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buroc17 all' udienza del 13 marzo 2008 nonché la richieste di inammissibilità della costituzione di parte civile depositata in data 30 aprile 2008 dai difensori di G.A. ; sentito il P.M. , i difensori delle parti nonché i patroni di parte civile ; a scioglimento della riserva assunta all' odierna udienza OSSERVA Le scansioni procedimentali : V eccezione di incompetenza funzionale del CUP , le richieste di inammissibilità delle parti civili ex art. 447 c.p.p. In via preliminare occorre esaminare l' eccezione di incompetenza funzionale del GUP sollevata nel punto in cui il giudicante è stato invitato a verificare la fase nell' ambito della quale sono state avanzate le richieste di costituzione di parte civile nonché le istanze di patteggiamento da parte degli imputati munite del conforme consenso del Pubblico Ministero e cioè se si verta nell' ambito della specifica udienza camerale di cui all' art .
buroc17 nonché i patroni di parte civile ; a scioglimento della riserva assunta all' odierna udienza OSSERVA Le scansioni procedimentali : V eccezione di incompetenza funzionale del CUP , le richieste di inammissibilità delle parti civili ex art. 447 c.p.p. In via preliminare occorre esaminare l' eccezione di incompetenza funzionale del GUP sollevata nel punto in cui il giudicante è stato invitato a verificare la fase nell' ambito della quale sono state avanzate le richieste di costituzione di parte civile nonché le istanze di patteggiamento da parte degli imputati munite del conforme consenso del Pubblico Ministero e cioè se si verta nell' ambito della specifica udienza camerale di cui all' art .
buroc17 444 c.p.p. innestatasi nell' udienza preliminare .
buroc17 maggio 2007 ; P.S. formulava istanza ex art. 444 c.p.p. con richiesta depositata nella Cancelleria del P.M. in data 5 aprile 2007 mentre B.A. avanzava tale richiesta con atto depositato nella Cancelleria del P. M. in data 9 maggio 2007. L.A. e P.W. formulavano analoghe istanze con richieste depositate presso la Cancelleria del P.M. procedente in data 9 maggio 2007. Con richiesta siglata in data 9 maggio 2007 ( e depositata in pari data presso la Segreteria della Procura della Repubblica di Rimini unitamente al visto del Procuratore della Repubblica ) il P.M. procedente chiedeva il rinvio a giudizio ( nell' ambito del procedimento n. 287 / 04 RGNR Mod .
buroc17 Per tali ragioni , quindi , consegue che le eccezioni preliminari attinenti la richiesta di inammissibilità delle richieste costituzioni delle parti civili va respinta atteso che non sussiste alcuna ragione che legittima la regressione del procedimento ex art. 447 c.p.p. e che le costituzioni di parte civile depositate all' udienza tenutasi avanti a diverso giudice nell' ambito del procedimento portante debbano ritenersi depositate in entrambi i procedimenti contenendo tutti gli atti in questione il riferimento al numero di iscrizione del P.M. e la specifica indicazione degli imputati nei cui confronti le costituzioni sono state presentate .
buroc17 Ritiene il Giudice che le pur pregevoli argomentazioni dei difensori degli imputati così come esposte nell' ambito della odierna udienza circa l' invocata declaratoria di esclusione delle parti civili non possano essere accolte : oggetto della decisione oggi sottoposta al giudicante non è certamente la fondatezza della domanda di risarcimento avanzata dalle altre parti processuali ma unicamente la legittimazione delle parti istanti a costituirsi parti civili .
buroc17 Sul punto la giurisprudenza di legittimità è pacifica là dove afferma che nella presente fase processuale occorre valutare unicamente i requisiti per la partecipazione al processo nella veste di parti civili e tale valutazione deve essere effettuata sulla base delle condotte ascritte agli imputati ( così come emergenti dalla richiesta di rinvio a giudizio ) e sulle affermazioni contenute nell' atto di costituzione in uno con la documentazione eventualmente prodotta .
buroc17 Tale decisione prescinde dai profili sostanziali della richiesta di risarcimento limitandosi a verificare-sulla base delle affermazioni contenute negli atti sopra indicati - se la condotta ascritta nell' ipotesi accusatoria formulata dal P.M. possa avere determinato in capo a coloro che chiedono di intervenire nel processo un determinato danno .
buroc17 240 L.F. consenta la legittimazione dei commissari straordinari del Gruppo G. ad intervenire nell' ambito di questo procedimento atteso che il concetto di danno diretto dettato dal codice civile ed invocato dalle difese degli imputati trae linfa e fondamento dai principi generali in tema di causalità dettati dall' art .
buroc17 Sul punto vale evidenziare che i Commissari ed i singoli azionisti non fanno valere nel presente giudizio la stessa domanda di risarcimento ma domande diverse sia in relazione alla causa petendi sia in relazione al petitum senza sottacere che il danno di cui si richiede il ristoro tramite l' insinuazione al passivo non potrà essere certamente identico al danno di cui si chiede il risarcimento tramite la costituzione di parte civile se non altro in relazione al danno non patrimoniale che certamente non potrà trovare alcun ristoro nell' ambito di una procedura fallimentare .
buroc17 A parere dell' odierno giudicante si ritiene che sia gli azionisti che gli obbligazionisti siano legittimati a costituirsi parte civile nell' ambito del presente procedimento non solo in relazione ai reati fallimentari nonché ai reati comuni teleologicamente connessi con quest' ultimi ma anche in relazione agli altri reati comuni contestati agli altri imputati anche se non organicamente inseriti negli ambiti societari , ed invero , non si può fare a meno di richiamare quanto sopra osservato in tema di reato associativo ed evidenziare che anche per tale categoria di reati ipotizzato depauperamento del patrimonio e delle risorse delle società facenti parte del Gruppo G. - asseritamente a seguito delle condotte ascritte agli imputati - ha comunque causato un danno ai singoli
buroc17 Parcellizzare le condotte e scindere i titoli inerenti la causa petendi sulla base di rigidi formalismi apparirebbe del tutto irragionevole in considerazione della domanda che le parti offese e le parti danneggiate hanno prospettato nell' ambito del presente giudizio che non può ritenersi ancorata ad una condotta astrattamente ricompresa nell' alveo dei reati fallimentari o del mero reato associativo ma deve necessariamente essere considerata attraverso un giudizio causale e teleologicamente finalizzato che si è snodato - necessariamente - attraverso i reati di truffa , riciclaggio , calunnia , insider trading ed altri .
buroc17 Parcellizzare le condotte e scindere i titoli inerenti la causa petendi sulla base di rigidi formalismi apparirebbe del tutto irragionevole in considerazione della domanda che le parti offese e le parti danneggiate hanno prospettato nell' ambito del presente giudizio che non può ritenersi ancorata ad una condotta astrattamente ricompresa nell' alveo dei reati fallimentari o del mero reato associativo ma deve necessariamente essere considerata attraverso un giudizio causale e teleologicamente finalizzato che si è snodato - necessariamente - attraverso i reati di truffa , riciclaggio , calunnia , insider trading ed altri .
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