econo34 |
Decisivi per la pronuncia l' assenza di valide ragioni economiche e l' aggiramento delle norme tributarie Censura di elusività per un' operazione di scissione parziale
non
proporzionale in quanto riconosciuta dal Comitato consultivo per l' applicazione delle norme antielusive " non supportata da valide ragioni economiche e finalizzata a conseguire un indebito vantaggio fiscale , rinvenibile nel rinviare sine die a tassazione della plusvalenza che si genererebbe in caso di assegnazione di beni ai soci , attraverso l' aggiramento dell' obbligo previsto dall' art .
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Decisivi per la pronuncia l' assenza di valide ragioni economiche e l' aggiramento delle norme tributarie Censura di elusività per un' operazione di scissione parziale non proporzionale in quanto riconosciuta dal Comitato consultivo per l' applicazione delle norme antielusive "
non
supportata da valide ragioni economiche e finalizzata a conseguire un indebito vantaggio fiscale , rinvenibile nel rinviare sine die a tassazione della plusvalenza che si genererebbe in caso di assegnazione di beni ai soci , attraverso l' aggiramento dell' obbligo previsto dall' art .
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Si legge nell' istanza che attualmente alcuni soci collaborano all' attività aziendale , prestando la loro opera , mentre altri
non
prestano alcuna attività nelle due aziende alberghiere e hanno espresso la volontà di uscire dalla compagine sociale .
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Pertanto , i soci desidererebbero operare una ristrutturazione aziendale ponendo in essere una scissione parziale
non
proporzionale della società in continuità di valori contabili , a seguito della quale verrebbe trasferita a una società di nuova costituzione ( che rivestirebbe la forma giuridica di società in accomandita semplice ) il ramo aziendale svolgente l' attività di affittacamere .
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L' operazione , configurandosi come una scissione
non
proporzionale , darà luogo a favore dei soci A , D , E a conguagli in danaro a causa del peso minore della partecipazione detenuta nella nuova società rispetto a quella originaria .
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econo34 |
Detti conguagli in danaro sconteranno la ritenuta d' imposta definitiva del 12,50 per cento trattandosi di partecipazioni "
non
qualificate " , mentre dall' operazione di scissione non emergerà tassazione alcuna .
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Detti conguagli in danaro sconteranno la ritenuta d' imposta definitiva del 12,50 per cento trattandosi di partecipazioni " non qualificate " , mentre dall' operazione di scissione
non
emergerà tassazione alcuna .
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econo34 |
In base alle dichiarazioni rese dalla società istante : il trasferimento degli immobili in favore delle società di nuova costituzione
non
comporta la sottrazione degli stessi al regime di impresa la suddivisione dei complessi patrimoniali attualmente posseduti dalla società istante in due complessi giuridicamente e autonomamente distinti trova valide ragioni economiche nella necessità di " non compromettere la funzionalità delle aziende , che sarebbero fortemente penalizzate sotto il profilo finanziario e fiscale nel caso di liquidazione di quote sociali o di assegnazione di beni ai soci recedenti " .
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econo34 |
In base alle dichiarazioni rese dalla società istante : il trasferimento degli immobili in favore delle società di nuova costituzione non comporta la sottrazione degli stessi al regime di impresa la suddivisione dei complessi patrimoniali attualmente posseduti dalla società istante in due complessi giuridicamente e autonomamente distinti trova valide ragioni economiche nella necessità di "
non
compromettere la funzionalità delle aziende , che sarebbero fortemente penalizzate sotto il profilo finanziario e fiscale nel caso di liquidazione di quote sociali o di assegnazione di beni ai soci recedenti " .
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Osserva il Comitato che l' operazione presenta le caratteristiche di operazione elusiva in quanto sembra mancare un comprovato vantaggio per la società nella riorganizzazione aziendale ( la gestione dell' intera attività , compresa quella di affittacamere , continua a essere svolta dalla società scissa ) , mentre si ravvisa l' intendimento dei soci di perseguire finalità indirette e ulteriori rispetto a quelle di ristrutturazione : ponendo in essere l' operazione di scissione parziale
non
proporzionale , si ottiene l' effetto di separare un determinato immobile dal patrimonio della società scissa , pervenendo di fatto a un' assegnazione di immobile ai fratelli che hanno espresso la volontà di non occuparsi della società , sterilizzando in tal modo l' emersione di plusvalenze e , ottenendo , attraverso la costituenda società , anche una migliore deducibilità di spese e costi .
