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2000 00110 / 02 ) divenuta esecutiva in data 23 marzo 2000 , l' istituto del turno unico annuale è stato introdotto nell' articolo 53 comma 4 dello Statuto , che è stato riformulato come segue : " Qualora lo scioglimento di un Consiglio di Circoscrizione avvenga nell' anno in cui è previsto il rinnovo del Consiglio Comunale
o
dopo il 24 Febbraio dell' anno precedente , l' elezione del nuovo Consiglio di Circoscrizione avviene contestualmente all' elezione del nuovo Consiglio Comunale .
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L' articolo 51 , commi 9 e 10 , dello Statuto testualmente recita : " 9. Alla lista
o
all' insieme delle liste apparentate che hanno riportato il maggior numero di voti , purché superiore al 40 % dei voti validi , è attribuito il 60 % dei seggi ovvero una percentuale pari a quella dei voti della lista o dell' insieme di liste apparentate qualora questa sia superiore al 60 % .
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L' articolo 51 , commi 9 e 10 , dello Statuto testualmente recita : " 9. Alla lista o all' insieme delle liste apparentate che hanno riportato il maggior numero di voti , purché superiore al 40 % dei voti validi , è attribuito il 60 % dei seggi ovvero una percentuale pari a quella dei voti della lista
o
dell' insieme di liste apparentate qualora questa sia superiore al 60 % .
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Alla lista
o
all' insieme di liste apparentante , che hanno conseguito il maggior numero di voti senza raggiungere il 40 % dei voti validi , sono attribuiti 13 seggi .
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, del Regolamento di Esecuzione degli articoli 51 e 54 dello Statuto testualmente recita : " 3. L' ufficio Centrale Circoscrizionale determina il quorum del 40 % e 60 % sia sul totale complessivo dei voti validi ottenuti da tutte le liste
o
insieme di liste apparentate , sommando tutti i totali dei voti ottenuti in tutte le sezioni della Circoscrizione , sia sul totale complessivo dei voti validi di tutte le singole liste non apparentate più il totale dei vari raggruppamenti di liste , ottenuti come sopra .
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4. L' ufficio Centrale Circoscrizionale stabiliti così i due quorum , accerta quale lista
o
insieme di liste apparentate abbia superato il quorum di cui al comma precedente .
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5. L' ufficio Centrale Circoscrizionale divide il totale della cifra elettorale della lista
o
insieme di liste apparentate che abbia ottenuto il maggior numero di voti , per il numero di seggi , detratto quello destinato al candidato per il Consiglio Circoscrizionale , assegnato alla lista o insieme di liste apparentate allo stesso , dopo le determinazioni di cui al comma 4 , ottenendo così il quoziente elettorale intero ( trascurando la parte decimale ) .
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5. L' ufficio Centrale Circoscrizionale divide il totale della cifra elettorale della lista o insieme di liste apparentate che abbia ottenuto il maggior numero di voti , per il numero di seggi , detratto quello destinato al candidato per il Consiglio Circoscrizionale , assegnato alla lista
o
insieme di liste apparentate allo stesso , dopo le determinazioni di cui al comma 4 , ottenendo così il quoziente elettorale intero ( trascurando la parte decimale ) .
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Per il riparto dei seggi alla lista
o
insieme di liste apparentate che abbia conseguito il maggior numero di voti validi si applica la medesima procedura di cui al seguente comma .
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6 , per l' assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista
o
a ciascun insieme di liste apparentate con i rispettivi candidati alla carica di Presidente di Circoscrizione si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o insieme di liste apparentate successivamente per 1 , 2 , 3 , 4 , .
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6 , per l' assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun insieme di liste apparentate con i rispettivi candidati alla carica di Presidente di Circoscrizione si divide la cifra elettorale di ciascuna lista
o
insieme di liste apparentate successivamente per 1 , 2 , 3 , 4 , .
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Ciascuna lista
o
insieme di liste apparentate avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria .
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A parità di quoziente , nelle cifre intere
o
decimali , il posto è attribuito alla lista o insieme di liste apparentate che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e , a parità di quest' ultima , per sorteggio .
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A parità di quoziente , nelle cifre intere o decimali , il posto è attribuito alla lista
o
insieme di liste apparentate che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e , a parità di quest' ultima , per sorteggio .
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sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista
o
insieme di liste apparentate .
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4. L' Ufficio Centrale stabiliti così i due quorum accerta il raggiungimento del 40 %
o
del 60 % dei voti da parte delle liste o degli apparentamenti di lista concorrenti ovvero , in caso di non raggiungimento di tali quorum , quale lista o apparentamento di liste abbia conseguito il maggior numero dei voti validi .
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4. L' Ufficio Centrale stabiliti così i due quorum accerta il raggiungimento del 40 % o del 60 % dei voti da parte delle liste
o
degli apparentamenti di lista concorrenti ovvero , in caso di non raggiungimento di tali quorum , quale lista o apparentamento di liste abbia conseguito il maggior numero dei voti validi .
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4. L' Ufficio Centrale stabiliti così i due quorum accerta il raggiungimento del 40 % o del 60 % dei voti da parte delle liste o degli apparentamenti di lista concorrenti ovvero , in caso di non raggiungimento di tali quorum , quale lista
o
apparentamento di liste abbia conseguito il maggior numero dei voti validi .
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5. Alla lista
o
all' insieme di liste apparentate che hanno riportato il maggior numero di voti , purché superiori al 40 % dei voti validi , è attribuito il 60 % dei seggi ovvero una percentuale pari a quella dei voti della lista o dell' insieme delle liste apparentate , quando questa sia superiore al 60 % .
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5. Alla lista o all' insieme di liste apparentate che hanno riportato il maggior numero di voti , purché superiori al 40 % dei voti validi , è attribuito il 60 % dei seggi ovvero una percentuale pari a quella dei voti della lista
o
dell' insieme delle liste apparentate , quando questa sia superiore al 60 % .
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