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benzina )
o
comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione ( per es .
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Se poi il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica nei cui confronti sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g / l ) ,
o
da soggetto sotto l' effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope , ai applica anche la revoca della patente .
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Se il fatto è commesso da soggetto nei cui confronti sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g / l ) ,
o
da soggetto sotto l' effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope , in caso di lesione grave si applica la reclusione da 6 mesi a 2 anni , mentre in caso di lesione gravissima si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni ( art. 590 c.p. ) .
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Anche in questo caso è opportuno far intervenire sul luogo del sinistro Polizia o Carabinieri ,
o
quanto meno prendere generalità e indirizzo di eventuali testimoni che hanno assistito all' incidente ; infatti , specialmente se non vi sono testimoni , la persona che ha provocato l' incidente potrebbe ritrattare la dichiarazione , anche se messa per iscritto , e siccome quella che conta è la ricostruzione della dinamica del sinistro , si rischia di rimettere in discussione tutto , con la conseguenza di doversi accollare il proprio 50 % di responsabilità , come previsto dal secondo comma dell' art .
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Se dall' incidente sono derivati danni soltanto alle cose ( artt , 189 , comma 3 , e 161 ) , i conducenti ed ogni altro utente coinvolto nel sinistro devono , ove possibile , evitare intralcio alla circolazione , provvedendo a spingendo i veicoli fuori della carreggiata ,
o
, se ciò non sia possibile , sul margine destro di essa e parallelamente al suo asse .
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I conducenti devono , infine , fornire le proprie generalità e le altre informazioni utili , anche ai fini risarcitori , alle persone danneggiate ,
o
, se queste non sono presenti ( situazione riscontrabile soprattutto nei danni provocati da manovre di parcheggio ) , comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopra indicati .
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Nel caso di morte di più persone ,
o
di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone , si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse , aumentate fino al triplo , ma la pena non può superare i 15 anni ( art. 589 c.p. ) .
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Se però la lesione è causata , sempre nell' ambito della violazione delle norme sulla circolazione stradale , da soggetto in stato di ebbrezza alcolica
o
sotto l' effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope , si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni Se poi le lesioni vengono prodotte a più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse , aumentata fino al triplo , ma la reclusione non può superare i 5 anni ( art. 590 c.p. ) .
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L' omicidio , infine , commesso , sempre in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale , da soggetto in stato di ebbrezza alcolica
o
sotto l' effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope , è punito con la reclusione da 3 a 10 anni .
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2054 c.c. ( codice civile ) dispone che , nel caso di scontro fra veicoli , si presume , fino a prova contraria , che ciascun conducente abbia concorso ugualmente a produrre il danno , ossia che la responsabilità sia di entrambi i conducenti al 50 % ; di conseguenza , chi non vuole essere chiamato a risarcire il danno deve dimostrare che il sinistro è stato provocato dall' altro
o
dagli altri conducenti .
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Si punisce con la reclusione fino a 1 anno
o
con la multa fino a 2.500 euro .
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La lesione grave viene punita con la reclusione da 3 mesi a 1 anno
o
con la multa da 500 a 2.000 euro , mentre la lesione gravissima viene punita con la reclusione da 1 a 3 anni .
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Inoltre , chi non abbia potuto evitare la caduta
o
lo spargimento di materie viscide ( per es .
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Infine , il conducente che si sia dato alla fuga è passibile di arresto , mentre se si ferma e presta assistenza a coloro che hanno subìto danni alla persona , quando dall' incidente derivi il reato di omicidio colposo
o
di lesioni personali colpose , mettendosi immediatamante a disposizione degli organi di polizia giudiziaria , non è soggetto all' arresto stabilito per il caso di flagranza di reato ( art. 189 , comma 8 ) .
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È responsabile del reato di omissione di soccorso ( art. 593 c.p. - codice penale ) chi , accortosi della presenza di un corpo umano che sia o sembri inanimato , oppure di una persona ferita
o
altrimenti in pericolo , omette di prestare l' assistenza occorrente o di darne immediato avviso all' Autorità ( il reato non sussiste se sul posto vi sia già chi sta provvedendo in tal senso ) .
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indebolimento permanente di un senso o di un organo ) ; la lesione lieve , invece , si ha quando la durata della malattia supera i 20 giorni ma non i 40. La lesione grave si ha quando la malattia supera i 40 giorni
o
si verifica taluna delle circostanze aggravanti previste dalla legge : per es .
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L' utente , se l' incidente è avvenuto fuori del centro abitato , deve indossare ( anche di giorno se la visibilità dei mezzi coinvolti lo esige ) il giubbetto
o
le bretelle retroriflettenti e segnalare il pericolo posizionando il triangolo o altro idoneo segnale , ed avvisare l' ente proprietario della strada o un organo di polizia .
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Se invece dal fatto deriva una lesione personale colposa grave
o
gravissima , la sospensione della patente è fino a 2 anni .
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Alla lesione personale colposa fa seguito anche la sospensione della patente da 15 giorni a 3 mesi ( fino a 2 anni in caso di lesione grave
o
gravissima ) .
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In primo luogo occorre presentarsi davanti al giudice nel giorno e nell' ora stabiliti ; in caso contrario , infatti , e sempre che non vi sia una causa di legittimo impedimento ( da documentare debitamente : si pensi a una malattia ) , il giudice può ordinare una nuova intimazione
o
disporre l' accompagnamento a mezzo della forza pubblica , e condannare il testimone ad una pena pecuniaria compresa fra 100 e 1.000 euro ( da 200 a 1.000 euro se il teste non compare senza giustificato motivo dopo una seconda intimazione , primo comma art. 255 c.p.c. , come modificato dalla L. 18 / 6 / 2009 , n. 69 ) .
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