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Affido condiviso Legge 8 febbraio 2006 n. 54 PROFILI PROCESSUALI ( Aiaf Lombardia , Monza , 7 giugno 2007 ) di Piero Calabrò 1. L' avvio del procedimento e la natura pre-contenziosa dell' udienza presidenziale - 2. La sentenza parziale di separazione e
il
giudizio divorzile - 3. L' ordinanza ex art. 709 c.p.c. - 4. La competenza ai sensi degli artt .
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La costituzione della parte resistente deve , invece , avere formalmente luogo innanzi al G.I. entro
il
termine assegnato dall' ordinanza presidenziale emanata ai sensi dell' art .
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Ciò significa , a mio parere , che la stessa parte ricorrente deve considerarsi come ritualmente già costituita in giudizio mediante
il
deposito e la iscrizione a ruolo del ricorso che , come atto introduttivo del procedimento di separazione o di divorzio , deve essere ovviamente sottoscritto dal difensore munito di procura alle liti e , quanto al contenuto , può essere limitato alla sola esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata ( art. 708 c.p.c. ; l' art .
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Qualora , nella fase successiva , parte ricorrente non provveda ad integrare
il
ricorso - privo dei requisiti di cui all' art .
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4 n. 7 legge divorzio ) ,
il
legislatore non ha imposto alle parti una completa ed anticipata discovery delle loro difese , consentendo un più compiuto loro dispiegamento nella successiva fase contenziosa innanzi al G.I. La ragione di tale scelta è , evidentemente , correlata alla auspicata e rafforzata funzione conciliativa dell' udienza presidenziale , che potrebbe essere seriamente pregiudicata proprio da un prematuro ingresso nel procedimento di domande ed eccezioni inevitabilmente destinate ad irrigidire le posizioni processuali e personali delle parti ( si pensi , ad esempio , alle richieste di addebito della separazione ovvero alle pretese , peraltro spesso poi dichiarate inammissibili in limine litis
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2. La sentenza parziale di separazione e
il
giudizio divorzile Le vie riformatrici , come quelle dell' inferno , sono spesso lastricate di buone intenzioni .
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All' evidente scopo di contrastare strategie processuali tendenti a dilatare i tempi del giudizio di separazione , onde impedire all' altro coniuge l' ottenimento ( dopo
il
triennio dalla prima comparizione delle parti ) della pronunzia di divorzio , l' art .
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Nel silenzio della norma , deve escludersi la necessità di una istanza congiunta in tal senso ad opera delle parti : di talchè ,
il
Tribunale potrà pronunziarsi sulla sola separazione anche a richiesta di uno dei coniugi .
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189 c.p.c. , dovrebbero essere precisate le conclusioni di merito interamente anche nell' ipotesi di rimessione della causa al Collegio per una decisione parziale e che nell' eventualità di emissione di una sentenza non definitiva
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Collegio stesso può impartire distinti provvedimenti per l' ulteriore istruzione della causa ( art. 279 II° comma n. 4 c.p.c. ) .
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In assenza di una disposizione ad hoc , possono ipotizzarsi le seguenti soluzioni : - alla prima udienza ex art. 183 c.p.c.
il
G.I. , omessa la concessione dei termini di cui al sesto comma della predetta norma , può autorizzare la precisazione delle conclusioni limitatamente alla sola pronunzia di separazione : in tal caso , il Collegio emetterà sentenza non definitiva nonchè contestuale ordinanza di rimessione della causa innanzi al G.I. e di assegnazione dei termini anzidetti ; - alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. il G.I. , ove ne ravvisasse l' opportunità , potrà concedere alle parti i termini di cui all' art .
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In assenza di una disposizione ad hoc , possono ipotizzarsi le seguenti soluzioni : - alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. il G.I. , omessa la concessione dei termini di cui al sesto comma della predetta norma , può autorizzare la precisazione delle conclusioni limitatamente alla sola pronunzia di separazione : in tal caso ,
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Collegio emetterà sentenza non definitiva nonchè contestuale ordinanza di rimessione della causa innanzi al G.I. e di assegnazione dei termini anzidetti ; - alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. il G.I. , ove ne ravvisasse l' opportunità , potrà concedere alle parti i termini di cui all' art .
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In assenza di una disposizione ad hoc , possono ipotizzarsi le seguenti soluzioni : - alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. il G.I. , omessa la concessione dei termini di cui al sesto comma della predetta norma , può autorizzare la precisazione delle conclusioni limitatamente alla sola pronunzia di separazione : in tal caso , il Collegio emetterà sentenza non definitiva nonchè contestuale ordinanza di rimessione della causa innanzi al G.I. e di assegnazione dei termini anzidetti ; - alla prima udienza ex art. 183 c.p.c.
il
G.I. , ove ne ravvisasse l' opportunità , potrà concedere alle parti i termini di cui all' art .
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183 sesto comma c.p.c. e quindi invitare le parti a precisare le conclusioni sull' intera controversia :
il
tal caso , il Collegio in applicazione dell' art .
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183 sesto comma c.p.c. e quindi invitare le parti a precisare le conclusioni sull' intera controversia : il tal caso ,
il
Collegio in applicazione dell' art .
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5 legge 898 / 70. Oppure , sempre a scopo di puro esempio , alla persistente pendenza , nella causa di separazione e nel giudizio divorzile , di questioni in sé non duplicabili ma suscettibili di incidere in modo inevitabile su entrambi i procedimenti , quali : - l' addebitabilità della separazione ( idonea ad incidere sull' assegno divorzile ) ; - l' eccepita riconciliazione ( idonea ad estinguere
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procedimento di separazione ) ; - la legittima instaurazione , dopo la separazione , di una convivenza more uxorio ( idonea ad influire sul godimento della casa coniugale ) .
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Inoltre ,
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pericolo di decisioni formalmente ineccepibili , ma sostanzialmente abnormi , non potrebbe considerarsi del tutto evitato ( si pensi alla possibile negazione dell' assegno di cui all' art .
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3. L' ordinanza ex art. 709 c.p.c. Esaurita la fase presidenziale , con la stessa ordinanza che detta i provvedimenti provvisori
il
Presidente fissa l' udienza di comparizione innanzi al G.I. designato ed assegna gli ulteriori termini ai fini della compiuta integrazione del contraddittorio .
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In particolare , nell' assegnare al resistente
il
termine di gg .
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183 c.p.c. , ai fini della sua costituzione in giudizio (
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termine è ridotto della metà rispetto a quello ordinario in forza del combinato disposto dell' art .
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166 c.p.c. ) , l' ordinanza presidenziale deve contenere l' avvertimento al convenuto che la costituzione oltre
il
suddetto termine implica le decadenze di cui all' art .
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