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delle nuove disposizioni in vigore per | il | 2006 , introdotte con la manovra-bis , |
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siano scaduti i termini per effettuare | il | versamento ; inoltre , a tali fini , non |
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tali fini , non rileva la circostanza che | il | contribuente si sia avvalso della facoltà |
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sia avvalso della facoltà di posticipare | il | versamento ai 30 giorni successivi , ai |
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dell' acconto Ires / Irap , calcolato con | il | metodo storico , va operata assumendo quale |
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sfalsato o i " contribuenti " che approvano | il | bilancio entro il termine " lungo " di |
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contribuenti " che approvano il bilancio entro | il | termine " lungo " di 180 giorni dalla chiusura |
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restando che è in ogni caso consentito | il | ricorso al metodo previsionale . Va ricordato |
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acconto va versato in due rate , salvo che | il | versamento da effettuare alla scadenza |
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rata non superi l' importo di 103 euro ; | il | 40 per cento di quanto dovuto è versato |
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alla scadenza della prima rata ( entro | il | giorno 20(2 ) del sesto mese successivo |
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di chiusura del periodo d' imposta ) e | il | residuo importo alla scadenza della seconda |
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riferimento all' esigenza di sgombrare | il | campo dalle inevitabili incertezze palesabili |
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rideterminare anche l' acconto Irap , ed è appena | il | caso di sottolineare che , anche a tali |
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scadenza di novembre si presta a essere | il | punto di riferimento naturale per il conguaglio |
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essere il punto di riferimento naturale per | il | conguaglio di quanto effettivamente dovuto |
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sulla base delle disposizioni in vigore per | il | 2006 riguarda gli acconti per i quali non |
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siano scaduti i termini per effettuare | il | versamento alla data di entrata in vigore |
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di entrata in vigore del decreto , ossia | il | 4 luglio 2006 per l' acconto Irap , occorre |
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conversione del menzionato decreto , e quindi | il | 12 agosto 2006. Dunque , i soggetti Ires |