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2 ) Trattamento IVA delle prestazioni mediche secondo la Corte di Giustizia La Corte di Giustizia con le sentenze in rassegna ( cause 307 / 01 e 212 / 01 ) , pronunciate a seguito di controversie insorte in Austria e Gran Bretagna , ha affermato che il richiamato art. 13 , parte A , n. 1 , lett. c ) ,
non
esenta l' insieme delle prestazioni che possono essere effettuate nell' esercizio delle professioni mediche e paramediche ma solo quelle corrispondenti alla nozione " di prestazioni mediche " che deve assumere , ai fini dell' esenzione , un significato autonomo rispetto al complesso delle attività rese nell' ambito di tali professioni .
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Pertanto - ad avviso della Corte - se una prestazione medica viene effettuata in un contesto che permette di stabilire che il suo scopo principale
non
è quello di tutelare nonchè di mantenere o di ristabilire la salute , ma piuttosto quello di fornire un parere richiesto preventivamente all' adozione di una decisione che produce effetti giuridici , l' esenzione prevista dall' art .
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13 , parte A , n. 1 , lett. c ) , della sesta direttiva
non
si applica " .
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A giudizio della Corte , ai fini dell' esenzione , inoltre ,
non
è rilevante che l' attività peritale rivesta un interesse generale per la circostanza che l' incarico sia conferito da un giudice o da un ente di previdenza sociale , o che , in forza del diritto nazionale , le spese siano poste a carico di quest' ultimo ; il carattere di interesse generale delle attività peritali non consente comunque di applicare l' esenzione a prestazioni mediche che non hanno la finalità di tutelare la salute della persona ; ciò in quanto l' art .
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A giudizio della Corte , ai fini dell' esenzione , inoltre , non è rilevante che l' attività peritale rivesta un interesse generale per la circostanza che l' incarico sia conferito da un giudice o da un ente di previdenza sociale , o che , in forza del diritto nazionale , le spese siano poste a carico di quest' ultimo ; il carattere di interesse generale delle attività peritali
non
consente comunque di applicare l' esenzione a prestazioni mediche che non hanno la finalità di tutelare la salute della persona ; ciò in quanto l' art .
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A giudizio della Corte , ai fini dell' esenzione , inoltre , non è rilevante che l' attività peritale rivesta un interesse generale per la circostanza che l' incarico sia conferito da un giudice o da un ente di previdenza sociale , o che , in forza del diritto nazionale , le spese siano poste a carico di quest' ultimo ; il carattere di interesse generale delle attività peritali non consente comunque di applicare l' esenzione a prestazioni mediche che
non
hanno la finalità di tutelare la salute della persona ; ciò in quanto l' art .
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13 della direttiva
non
esenta da IVA ogni attività di interesse generale ma solo quelle enumerate e descritte in modo dettagliato .
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In considerazione dello scopo principale delle prestazioni
non
possono essere esentati , secondo il convincimento della Corte di giustizia , gli esami medici , i prelievi di sangue o di altri campioni corporali effettuati per permettere al datore di lavoro di adottare decisioni relative all' assunzione o alle funzioni che un lavoratore deve esercitare oppure di permettere ad una compagnia di assicurazione di fissare il premio da esigere da un assicurato .
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Peraltro la generica formulazione di detta norma si presta alla soluzione ermeneutica offerta dalla Corte di giustizia in questione e
non
rende necessario l' intervento correttivo del legislatore nazionale .
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Al riguardo tenendo conto , in particolare , della nozione di " prestazione medica " elaborata nelle pronunce giurisdizionali in discorso , l' ambito di applicazione dell' esenzione prevista dal citato art. 10 , n. 18 ) , va limitato alle prestazioni mediche di diagnosi , cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare , mantenere o ristabilire la salute delle persone , comprendendo in tale finalità anche quei trattamenti o esami medici a carattere profilattico eseguiti nei confronti di persone che
non
soffrono di alcuna malattia .
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In tal modo si evita di comprendere indistintamente nell' esenzione IVA tutte le estrinsecazioni delle professioni mediche e paramediche , ma si rende necessario individuare nell' ambito di tali professioni le prestazioni
non
riconducibili alla nozione di prestazioni mediche enucleata dalla Corte di Giustizia .
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Poiché l' interpretazione della Corte ha interessato i requisiti oggettivi che una prestazione medica o paramedica deve possedere per essere qualificata esente da IVA ,
non
risulta in alcun modo intaccato il principio - che inerisce l' aspetto soggettivo - espresso dalla lettera c ) dell' art .
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Considerato che l' adozione di un criterio indefinito e talune volte
non
facilmente verificabile qual è " lo scopo principale della prestazione " può comportare conseguenze negative sul piano della corretta e uniforme applicazione dell' esenzione , al fine di limitare i dubbi interpretativi sorti in relazione ai molteplici quesiti prospettati dai contribuenti , si ritiene utile fornire una rassegna esemplificativa di fattispecie riconducibili o meno all' art .
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10 n. 18 ) del DPR 633 / 1972. 5 ) Prestazioni di medicina legale In generale vanno escluse dall' esenzione le attività rese dai medici nell' ambito della loro professione che consistono in perizie eseguite attraverso l' esame fisico o in prelievi di sangue o nell' esame della cartella clinica al fine di soddisfare una condizione legale o contrattuale prevista nel processo decisionale altrui o comunque per altre finalità
non
connesse con la tutela della salute .
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Si tratta infatti di prestazioni preordinate al riconoscimento o meno di benefici economici nei confronti del personale e
non
finalizzate alla tutela della salute di detto personale .
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Per quanto riguarda le prestazioni rese nei confronti della Commissione dai medici dipendenti ,
non
titolari di una posizione IVA in relazione ad una attività di lavoro autonomo , non si pone alcun problema di IVA , atteso che ai sensi dell' art .
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Per quanto riguarda le prestazioni rese nei confronti della Commissione dai medici dipendenti , non titolari di una posizione IVA in relazione ad una attività di lavoro autonomo ,
non
si pone alcun problema di IVA , atteso che ai sensi dell' art .
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Le prestazioni rese dai medici libero professionisti
non
possono beneficiare dell' esenzione di cui all' art .
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10 del DPR n. 633 in quanto
non
hanno per scopo principale quello di tutelare , nonchè di mantenere o ristabilire la salute di una persona ma quello di fornire un parere medico al fine di sostenere o invalidare una richiesta di riconoscimento di una pensione di invalidità o di guerra .
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Le relative prestazioni , pertanto ,
non
essendo rilevanti ai fini dell' IVA non erano soggette all' obbligo di fatturazione .
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