascio di certificati di idoneità fisica ad esempio a viaggiare ; c ) il rilascio di certificati di idoneità fisica diretti a dimostrare nei confronti di terzi che lo stato di salute di una persona impone limiti a talune attività o esige che esse siano effettuate in condizioni particolari .
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Diversamente , a parere dell' organo di giustizia comunitario , possono fruire dell' esenzione in quanto finalizzati alla tutela della salute : a ) i controlli medici regolari , istituiti da taluni datori di lavoro o da talune compagnie assicurative , compresi i prelievi di sangue
o
di altri campioni corporali per verificare la presenza di virus , infezioni o altre malattie ; b ) il rilascio di certificati di idoneità fisica ad esempio a viaggiare ; c ) il rilascio di certificati di idoneità fisica diretti a dimostrare nei confronti di terzi che lo stato di salute di una persona impone limiti a talune attività o esige che esse siano effettuate in condizioni particolari .
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Diversamente , a parere dell' organo di giustizia comunitario , possono fruire dell' esenzione in quanto finalizzati alla tutela della salute : a ) i controlli medici regolari , istituiti da taluni datori di lavoro o da talune compagnie assicurative , compresi i prelievi di sangue o di altri campioni corporali per verificare la presenza di virus , infezioni
o
altre malattie ; b ) il rilascio di certificati di idoneità fisica ad esempio a viaggiare ; c ) il rilascio di certificati di idoneità fisica diretti a dimostrare nei confronti di terzi che lo stato di salute di una persona impone limiti a talune attività o esige che esse siano effettuate in condizioni particolari .
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di giustizia comunitario , possono fruire dell' esenzione in quanto finalizzati alla tutela della salute : a ) i controlli medici regolari , istituiti da taluni datori di lavoro o da talune compagnie assicurative , compresi i prelievi di sangue o di altri campioni corporali per verificare la presenza di virus , infezioni o altre malattie ; b ) il rilascio di certificati di idoneità fisica ad esempio a viaggiare ; c ) il rilascio di certificati di idoneità fisica diretti a dimostrare nei confronti di terzi che lo stato di salute di una persona impone limiti a talune attività
o
esige che esse siano effettuate in condizioni particolari .
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buroc35 |
Al riguardo tenendo conto , in particolare , della nozione di " prestazione medica " elaborata nelle pronunce giurisdizionali in discorso , l' ambito di applicazione dell' esenzione prevista dal citato art. 10 , n. 18 ) , va limitato alle prestazioni mediche di diagnosi , cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare , mantenere
o
ristabilire la salute delle persone , comprendendo in tale finalità anche quei trattamenti o esami medici a carattere profilattico eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia .
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Al riguardo tenendo conto , in particolare , della nozione di " prestazione medica " elaborata nelle pronunce giurisdizionali in discorso , l' ambito di applicazione dell' esenzione prevista dal citato art. 10 , n. 18 ) , va limitato alle prestazioni mediche di diagnosi , cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare , mantenere o ristabilire la salute delle persone , comprendendo in tale finalità anche quei trattamenti
o
esami medici a carattere profilattico eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia .
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Poiché l' interpretazione della Corte ha interessato i requisiti oggettivi che una prestazione medica
o
paramedica deve possedere per essere qualificata esente da IVA , non risulta in alcun modo intaccato il principio - che inerisce l' aspetto soggettivo - espresso dalla lettera c ) dell' art .
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Considerato che l' adozione di un criterio indefinito e talune volte non facilmente verificabile qual è " lo scopo principale della prestazione " può comportare conseguenze negative sul piano della corretta e uniforme applicazione dell' esenzione , al fine di limitare i dubbi interpretativi sorti in relazione ai molteplici quesiti prospettati dai contribuenti , si ritiene utile fornire una rassegna esemplificativa di fattispecie riconducibili
o
meno all' art .
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10 n. 18 ) del DPR 633 / 1972. 5 ) Prestazioni di medicina legale In generale vanno escluse dall' esenzione le attività rese dai medici nell' ambito della loro professione che consistono in perizie eseguite attraverso l' esame fisico
o
in prelievi di sangue o nell' esame della cartella clinica al fine di soddisfare una condizione legale o contrattuale prevista nel processo decisionale altrui o comunque per altre finalità non connesse con la tutela della salute .
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10 n. 18 ) del DPR 633 / 1972. 5 ) Prestazioni di medicina legale In generale vanno escluse dall' esenzione le attività rese dai medici nell' ambito della loro professione che consistono in perizie eseguite attraverso l' esame fisico o in prelievi di sangue
o
nell' esame della cartella clinica al fine di soddisfare una condizione legale o contrattuale prevista nel processo decisionale altrui o comunque per altre finalità non connesse con la tutela della salute .
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