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econo18 Il contribuente , tuttavia , potrebbe anche essere in grado di provare il contrario .
econo18 Il lavoro autonomo abituale L' analisi sul concetto dell' abitualità delle prestazioni di lavoro autonomo per natura o in senso stretto , non può che essere condotta distinguendo la situazione di chi è iscritto in albi , elenchi , ruoli o registri professionali e imprenditoriali in genere , da quella dei non iscritti .
econo18 L' idea di fondo dei regimi speciali è invece la possibilità , per le piccole attività imprenditoriali e di lavoro autonomo , di fare i conti anche senza la contabilità , senza cioè essere obbligati a tenere scritture contabili in cui annotare i documenti uno per uno , così come previsto per i suddetti regimi " istituzionali " del semplificato e dell' ordinario .
econo18 Orbene , nonostante sul tema in esame ultimamente si sia innestato anche l' aspetto contributivo , sul piano fiscale nulla sembra essere cambiato ; rimangono pertanto valide le puntualizzazioni fino a ora effettuate dall' Amministrazione finanziaria a partire da quella , ribadita in più occasioni , che , essendo incerta la distinzione tra abitualità e occasionalità , la valutazione circa l' esistenza dell' uno o dell' altro elemento deve essere fatta caso per caso sulla base delle fattispecie concrete che di volta in volta vengono in considerazione , non esistendo cioè soluzioni a priori .
econo18 Ma tali prove devono essere concrete e non basarsi semplicemente sul numero limitato delle operazioni poste in essere , in quanto questo modo di argomentare spesso finisce per costituire un paravento all' evasione , nel senso che la prestazione qualificata dall' interessato come lavoro autonomo occasionale potrebbe in realtà essere l' unica non occultabile in mezzo a un gran numero di operazioni " in nero " .
econo18 Con ciò non si vuole certo dare un valore eccessivo a elementi di carattere formale : si vuol solo dire che l' effettuazione anche di una sola operazione , in presenza delle cennate iscrizioni , potrebbe integrare l' esercizio di una abituale attività economica , in quanto il soggetto , avendo richiesto l' iscrizione , sembra dimostrare , fino a prova contraria , di essere programmaticamente rivolto al lavoro in proprio , anche se non esclusivo , e di aver posto in essere un minimum di atti preparatori allo svolgimento di un' attività auto-organizzata e abituale .
econo18 Ma tali prove devono essere concrete e non basarsi semplicemente sul numero limitato delle operazioni poste in essere , in quanto questo modo di argomentare spesso finisce per costituire un paravento all' evasione , nel senso che la prestazione qualificata dall' interessato come lavoro autonomo occasionale potrebbe in realtà essere l' unica non occultabile in mezzo a un gran numero di operazioni " in nero " .
econo18 Con ciò non si vuole certo dare un valore eccessivo a elementi di carattere formale : si vuol solo dire che l' effettuazione anche di una sola operazione , in presenza delle cennate iscrizioni , potrebbe integrare l' esercizio di una abituale attività economica , in quanto il soggetto , avendo richiesto l' iscrizione , sembra dimostrare , fino a prova contraria , di essere programmaticamente rivolto al lavoro in proprio , anche se non esclusivo , e di aver posto in essere un minimum di atti preparatori allo svolgimento di un' attività auto-organizzata e abituale .
econo18 È inoltre previsto che , in alternativa ai registri Iva , le registrazioni cumulative possano essere effettuate su appositi prospetti di cui ai decreti ministeriali dell' 11 e 12 febbraio 1997. Il regime supersemplificato agevola , tuttavia , solo sotto il profilo contabile , prevedendo per tutto il resto ( tassazione Irpef e regole di determinazione del reddito d' impresa o di lavoro autonomo e dell' Iva , compreso l' obbligo dei versamenti periodici Iva ) le stesse regole sostanziali del regime semplificato e , quindi , tassazione ordinaria Irpef e determinazione analitica del reddito e dell' Iva e cioè con spese e Iva assolta sulle stesse che , salvo le specifiche esclusioni o limitazioni normative
econo18 Ciò significa , in buona sostanza , che anche i contributi previdenziali , pur ricollegabili allo svolgimento dell' attività imprenditoriale o di lavoro autonomo , non possono essere inclusi nei quadri RG o RE ; essi , infatti , sono da riferire alla sfera personale del contribuente e pertanto da indicare esclusivamente nel quadro RP dedicato agli oneri deducibili dal reddito complessivo ( si veda risoluzione n. 79 / E dell' 8 marzo 2002 ) .
econo18 Il risparmio sull' Irpef potrebbe essere addirittura più consistente , dal momento che entrambi i regimi consentono anche di effettuare detrazioni di imposta e deduzioni dal reddito complessivo .
econo18 Da notare che l' accesso al regime speciale delle attività marginali ( forfettone ) , disciplinato dall' articolo 14 della legge 388 / 2000 , non può essere chiesto in sede di apertura della partita Iva , ma solo nel prosieguo dell' attività , in quanto strettamente legato all' applicazione degli studi di settore , che , come è noto , sono inapplicabili al primo periodo di imposta di avvio dell' attività Le regole sostanziali ( tassazione ordinaria Irpef e determinazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo , nonché le regole della determinazione e dei versamenti periodici dell' Iva ) dei regimi " istituzionali " sono in gran parte comuni e la loro differenza consiste essenzialmente nella previsione da parte del regime ordinario di più stringenti
econo18 Ma tali prove devono essere concrete e non basarsi semplicemente sul numero limitato delle operazioni poste in essere , in quanto questo modo di argomentare spesso finisce per costituire un paravento all' evasione , nel senso che la prestazione qualificata dall' interessato come lavoro autonomo occasionale potrebbe in realtà essere l' unica non occultabile in mezzo a un gran numero di operazioni " in nero " .
econo18 Orbene , nonostante sul tema in esame ultimamente si sia innestato anche l' aspetto contributivo , sul piano fiscale nulla sembra essere cambiato ; rimangono pertanto valide le puntualizzazioni fino a ora effettuate dall' Amministrazione finanziaria a partire da quella , ribadita in più occasioni , che , essendo incerta la distinzione tra abitualità e occasionalità , la valutazione circa l' esistenza dell' uno o dell' altro elemento deve essere fatta caso per caso sulla base delle fattispecie concrete che di volta in volta vengono in considerazione , non esistendo cioè soluzioni a priori .
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