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buroc29 Osservò il giudice che , non potendo il verbale fare piena prova ex art. 2700 , c.c. , di un fatto non avvenuto alla presenza degli agenti di polizia , ma presunto dall ' osservazione a distanza del momentaneo arresto del veicolo , e che avendo il giustificato l' arresto con l' esigenza di sistemare meglio la cintura di sicurezza da lui indossata , trovava applicazione il disposto dell' art , 22 , 120 cc , .
buroc29 21 , 22 , 22 bis e 23 , L. n. 689 / 81 , avendo ritenuto presunto un fatto percepito visivamente dagli agenti accertatori e rispetto al quale il verbale di accertamento , costituendo un atto pubblico , faceva fede fino a querela di falso .
buroc29 116 , 1° co , c.p.c. , questa introduceva nel giudizio di opposizione all' ordinanza ingiunzione del pagamento delle sanzioni e , tanto meno , quanto all' esclusione dalla fede privilegiata delle valutazioni espresse dal pubblico ufficiale , mentre relativamente alla categoria degli apprezzamenti personali è evidente in successive decisioni una deriva non soltanto verso l' inclusione in essi di una generalità di fatti attestati nel verbale , sul mero fondamento della possibilità di distinguere la loro percezione in statica o dinamica e dell' idoneità delle sole percezioni statiche a dare certezza al fatto accertato , ma anche verso una generale ed indiscriminata possibilità di prova nel procedimento ex art. 23 , L. n. 689 / 1981 , dell errore del pubblico ufficiale nelle percezioni dinamiche , in base all' assunto , sostanzialmente contraddittorio , che l' efficacia probatoria piena dell ' atto pubblico sia condizionata dalle ragioni poste a base della contestazione dei fatti in esso attestati , inoltre , con specifico riferimento alla materia della circolazione stradale , nella quale è più frequente la percezione dinamica dei fatti integranti le violazioni , sono stati in qualche caso anche ignorati , ed in
buroc29 n. 18 , L. n. 689 / 1981 ; art , 203 , d.p.r. a 2851 / 1992 ) e , dall' altro , tipizzare il contenuto del verbale , prevedendo l' obbligo del pubblico ufficiale non soltanto di esporre il fatto in forma sommaria ( cfr .
buroc29 L' approccio alla questione relativa all' ammissibilità della contestazione e della prova nel giudizio di opposizione all' ordinanza ingiunzione non va conseguentemente condotto con riferimento alle circostanze di fatto della violazione attestate nel verbale come percepite direttamente ed immediatamente dal pubblico ufficiale ed alla possibilità o probabilità di un errore nella loro percezione , ma esclusivamente in relazione a circostanze che esulano dall ' accertamento , quali l' identificazione dell' attore della violazione e la sua capacità o la sussistenza dell' elemento soggettivo o di cause di esclusione della responsabilità , ovvero rispetto alle quali l' atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà ( ad esempio , tra numero di targa e tipo di veicolo al quale questa attribuita ) .
buroc29 Deve , conseguentemente , essere affermato il principio che : " nel giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione del pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l' atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà mentre è riservato al giudizio di querela di falso , nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell' operato del pubblico ufficiale la proposizione e l' esame di ogni questione concernente l' alterazione nel verbale , pur se involontaria o dovuta a cause accidentali , della realtà degli accadimenti e dell' effettivo svolgersi dei fatti .
buroc29 384 2° co c.p.c. , il rigetto dell' opposizione proposta dall' intimato davanti al giudice di pace , non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto .
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