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art. 13 , parte A , n. 1 , lett. c ) , non esenta l' insieme delle prestazioni che
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di stabilire che il suo scopo principale non è quello di tutelare nonchè di mantenere
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n. 1 , lett. c ) , della sesta direttiva non si applica " . Così la Corte ha escluso
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Corte , ai fini dell' esenzione , inoltre , non è rilevante che l' attività peritale rivesta
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interesse generale delle attività peritali non consente comunque di applicare l' esenzione
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l' esenzione a prestazioni mediche che non hanno la finalità di tutelare la salute
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ciò in quanto l' art . 13 della direttiva non esenta da IVA ogni attività di interesse
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dello scopo principale delle prestazioni non possono essere esentati , secondo il convincimento
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dalla Corte di giustizia in questione e non rende necessario l' intervento correttivo
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profilattico eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia . In tal modo
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ambito di tali professioni le prestazioni non riconducibili alla nozione di prestazioni
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per essere qualificata esente da IVA , non risulta in alcun modo intaccato il principio
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di un criterio indefinito e talune volte non facilmente verificabile qual è " lo scopo
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decisionale altrui o comunque per altre finalità non connesse con la tutela della salute . Non
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economici nei confronti del personale e non finalizzate alla tutela della salute di
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della Commissione dai medici dipendenti , non titolari di una posizione IVA in relazione
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relazione ad una attività di lavoro autonomo , non si pone alcun problema di IVA , atteso
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prestazioni rese dai medici libero professionisti non possono beneficiare dell' esenzione di
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all' art . 10 del DPR n. 633 in quanto non hanno per scopo principale quello di tutelare
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. Le relative prestazioni , pertanto , non essendo rilevanti ai fini dell' IVA non
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Corpora Didattici Italiani di Confronto