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buroc01 708 c.p.c. ( o all' art .
buroc01 Più razionale e ragionevole potrebbe considerarsi l' eventuale sospensione del giudizio di divorzio ( salva , ovviamente , la possibile emanazione di una sentenza parziale di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio ) in attesa della definizione delle restanti questioni della separazione .
buroc01 Quid juris nel caso ( già verificatosi ) in cui l' ordinanza presidenziale non contempli l' anzidetto avviso alla parte resistente , indipendentemente dalla sua comparizione o meno all' udienza presidenziale ?
buroc01 Pertanto , ove l' ordinanza presidenziale ometta l' avviso de quo , possono ipotizzarsi le seguenti soluzioni : - la parte ricorrente , nel notificare alla parte resistente ( non comparsa ) l' ordinanza del giudice , può integrarla con un foglio aggiuntivo contenente gli avvertimenti ex art. 163 n. 7 c.p.c. ; - la parte resistente ( comparsa o meno all' udienza presidenziale ) nel caso di totale assenza di tali avvertimenti potrà avvalersi della facoltà , prevista dall' art .
buroc01 710 c.p.c. che , pur in presenza di figli minori , abbiano ad oggetto questioni quali in loro mantenimento , quello di uno dei coniugi o il godimento dell' abitazione coniugale .
buroc01 12-quater della legge 898 / 70 che per le cause relative ai diritti di obbligazione ( ad esempio , quelle aventi ad oggetto l' assegno divorzile o le quote del TFR : in tema vedi Cass .
buroc01 Qualora il coniuge convenuto sia residente all' estero o risulti irreperibile , la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e , se anche questi è residente all' estero , a qualunque tribunale della Repubblica .
buroc01 709-bis ora consente l' adozione di una sentenza non definitiva relativa alla separazione e la prosecuzione del giudizio per la richiesta di addebito , per l' affidamento dei figli o per le questioni economiche .
buroc01 709-ter c.p.c. , espressamente destinata a disciplinare esclusivamente le controversie insorte tra i genitori in ordine all' esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell' affidamento dei figli minori , ne ha attribuita la competenza al giudice del procedimento in corso ed ha altresì disposto che per i procedimenti di cui all' art .
buroc01 4. Nel ricorso deve essere indicata l' esistenza dei figli legittimi , legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio .
buroc01 2. La domanda si propone con ricorso , che deve contenere l' esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso è fondata .
buroc01 Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace .
buroc01 Se il ricorrente non si presenta o rinuncia , la domanda non ha effetto .
buroc01 Nell' assoluto vuoto normativo , svariate sono le soluzioni astrattamente prospettabili , peraltro tutte suscettibili di introdurre ulteriori problemi o perplessità .
buroc01 Qualora il coniuge convenuto sia residente all' estero o risulti irreperibile , la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e , se anche questi è residente all' estero , a qualunque tribunale della Repubblica .
buroc01 La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell' uno o dell' altro coniuge .
buroc01 4 1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo dell' ultima residenza comune dei coniugi ovvero , in mancanza , del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio .
buroc01 L' ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore .
buroc01 12. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell' assegno , il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio .
buroc01 16. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici , è proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio .
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