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2 ) Trattamento IVA delle prestazioni mediche secondo la Corte di Giustizia La Corte di Giustizia con le sentenze in rassegna ( cause 307 / 01 e 212 / 01 ) , pronunciate a seguito di controversie insorte in Austria e Gran Bretagna , ha affermato che il richiamato art. 13 , parte A , n. 1 , lett. c ) , non esenta
l'
insieme delle prestazioni che possono essere effettuate nell' esercizio delle professioni mediche e paramediche ma solo quelle corrispondenti alla nozione " di prestazioni mediche " che deve assumere , ai fini dell' esenzione , un significato autonomo rispetto al complesso delle attività rese nell' ambito di tali professioni .
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Secondo la Corte ,
l'
esenzione va riconosciuta esclusivamente a quelle prestazioni mediche che sono dirette alla diagnosi , alla cura e , nella misura possibile , alla guarigione di malattie e di problemi di salute .
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13 della sesta direttiva devono essere interpretate restrittivamente dato che costituiscono una deroga al principio generale secondo cui
l'
IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo .
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Al fine di delimitare
l'
ambito di applicazione dell' esenzione occorre individuare il contesto in cui le prestazioni sanitarie sono rese per stabilire quale sia il loro scopo principale " .
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Pertanto - ad avviso della Corte - se una prestazione medica viene effettuata in un contesto che permette di stabilire che il suo scopo principale non è quello di tutelare nonchè di mantenere o di ristabilire la salute , ma piuttosto quello di fornire un parere richiesto preventivamente all' adozione di una decisione che produce effetti giuridici ,
l'
esenzione prevista dall' art .
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Così la Corte ha escluso che possano rientrare nell' esenzione le perizie mediche la cui realizzazione , sebbene " faccia appello alle competenze mediche del prestatore e possa implicare attività tipiche della professione medica , come
l'
esame fisico del paziente o l' esame della sua cartella clinica " , persegue " lo scopo principale di soddisfare una condizione legale o contrattuale prevista nel processo decisionale altrui " .
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Così la Corte ha escluso che possano rientrare nell' esenzione le perizie mediche la cui realizzazione , sebbene " faccia appello alle competenze mediche del prestatore e possa implicare attività tipiche della professione medica , come l' esame fisico del paziente o
l'
esame della sua cartella clinica " , persegue " lo scopo principale di soddisfare una condizione legale o contrattuale prevista nel processo decisionale altrui " .
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Non costituiscono altresì , secondo la Corte , prestazioni mediche esenti quelle effettuate nell' esercizio della professione medica consistenti nel rilascio di certificati o referti sullo stato di salute di una persona al fine dell' istruzione di pratiche amministrative , come ad esempio quelle dirette ad ottenere una pensione di invalidità o di guerra , oppure esami medici eseguiti al fine di quantificare
l'
entità dei danni nei giudizi di responsabilità civile o al fine di intentare un' azione giurisdizionale in relazione ad errori medici .
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A giudizio della Corte , ai fini dell' esenzione , inoltre , non è rilevante che
l'
attività peritale rivesta un interesse generale per la circostanza che l' incarico sia conferito da un giudice o da un ente di previdenza sociale , o che , in forza del diritto nazionale , le spese siano poste a carico di quest' ultimo ; il carattere di interesse generale delle attività peritali non consente comunque di applicare l' esenzione a prestazioni mediche che non hanno la finalità di tutelare la salute della persona ; ciò in quanto l' art .
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A giudizio della Corte , ai fini dell' esenzione , inoltre , non è rilevante che l' attività peritale rivesta un interesse generale per la circostanza che
l'
incarico sia conferito da un giudice o da un ente di previdenza sociale , o che , in forza del diritto nazionale , le spese siano poste a carico di quest' ultimo ; il carattere di interesse generale delle attività peritali non consente comunque di applicare l' esenzione a prestazioni mediche che non hanno la finalità di tutelare la salute della persona ; ciò in quanto l' art .
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A giudizio della Corte , ai fini dell' esenzione , inoltre , non è rilevante che l' attività peritale rivesta un interesse generale per la circostanza che l' incarico sia conferito da un giudice o da un ente di previdenza sociale , o che , in forza del diritto nazionale , le spese siano poste a carico di quest' ultimo ; il carattere di interesse generale delle attività peritali non consente comunque di applicare
l'
esenzione a prestazioni mediche che non hanno la finalità di tutelare la salute della persona ; ciò in quanto l' art .
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A giudizio della Corte , ai fini dell' esenzione , inoltre , non è rilevante che l' attività peritale rivesta un interesse generale per la circostanza che l' incarico sia conferito da un giudice o da un ente di previdenza sociale , o che , in forza del diritto nazionale , le spese siano poste a carico di quest' ultimo ; il carattere di interesse generale delle attività peritali non consente comunque di applicare l' esenzione a prestazioni mediche che non hanno la finalità di tutelare la salute della persona ; ciò in quanto
l'
art .
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Tale sistema comporta che gli Stati membri hanno
l'
obbligo di uniformare i propri ordinamenti alle regole dettate dalla citata direttiva .
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In tale contesto , improntato a criteri di uniformità , è pertanto necessario applicare i principi interpretativi espressi dalla Corte di Giustizia con le sentenze in rassegna , anche se pronunciate nei confronti di Stati diversi dall' Italia ; in caso contrario infatti ,
l'
Italia , in considerazione degli obblighi assunti in ambito comunitario , si esporrebbe al rischio di procedure d' infrazione per violazione della sesta direttiva .
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10 , n. 18 ) , del Dpr n. 633 del 1972 , al fine di limitarne
l'
ambito di applicazione .
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Peraltro la generica formulazione di detta norma si presta alla soluzione ermeneutica offerta dalla Corte di giustizia in questione e non rende necessario
l'
intervento correttivo del legislatore nazionale .
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Come già detto , in ambito nazionale
l'
individuazione delle prestazioni mediche e paramediche esenti è operata dall' art .
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Al riguardo tenendo conto , in particolare , della nozione di " prestazione medica " elaborata nelle pronunce giurisdizionali in discorso ,
l'
ambito di applicazione dell' esenzione prevista dal citato art. 10 , n. 18 ) , va limitato alle prestazioni mediche di diagnosi , cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare , mantenere o ristabilire la salute delle persone , comprendendo in tale finalità anche quei trattamenti o esami medici a carattere profilattico eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia .
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Poiché
l'
interpretazione della Corte ha interessato i requisiti oggettivi che una prestazione medica o paramedica deve possedere per essere qualificata esente da IVA , non risulta in alcun modo intaccato il principio - che inerisce l' aspetto soggettivo - espresso dalla lettera c ) dell' art .
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Poiché l' interpretazione della Corte ha interessato i requisiti oggettivi che una prestazione medica o paramedica deve possedere per essere qualificata esente da IVA , non risulta in alcun modo intaccato il principio - che inerisce
l'
aspetto soggettivo - espresso dalla lettera c ) dell' art .
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