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le caratteristiche di operazione elusiva in quanto sembra mancare un comprovato vantaggio per la società nella riorganizzazione aziendale ( la gestione dell' intera attività , compresa quella di affittacamere , continua a essere svolta dalla società scissa ) , mentre si ravvisa l' intendimento dei soci di perseguire finalità indirette e ulteriori rispetto a quelle di ristrutturazione : ponendo in essere l' operazione di scissione parziale non proporzionale , si ottiene l' effetto di separare un determinato immobile dal patrimonio della società scissa , pervenendo di fatto a un' assegnazione di immobile ai fratelli che hanno espresso la volontà di
non
occuparsi della società , sterilizzando in tal modo l' emersione di plusvalenze e , ottenendo , attraverso la costituenda società , anche una migliore deducibilità di spese e costi .
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econo34 |
Il parere del Comitato consultivo conferma l' orientamento giurisprudenziale consolidato e il parere reso dall' Agenzia delle entrate in prima istanza nel ribadire che le operazioni societarie di scissione , anche
non
proporzionale , sono operazioni fiscalmente neutrali e si caratterizzano come operazioni di riorganizzazione aziendale , a condizione che non vengano strumentalmente utilizzate per conseguire indebiti vantaggi tributari .
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econo34 |
Il parere del Comitato consultivo conferma l' orientamento giurisprudenziale consolidato e il parere reso dall' Agenzia delle entrate in prima istanza nel ribadire che le operazioni societarie di scissione , anche non proporzionale , sono operazioni fiscalmente neutrali e si caratterizzano come operazioni di riorganizzazione aziendale , a condizione che
non
vengano strumentalmente utilizzate per conseguire indebiti vantaggi tributari .
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econo34 |
La presenza di tale potenziale elusivo impone che si accerti che , ai sensi dell' articolo 37-bis del Dpr 600 / 73 , la riorganizzazione aziendale posta in essere risponda a una valida ragione economica e
non
rappresenti un aggiramento di obblighi e divieti al fine di ottenere riduzioni indebite d' imposta .
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econo34 |
Nella fattispecie in commento
non
si ravvisa , nell' operazione di scissione , la volontà di perseguire una migliore gestione di due distinte attività sociali , bensì la semplice volontà di alcuni soci di uscire dalla compagine sociale , in quanto nell' istanza viene , infatti , sostenuto che " i soci C e B non prestano attività nelle due aziende alberghiere e hanno espresso la volontà di uscire dalla compagine sociale " .
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econo34 |
Nella fattispecie in commento non si ravvisa , nell' operazione di scissione , la volontà di perseguire una migliore gestione di due distinte attività sociali , bensì la semplice volontà di alcuni soci di uscire dalla compagine sociale , in quanto nell' istanza viene , infatti , sostenuto che " i soci C e B
non
prestano attività nelle due aziende alberghiere e hanno espresso la volontà di uscire dalla compagine sociale " .
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La circostanza , poi , che la scissione parziale vena effettuata in modo
non
proporzionale e il cambio di partecipazioni originariamente detenute nella scissa non avvenga con una mera sostituzione , bensì con la percezione di un conguaglio in danaro ( il quale viene riconosciuto a causa del peso minore attribuito alla nuova partecipazione rispetto a quella originariamente detenuta nella società scissa ) legittima la considerazione che la scissione non sia semplicemente preordinata alla separazione delle attività , come rappresentato dall' istante .
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La circostanza , poi , che la scissione parziale vena effettuata in modo non proporzionale e il cambio di partecipazioni originariamente detenute nella scissa
non
avvenga con una mera sostituzione , bensì con la percezione di un conguaglio in danaro ( il quale viene riconosciuto a causa del peso minore attribuito alla nuova partecipazione rispetto a quella originariamente detenuta nella società scissa ) legittima la considerazione che la scissione non sia semplicemente preordinata alla separazione delle attività , come rappresentato dall' istante .
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La circostanza , poi , che la scissione parziale vena effettuata in modo non proporzionale e il cambio di partecipazioni originariamente detenute nella scissa non avvenga con una mera sostituzione , bensì con la percezione di un conguaglio in danaro ( il quale viene riconosciuto a causa del peso minore attribuito alla nuova partecipazione rispetto a quella originariamente detenuta nella società scissa ) legittima la considerazione che la scissione
non
sia semplicemente preordinata alla separazione delle attività , come rappresentato dall' istante .
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Per quanto affermato ,
non
si riesce a ravvisare nell' operazione descritta la volontà di perseguire una migliore gestione di due distinte attività sociali in grado di giustificare la ristrutturazione .
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