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buroc01 1. L' avvio del procedimento e la natura pre-contenziosa dell' udienza presidenziale Sono note e risapute le snervanti diatribe e le poco utili divisioni interpretative che , prima della approvazione della Legge n. 54 del 2006 , hanno ad esempio riguardato l' applicazione delle norme procedurali e la loro diversificazione nei procedimenti di separazione ed in quelli di divorzio : valga , per tutte , l' annosa querelle introdotta dai fautori del c.d. rito ambrosiano rispetto agli approdi interpretativi più tradizionali , con particolare riferimento all' udienza presidenziale ed a quella immediatamente successiva innanzi al G.I. Il nuovo rito della famiglia ha , opportunamente , introdotto una benefica semplificazione delle stesse procedure di attivazione del giudizio , unificando nel rito i procedimenti di separazione e di divorzio , mediante uno schema di agevole comprensione .
buroc01 1. L' avvio del procedimento e la natura pre-contenziosa dell' udienza presidenziale Sono note e risapute le snervanti diatribe e le poco utili divisioni interpretative che , prima della approvazione della Legge n. 54 del 2006 , hanno ad esempio riguardato l' applicazione delle norme procedurali e la loro diversificazione nei procedimenti di separazione ed in quelli di divorzio : valga , per tutte , l' annosa querelle introdotta dai fautori del c.d. rito ambrosiano rispetto agli approdi interpretativi più tradizionali , con particolare riferimento all' udienza presidenziale ed a quella immediatamente successiva innanzi al G.I. Il nuovo rito della famiglia ha , opportunamente , introdotto una benefica semplificazione delle stesse procedure di attivazione del giudizio , unificando nel rito i procedimenti di separazione e di divorzio , mediante uno schema di agevole comprensione .
buroc01 Non è però meno chiaro che , proprio per la sua collocazione ab initio del percorso giudiziale e per l' ampiezza dei poteri attribuiti al magistrato , l' udienza presidenziale rappresenta uno dei momenti più importanti del procedimento , del quale è destinata a regolare , anche per lungo tempo , le sorti ed i contenuti .
buroc01 Non è però meno chiaro che , proprio per la sua collocazione ab initio del percorso giudiziale e per l' ampiezza dei poteri attribuiti al magistrato , l' udienza presidenziale rappresenta uno dei momenti più importanti del procedimento , del quale è destinata a regolare , anche per lungo tempo , le sorti ed i contenuti .
buroc01 Come si è anticipato , all' udienza presidenziale possono e debbono essere attribuite natura e caratteristiche processuali pre-contenziose , attesa l' evidente sua atipicità rispetto ai giudizi strictu sensu contenziosi ed ai procedimenti di volontaria giurisdizione .
buroc01 Dunque , le deduzioni difensive svolte innanzi al Presidente ben potranno essere modificate , del tutto o in parte , nella successiva fase contenziosa innanzi al G.I. Non solo , ma nessuna decadenza può formarsi , per la parte resistente , nella fase presidenziale : di talchè , ad esempio , nel giudizio divorzile l' eventuale eccezione avente ad oggetto la riconciliazione dei coniugi ben potrà essere formalmente sollevata soltanto innanzi al G.I. nel termine concesso dall' ordinanza di cui all' art .
buroc01 Ciò significa , a mio parere , che la stessa parte ricorrente deve considerarsi come ritualmente già costituita in giudizio mediante il deposito e la iscrizione a ruolo del ricorso che , come atto introduttivo del procedimento di separazione o di divorzio , deve essere ovviamente sottoscritto dal difensore munito di procura alle liti e , quanto al contenuto , può essere limitato alla sola esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata ( art. 708 c.p.c. ; l' art .
buroc01 4 n. 2 legge 898 / 70 novellato richiede , saggiamente , anche l' esposizione degli elementi di diritto ) .
buroc01 All' evidente scopo di contrastare strategie processuali tendenti a dilatare i tempi del giudizio di separazione , onde impedire all' altro coniuge l' ottenimento ( dopo il triennio dalla prima comparizione delle parti ) della pronunzia di divorzio , l' art .
