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1900 c.c. ( norma generale sulle assicurazioni )
o
all' art .
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Veniva presentata dal medesimo ricorrente memoria scritta in cui veniva confutata la estensività della normativa speciale di cui alla L. n. 990 del 1969 alle ipotesi di danno cagionato dolosamente , posto che le norme codicistiche , valutate in modo sistematico stabiliscono la non responsabilità dell' assicuratore per i sinistri cagionati per dolo , colpa grave del contraente , dell' assicurato
o
del beneficiario .
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La colpa va dunque latamente intesa nel senso comprensivo sia del profilo colposo , derivante da imprudenza , negligenza e imperizia , sia di quello doloso o intenzionalmente lesivo , salvo pur sempre il regresso della compagnia assicurativa nei confronti dell' assicurato
o
del conducente .
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2054 c. c. che non distingue di per sé tra azioni colpose
o
dolose , sicchè deve ritenersi che entrambe le condotte debbano intendersi ricompresse nella tutela medesima non dovendosi interpretare l' illecito civile in questione come autonomo , bensì come specificazione dell' illecito ex art. 2043 c.c. ancorchè qualificato dalla circolazione dei veicoli .
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Gli esempi esposti in ricorso ( danni da esplosione di bomba posizionata all' interno di una vettura , getto di uno scooter dagli spalti di uno stadio , lesioni cagionati da chi adopera una portiera come corpo contundente ) evidenziano , diversamente da quanta verificatosi nella vicenda e da quanto vorrebbe provare il ricorrente , proprio la condizione di non movimentazione del mezzo nel senso di una sua non veicolazione ai sensi del codice della strada e , ancor più , l' impiego dell' oggetto come contenitore
o
come oggetto materiale in sé che prescinde dall' essere stato esso stesso anche un mezzo veicolare .
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La normativa in questione , in altre parole , anche alla luce delle direttive europee , configura una responsabilità civile da circolazione non solo come rimedio contrattuale di copertura del rischio del soggetto assicurato , ma anche come strumento sostanziale e processuale di risarcimento del danneggiato alla luce del principio di solidarietà verso il danneggiato
o
terzo danneggiato , con tendenza alla rimozione degli ostacoli per l' integrale e tempestivo ristoro dei pregiudizi ancorchè arrecati da un rischio non specificatamente assunto in contratto dovendosi infatti ritenersi preminente l' interesse del danneggiato ad essere risarcito .
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La colpa va dunque latamente intesa nel senso comprensivo sia del profilo colposo , derivante da imprudenza , negligenza e imperizia , sia di quello doloso
o
intenzionalmente lesivo , salvo pur sempre il regresso della compagnia assicurativa nei confronti dell' assicurato o del conducente .
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3 , 28 novembre 1990 , n. 11467 , rv 469954 ) ma comunque mediante un utilizzo funzionale dell' oggetto veicolato , quando sussista la possibilità di un incontro
o
comunque di una sua interferenza con la circolazione di altri veicoli o persone .
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Melotti Carlo , ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il responsabile civile S.p.A. Milano Assicurazioni chiedendone l' annullamento per i seguenti profili : a ) mancanza
o
grave difetto di motivazione in punto di reiezione dell' appello , non essendo stato palesato l' iter logico argomentativo del pensiero del giudice ; b ) Inosservanza ed erronea applicazione dell' art .
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140 C.d.S. il quale impone a qualunque utente della strada di " comportarsi in modo da non costituire pericolo
o
intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale ...
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A determinare il regime giuridico applicabile a una attività non è la sola intenzionalità del soggetto che conduce il mezzo quanto piuttosto il criterio oggettivo che lo permea , quale quello dell' effettivo impiego di un veicolo a motore senza guida di rotaie su strada ( pubblica
o
privata , v. Cass .
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3 , 28 novembre 1990 , n. 11467 , rv 469954 ) ma comunque mediante un utilizzo funzionale dell' oggetto veicolato , quando sussista la possibilità di un incontro o comunque di una sua interferenza con la circolazione di altri veicoli
o
persone .
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