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buroc19 SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI CIVILE Sentenza 14 aprile 27 maggio 2011 , n. 11791 ( Presidente Finocchiaro Relatore Segreto ) Svolgimento del processo Con provvedimento depositato il 21.9.2009 , la Commissione regionale di Disciplina di Firenze , ritenuta la responsabilità del notaio F.C. in ordine all' incolpazione di aver indebitamente trattenuto somme e titoli affidatigli da una Banca di credito cooperativo per il servizio cambiario , compromettendo la dignità ed il decoro della classe notarile , e di non aver prestato la collaborazione ai tentativi di amichevole composizione tentati dal consiglio dell' Ordine notarile di Firenze , in violazione dell' art .
buroc19 360 n. 5 c.p.c. e l' insufficienza della motivazione .
buroc19 È giurisprudenza costante di questa Corte che nell' ipotesi di violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 , n. 3 c.p.c. , così come nell' ipotesi di vizi della motivazione ex art. 360 , n. 5 , c.p.c. , è necessario che la parte , in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso , evidenzi in forma adeguata " gli elementi di giudizio in fatto " di cui chiede o un determinato apprezzamento giuridico differente da quello espletato dal giudice " a quo " perché asseritamente erroneo , o un controllo sulla sufficienza o sulla logicità della valutazione compiuta dal suddetto giudice ; pertanto , la parte deve riportare nell' atto introduttivo non un generico riferimento ad elementi di
buroc19 È giurisprudenza costante di questa Corte che nell' ipotesi di violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 , n. 3 c.p.c. , così come nell' ipotesi di vizi della motivazione ex art. 360 , n. 5 , c.p.c. , è necessario che la parte , in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso , evidenzi in forma adeguata " gli elementi di giudizio in fatto " di cui chiede o un determinato apprezzamento giuridico differente da quello espletato dal giudice " a quo " perché asseritamente erroneo , o un controllo sulla sufficienza o sulla logicità della valutazione compiuta dal suddetto giudice ; pertanto , la parte deve riportare nell' atto introduttivo non un generico riferimento ad elementi di fatto e la sua soggettiva interpretazione di essi , bensì la puntuale indicazione di atti processuali
buroc19 II , 29 / 04 / 2002 , n. 6224 ) .
buroc19 23.3.2005 , n. 6225 ; Cass .
buroc19 23.1.2004 , n. 1170 ) .
buroc19 360 n. 3 , 4 e 5 c.p.c. Secondo il ricorrente sussisterebbe la nullità del procedimento disciplinare perché tale procedimento è stato promosso dal Presidente del Consiglio notarile di Firenze , il quale avrebbe dovuto , invece , astenersi da tale attività , poiché aveva proceduto all' audizione di esso notaio e perché svolgeva attività professionale per la banca , denunziante i fatti oggetto del procedimento .
buroc19 154 della l. n. 89 / 1923 , come sostituito dall' art .
buroc19 1 agosto 2006 , n. 249 , con i limiti e la decorrenza indicati , rispettivamente , negli artt .
buroc19 360 n. 3 e 5 c.p.c. Assume il ricorrente che , poiché il procedimento disciplinare non ha avuto luogo nel termine di giorni 30 successivi alla scadenza del termine per il deposito di memorie , ma successivamente , il mancato rispetto di tale termine ha determinato l' estinzione del procedimento .
buroc19 360 n. 3 e 5 c.p.c. Lamenta il ricorrente che la corte di appello a fronte della censura sulla mancanza di prove per il pregiudizio che sarebbe stato cagionato dal contegno del C. alla categoria notarile , si è limitata a dire che tale illecita condotta sarebbe provata documentalmente .
buroc19 360 n. 3 e 5 c.p.c. Assume il ricorrente che erroneamente la corte ha ritenuto che sussistesse tale mancanza di collaborazione per non avere esso incolpato fatto pervenire al Consiglio dell' ordine entro 15 giorni dalla contestazione alcun scritto difensivo .
buroc19 n. 6908 / 1998 ) .
buroc19 144 l. n. 89 / 1913 , può del tutto legittimamente interpretarsi alla luce di tale ricordata disposizione penale , con riferimento a circostanze " innominate " tale da attenuare la gravità dell' addebito in relazione alla sanzione da applicare , integrando la disposizione di cui al cit .
buroc19 18.5.1994 , n. 4866 ; Cass .
buroc19 25 / 02 / 2000 , n. 2138 ; Cass .
buroc19 06 / 07 / 2006 , n. 15351 ) .
buroc19 IV , 26 / 06 / 2007 , n. 35671 ; Cass .
buroc19 IV , 10 dicembre 2004 , n. 5821 ) .
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