buroc01 All' evidente scopo di contrastare strategie processuali tendenti a dilatare i tempi del giudizio di separazione , onde impedire all' altro coniuge l' ottenimento ( dopo il triennio dalla prima comparizione delle parti ) della pronunzia di divorzio , l' art .
buroc01 709-bis ora consente l' adozione di una sentenza non definitiva relativa alla separazione e la prosecuzione del giudizio per la richiesta di addebito , per l' affidamento dei figli o per le questioni economiche .
buroc01 709-bis ora consente l' adozione di una sentenza non definitiva relativa alla separazione e la prosecuzione del giudizio per la richiesta di addebito , per l' affidamento dei figli o per le questioni economiche .
buroc01 189 c.p.c. , dovrebbero essere precisate le conclusioni di merito interamente anche nell' ipotesi di rimessione della causa al Collegio per una decisione parziale e che nell' eventualità di emissione di una sentenza non definitiva il Collegio stesso può impartire distinti provvedimenti per l' ulteriore istruzione della causa ( art. 279 II° comma n. 4 c.p.c. ) .
buroc01 In assenza di una disposizione ad hoc , possono ipotizzarsi le seguenti soluzioni : - alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. il G.I. , omessa la concessione dei termini di cui al sesto comma della predetta norma , può autorizzare la precisazione delle conclusioni limitatamente alla sola pronunzia di separazione : in tal caso , il Collegio emetterà sentenza non definitiva nonchè contestuale ordinanza di rimessione della causa innanzi al G.I. e di assegnazione dei termini anzidetti ; - alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. il G.I. , ove ne ravvisasse l' opportunità , potrà concedere alle parti i termini di cui all' art .
buroc01 277 c.p.c. potrà decidere su tutte le domande ed eccezioni ( ove , beninteso , reputi la causa documentale ) ovvero emettere la sola pronunzia parziale di separazione e rimettere la parti innanzi al G.I. per l' ulteriore corso del processo .
buroc01 La pronunzia parziale , pur non definendo l' intera controversia , è però suscettibile di passare in giudicato limitatamente al decisum ( vale a dire , allo status dei coniugi , ora legalmente ed in via definitiva separati ) e , pertanto , di legittimare la proposizione della domanda di divorzio , pur nella persistente pendenza del giudizio attinente le altre questioni proposte nella causa di separazione .
buroc01 5 legge 898 / 70. Oppure , sempre a scopo di puro esempio , alla persistente pendenza , nella causa di separazione e nel giudizio divorzile , di questioni in sé non duplicabili ma suscettibili di incidere in modo inevitabile su entrambi i procedimenti , quali : - l' addebitabilità della separazione ( idonea ad incidere sull' assegno divorzile ) ; - l' eccepita riconciliazione ( idonea ad estinguere il procedimento di separazione ) ; - la legittima instaurazione , dopo la separazione , di una convivenza more uxorio ( idonea ad influire sul godimento della casa coniugale ) .
buroc01 5 legge 898 / 70. Oppure , sempre a scopo di puro esempio , alla persistente pendenza , nella causa di separazione e nel giudizio divorzile , di questioni in sé non duplicabili ma suscettibili di incidere in modo inevitabile su entrambi i procedimenti , quali : - l' addebitabilità della separazione ( idonea ad incidere sull' assegno divorzile ) ; - l' eccepita riconciliazione ( idonea ad estinguere il procedimento di separazione ) ; - la legittima instaurazione , dopo la separazione , di una convivenza more uxorio ( idonea ad influire sul godimento della casa coniugale ) .
buroc01 Più razionale e ragionevole potrebbe considerarsi l' eventuale sospensione del giudizio di divorzio ( salva , ovviamente , la possibile emanazione di una sentenza parziale di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio ) in attesa della definizione delle restanti questioni della separazione .
buroc01 3. L' ordinanza ex art. 709 c.p.c. Esaurita la fase presidenziale , con la stessa ordinanza che detta i provvedimenti provvisori il Presidente fissa l' udienza di comparizione innanzi al G.I. designato ed assegna gli ulteriori termini ai fini della compiuta integrazione del contraddittorio .
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