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708 c.p.c. (
o
all' art .
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Più razionale e ragionevole potrebbe considerarsi l' eventuale sospensione del giudizio di divorzio ( salva , ovviamente , la possibile emanazione di una sentenza parziale di cessazione degli effetti civili
o
di scioglimento del matrimonio ) in attesa della definizione delle restanti questioni della separazione .
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Quid juris nel caso ( già verificatosi ) in cui l' ordinanza presidenziale non contempli l' anzidetto avviso alla parte resistente , indipendentemente dalla sua comparizione
o
meno all' udienza presidenziale ?
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Pertanto , ove l' ordinanza presidenziale ometta l' avviso de quo , possono ipotizzarsi le seguenti soluzioni : - la parte ricorrente , nel notificare alla parte resistente ( non comparsa ) l' ordinanza del giudice , può integrarla con un foglio aggiuntivo contenente gli avvertimenti ex art. 163 n. 7 c.p.c. ; - la parte resistente ( comparsa
o
meno all' udienza presidenziale ) nel caso di totale assenza di tali avvertimenti potrà avvalersi della facoltà , prevista dall' art .
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710 c.p.c. che , pur in presenza di figli minori , abbiano ad oggetto questioni quali in loro mantenimento , quello di uno dei coniugi
o
il godimento dell' abitazione coniugale .
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12-quater della legge 898 / 70 che per le cause relative ai diritti di obbligazione ( ad esempio , quelle aventi ad oggetto l' assegno divorzile
o
le quote del TFR : in tema vedi Cass .
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Qualora il coniuge convenuto sia residente all' estero
o
risulti irreperibile , la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e , se anche questi è residente all' estero , a qualunque tribunale della Repubblica .
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709-bis ora consente l' adozione di una sentenza non definitiva relativa alla separazione e la prosecuzione del giudizio per la richiesta di addebito , per l' affidamento dei figli
o
per le questioni economiche .
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709-ter c.p.c. , espressamente destinata a disciplinare esclusivamente le controversie insorte tra i genitori in ordine all' esercizio della potestà genitoriale
o
delle modalità dell' affidamento dei figli minori , ne ha attribuita la competenza al giudice del procedimento in corso ed ha altresì disposto che per i procedimenti di cui all' art .
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4. Nel ricorso deve essere indicata l' esistenza dei figli legittimi , legittimati
o
adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio .
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2. La domanda si propone con ricorso , che deve contenere l' esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio
o
di cessazione degli effetti civili dello stesso è fondata .
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Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente
o
legalmente incapace .
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Se il ricorrente non si presenta
o
rinuncia , la domanda non ha effetto .
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Nell' assoluto vuoto normativo , svariate sono le soluzioni astrattamente prospettabili , peraltro tutte suscettibili di introdurre ulteriori problemi
o
perplessità .
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Qualora il coniuge convenuto sia residente all' estero o risulti irreperibile , la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza
o
di domicilio del ricorrente e , se anche questi è residente all' estero , a qualunque tribunale della Repubblica .
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La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza
o
di domicilio dell' uno o dell' altro coniuge .
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4 1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo dell' ultima residenza comune dei coniugi ovvero , in mancanza , del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza
o
domicilio .
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L' ordinanza del presidente può essere revocata
o
modificata dal giudice istruttore .
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12. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell' assegno , il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento
o
alla cessazione degli effetti civili del matrimonio .
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16. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento
o
di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici , è proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio .
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