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buroc17 ssa Stefania Di Rienzo , nel procedimento n. 1953 / 2008 R. GUP nei confronti di G.A. , P.S. , S.G. , B.A. , L.A. , P.W. , M.F. e F.V. , qui assegnato con decreto del Presidente del Tribunale di Rimini n. 26 del 10 luglio 2008 ; visti gli atti di costituzione di parte civile depositati all' udienza del 13 marzo 2008 nonché la richieste di inammissibilità della costituzione di parte civile depositata in data 30 aprile 2008 dai difensori di G.A. ; sentito il P.M. , i difensori delle parti nonché i patroni di parte civile ; a scioglimento della riserva assunta all' odierna udienza OSSERVA Le scansioni procedimentali : V eccezione di incompetenza funzionale del CUP , le richieste di inammissibilità delle parti civili ex art. 447 c.p.p. In via preliminare occorre esaminare l' eccezione di incompetenza funzionale del GUP sollevata nel punto in cui il giudicante
buroc17 c.p.p. La ricostruzione delle scansioni procedimentali dell' odierno procedimento ( che costituisce uno stralcio - quindi - delle posizioni processuali definibili ex art. 444 c.p.p. ) consente agevolmente di affermare che l' odierna udienza si svolge innanzi ad un Giudice dell' Udienza Preliminare chiamato a delibare sulle richieste di applicazione pena per le quali il Pubblico Ministero ha prestato il proprio consenso all' indomani dell' esercizio dell' azione penale così come cristallizzata nella richiesta di rinvio a giudizio emessa in data 9 maggio 2007. Ed invero , le eccezioni espresse dal difensore di P.S. ( al quale si sono associati gli altri difensori ) circa l' inammissibilità della costituzione di parte civile in riferimento all ' udienza dell' art .
buroc17 Per tali ragioni , quindi , consegue che le eccezioni preliminari attinenti la richiesta di inammissibilità delle richieste costituzioni delle parti civili va respinta atteso che non sussiste alcuna ragione che legittima la regressione del procedimento ex art. 447 c.p.p. e che le costituzioni di parte civile depositate all' udienza tenutasi avanti a diverso giudice nell' ambito del procedimento portante debbano ritenersi depositate in entrambi i procedimenti contenendo tutti gli atti in questione il riferimento al numero di iscrizione del P.M. e la specifica indicazione degli imputati nei cui confronti le costituzioni sono state presentate .
buroc17 Tanto premesso , vale osservare che per quanto concerne i commissari straordinari del Gruppo G. in amministrazione ordinaria , gli stessi sono legittimati ad esercitare la facoltà di costituzione di parte civile nel presente procedimento ai sensi del combinato disposto degli artt .
buroc17 Ma tale autonomia non consente di considerare spezzato - ai fini che interessano - il nesso teleologico fra l' accordo criminoso e la concreta realizzazione del fine che per il suo mezzo gli aderenti hanno inteso realizzare e per come si è manifestato in rerum natura .
buroc17 Anche gli azionisti della Spa G. Sport Group sono legittimati ad esercitare la facoltà di costituzione di parte civile nel presente procedimento sulla base dell' art .
buroc17 240 L.F. atteso che - in aggiunta al curatore - possono costituirsi parte civile ulteriori soggetti che abbiano interessi diversi da quelli della massa fallimentare e tra questi gli azionisti ed i quotisti della società che lamentino un danno proveniente dai reati fallimentari e dalla struttura associativa che ha consentito il proliferare di molteplici atti distrattivi .
buroc17 Allo stesso modo risultano legittimati ad esercitare la costituzione di parte civile nel presente procedimento anche gli obbligazionisti .
buroc17 74 c.p.p. Insieme alla costituzione di parte civile sono stati allegati gli atti comprovanti l' acquisto e / o il possesso delle azioni ed obbligazioni .
buroc17 A parere dell' odierno giudicante si ritiene che sia gli azionisti che gli obbligazionisti siano legittimati a costituirsi parte civile nell' ambito del presente procedimento non solo in relazione ai reati fallimentari nonché ai reati comuni teleologicamente connessi con quest' ultimi ma anche in relazione agli altri reati comuni contestati agli altri imputati anche se non organicamente inseriti negli ambiti societari , ed invero , non si può fare a meno di richiamare quanto sopra osservato in tema di reato associativo ed evidenziare che anche per tale categoria di reati ipotizzato depauperamento del patrimonio e delle risorse delle società facenti parte del Gruppo G. - asseritamente a seguito delle condotte
buroc17 A parere dell' odierno giudicante si ritiene che sia gli azionisti che gli obbligazionisti siano legittimati a costituirsi parte civile nell' ambito del presente procedimento non solo in relazione ai reati fallimentari nonché ai reati comuni teleologicamente connessi con quest' ultimi ma anche in relazione agli altri reati comuni contestati agli altri imputati anche se non organicamente inseriti negli ambiti societari , ed invero , non si può fare a meno di richiamare quanto sopra osservato in tema di reato associativo ed evidenziare che anche per tale categoria di reati ipotizzato depauperamento del patrimonio e delle risorse delle società facenti parte del Gruppo G. - asseritamente a seguito delle condotte ascritte agli imputati
buroc17 78 c.p.p. P.Q.M. Visti gli artt .
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