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I concessionari cui viene revocata
la
licenza si costituiscono in un' associazione denominata " Associazione concessionari revocati " e la questione finisce in giudizio .
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I concessionari cui viene revocata la licenza si costituiscono in un' associazione denominata " Associazione concessionari revocati " e
la
questione finisce in giudizio .
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Riteneva , in particolare ,
la
Corte di merito che la previsione del recesso ad nutum in favore della R. Italia rendesse superfluo ogni controllo causale sull' esercizio di tale potere .
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Riteneva , in particolare , la Corte di merito che
la
previsione del recesso ad nutum in favore della R. Italia rendesse superfluo ogni controllo causale sull' esercizio di tale potere .
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In altre parole ,
la
casa automobilistica aveva semplicemente esercitato un suo diritto previsto dal contratto .
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Se risulta che
la
parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave , il giudice , su istanza dell' altra parte , la condanna , oltre che alle spese , al risarcimento dei danni , che liquida , anche d' ufficio , nella sentenza .
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Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave , il giudice , su istanza dell' altra parte ,
la
condanna , oltre che alle spese , al risarcimento dei danni , che liquida , anche d' ufficio , nella sentenza .
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Il giudice che accerta l' inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare , o trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale , oppure iniziata o compiuta l' esecuzione forzata , su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l' attore o il creditore procedente , che ha agito senza
la
normale prudenza .
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La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente In ogni caso , quando pronuncia sulle spese ai sensi dell' articolo 91 , il giudice , anche d' ufficio , può altresì condannare
la
parte soccombente al pagamento , a favore della controparte , di una somma equitativamente determinata .
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33 ( in grassetto le parti rilevanti ) Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore 1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che , malgrado
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buona fede , determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto .
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2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto , o per effetto , di : a ) escludere o limitare
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responsabilità del professionista in caso di morte o danno ( 1 ) alla persona del consumatore , risultante da un fatto o da un' omissione del professionista ; b ) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un' altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista ; c ) escludere o limitare l' opportunità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest' ultimo ; d ) prevedere un impegno
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professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest' ultimo non conclude il contratto o recede da esso , senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest' ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere ; f ) imporre al consumatore , in caso di inadempimento o di ritardo nell' adempimento , il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento , clausola penale o altro titolo equivalente d' importo manifestamente eccessivo ; g ) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore
la
facoltà di recedere dal contratto , nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute , quando sia il professionista a recedere dal contratto ; h ) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso , tranne nel caso di giusta causa ; i ) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione ; l ) prevedere l' estensione dell' adesione del consumatore a
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o recede da esso , senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest' ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere ; f ) imporre al consumatore , in caso di inadempimento o di ritardo nell' adempimento , il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento , clausola penale o altro titolo equivalente d' importo manifestamente eccessivo ; g ) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto , nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte
la
somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute , quando sia il professionista a recedere dal contratto ; h ) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso , tranne nel caso di giusta causa ; i ) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione ; l ) prevedere l' estensione dell' adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto ; m )
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penale o altro titolo equivalente d' importo manifestamente eccessivo ; g ) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto , nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute , quando sia il professionista a recedere dal contratto ; h ) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso , tranne nel caso di giusta causa ; i ) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare
la
disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione ; l ) prevedere l' estensione dell' adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto ; m ) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto , ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire , senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso ; n ) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione ; o ) consentire al professionista di aumentare il prezzo del
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importo manifestamente eccessivo ; g ) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto , nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute , quando sia il professionista a recedere dal contratto ; h ) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso , tranne nel caso di giusta causa ; i ) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare
la
tacita proroga o rinnovazione ; l ) prevedere l' estensione dell' adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto ; m ) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto , ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire , senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso ; n ) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione ; o ) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che
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, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute , quando sia il professionista a recedere dal contratto ; h ) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso , tranne nel caso di giusta causa ; i ) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione ; l ) prevedere l' estensione dell' adesione del consumatore a clausole che non ha avuto
la
possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto ; m ) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto , ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire , senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso ; n ) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione ; o ) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto ; p ) riservare al
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conclusione del contratto ; m ) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto , ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire , senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso ; n ) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione ; o ) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto ; p ) riservare al professionista il potere di accertare
la
conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d' interpretare una clausola qualsiasi del contratto ; q ) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l' adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità ; r ) limitare o escludere l' opponibilità dell' eccezione d' inadempimento da parte del consumatore ; s ) consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto , anche nel caso di preventivo consenso del consumatore ,
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giustificato motivo indicato nel contratto stesso ; n ) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione ; o ) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto ; p ) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d' interpretare una clausola qualsiasi del contratto ; q ) limitare
la
responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l' adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità ; r ) limitare o escludere l' opponibilità dell' eccezione d' inadempimento da parte del consumatore ; s ) consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto , anche nel caso di preventivo consenso del consumatore , qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest' ultimo ; t ) sancire a carico del consumatore decadenze , limitazioni della facoltà di opporre eccezioni , deroghe alla competenza
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venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d' interpretare una clausola qualsiasi del contratto ; q ) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l' adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità ; r ) limitare o escludere l' opponibilità dell' eccezione d' inadempimento da parte del consumatore ; s ) consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto , anche nel caso di preventivo consenso del consumatore , qualora risulti diminuita
la
tutela dei diritti di quest' ultimo ; t ) sancire a carico del consumatore decadenze , limitazioni della facoltà di opporre eccezioni , deroghe alla competenza dell' autorità giudiziaria , limitazioni all' adduzione di prove , inversioni o modificazioni dell' onere della prova , restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi ; u ) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore ; v ) prevedere l' alienazione di un diritto o l' assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà
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3. Se il contratto ha ad oggetto
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prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista può , in deroga alle lettere h ) e m ) del comma 2 : a ) recedere , qualora vi sia un giustificato motivo , senza preavviso , dandone immediata comunicazione al consumatore ; b ) modificare , qualora sussista un giustificato motivo , le condizioni del contratto , preavvisando entro un congruo termine il consumatore , che ha diritto di recedere dal contratto .
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