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econo12 L' articolo 2 della legge finanziaria 2004 ( legge 24.12.2003 , n. 350 ) , al comma 26 , permette di avvalersi della medesima possibilità anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all' esercizio 2003. L' affrancamento dei valori fiscalmente sospesi rimane subordinato al versamento di un' imposta sostitutiva del 12 per cento o del 9 per cento , con gli effetti che vengono di seguito descritti .
econo12 L' articolo 2 della legge finanziaria 2004 ( legge 24.12.2003 , n. 350 ) , al comma 26 , permette di avvalersi della medesima possibilità anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all' esercizio 2003. L' affrancamento dei valori fiscalmente sospesi rimane subordinato al versamento di un' imposta sostitutiva del 12 per cento o del 9 per cento , con gli effetti che vengono di seguito descritti .
econo12 enti creditizi pubblici iscritti nell' albo di cui all' articolo 29 del regio decreto legge 12.3.1936 , n. 375 , convertito , con modificazioni , dalla legge 7.3.1938 , n. 141 , e successive modificazioni e integrazioni , nonché dalle casse comunali di credito agrario e dai monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico , con altri enti creditizi di qualsiasi natura , da cui , anche a seguito di successive trasformazioni o conferimenti , risultino comunque società per azioni operanti nel settore del credito ( articolo 1 , comma 1 , della legge in commento ) .
econo12 Per effetto di quanto disposto dal comma 2 dell' articolo 7 della legge n. 218 / 1990 , agli effetti delle imposte sui redditi i conferimenti effettuati a norma dell' articolo 1 non costituiscono realizzo di plusvalenze , comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento .
econo12 L' eventuale differenza tra il valore dei beni conferiti , quale iscritto nel bilancio della società conferitaria in dipendenza del conferimento , e l' ultimo valore dei beni stessi riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi concorre a formare il reddito dell' ente conferente nella misura del 15 per cento .
econo12 L' eventuale differenza tra il valore delle azioni ricevute e l' ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi , maggiorato della differenza tassata di cui al precedente periodo , non concorre a formare il reddito dell' ente conferente fino a quando non sia stata realizzata o distribuita .
econo12 I beni ricevuti dalla società sono valutati fiscalmente in base all' ultimo valore riconosciuto e le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione fino a concorrenza dell' originario costo non ammortizzato alla data del conferimento , maggiorato della differenza tassata ; non sono invece ammesse in deduzione quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell' attivo del bilancio della società in dipendenza del conferimento , per la parte eccedente la differenza tassata allo stesso attribuita .
econo12 I beni ricevuti dalla società sono valutati fiscalmente in base all' ultimo valore riconosciuto e le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione fino a concorrenza dell' originario costo non ammortizzato alla data del conferimento , maggiorato della differenza tassata ; non sono invece ammesse in deduzione quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell' attivo del bilancio della società in dipendenza del conferimento , per la parte eccedente la differenza tassata allo stesso attribuita .
econo12 Le società destinatarie di conferimenti previsti dalla legge n. 218 / 1990 Secondo l' articolo 17 della legge n. 342 / 2000 , le società destinatarie dei conferimenti ivi considerati potevano applicare un' imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell' Irap nella misura del 19 per cento della differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei conferimenti e il loro costo fiscalmente riconosciuto .
econo12 Le società destinatarie di conferimenti previsti dalla legge n. 218 / 1990 Secondo l' articolo 17 della legge n. 342 / 2000 , le società destinatarie dei conferimenti ivi considerati potevano applicare un' imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell' Irap nella misura del 19 per cento della differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei conferimenti e il loro costo fiscalmente riconosciuto .
econo12 Come valore dei beni si assumeva quello risultante dal bilancio relativo all' esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 342 / 2000. Il costo fiscalmente riconosciuto dei beni era quello risultante a seguito della tassazione con imposta sostitutiva della predetta differenza , a decorrere dall' esercizio successivo all' entrata in vigore del " collegato " .
econo12 Come valore dei beni si assumeva quello risultante dal bilancio relativo all' esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 342 / 2000. Il costo fiscalmente riconosciuto dei beni era quello risultante a seguito della tassazione con imposta sostitutiva della predetta differenza , a decorrere dall' esercizio successivo all' entrata in vigore del " collegato " .
econo12 Come valore dei beni si assumeva quello risultante dal bilancio relativo all' esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 342 / 2000. Il costo fiscalmente riconosciuto dei beni era quello risultante a seguito della tassazione con imposta sostitutiva della predetta differenza , a decorrere dall' esercizio successivo all' entrata in vigore del " collegato " .
econo12 In luogo dell' imposta sostitutiva del 19 per cento , le società destinatarie dei conferimenti potevano applicare un' imposta sostitutiva in misura pari al 15 per cento ; in tal caso , la differenza assoggettata all' imposta sostitutiva non era fiscalmente riconosciuta nei confronti dell' ente o società conferente ( ma solamente nei confronti della conferitaria ) .
econo12 Le società destinatarie di conferimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 1997 , n. 358 Secondo l' articolo 19 del " collegato " alla Finanziaria 2000 , non richiamato nella norma della legge n. 350 / 2003 , le disposizioni sull' affrancamento delle riserve in sospensione d' imposta derivanti dall' applicazione della legge n. 218 / 1990 erano applicabili anche ai soggetti destinatari dei conferimenti previsti dall' articolo 4 , comma 1 , del Dlgs 8.10.1997 , n. 358 , recante norme in materia di riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende , fusione , scissione e permuta di partecipazioni .
econo12 Le società destinatarie di conferimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 1997 , n. 358 Secondo l' articolo 19 del " collegato " alla Finanziaria 2000 , non richiamato nella norma della legge n. 350 / 2003 , le disposizioni sull' affrancamento delle riserve in sospensione d' imposta derivanti dall' applicazione della legge n. 218 / 1990 erano applicabili anche ai soggetti destinatari dei conferimenti previsti dall' articolo 4 , comma 1 , del Dlgs 8.10.1997 , n. 358 , recante norme in materia di riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende , fusione , scissione e permuta di partecipazioni .
econo12 Le somme corrisposte o ricevute per effetto della ripartizione convenzionale dell' onere all' imposta sostitutiva tra i soggetti interessati non concorrevano a formare il reddito , né la base imponibile , ai fini dell' Irap .
econo12 Il regolamento attuativo Il regolamento per l' attuazione delle disposizioni tributarie degli articoli da 17 a 20 della legge 21.11.2000 , n. 342 , è stato emanato con decreto ministeriale del 22.10.2001 , n. 408. L' atto normativo è vasto e articolato ; l' esame integrale dello stesso esulerebbe dagli scopi del presente contributo .
econo12 Era comunque affermato o ribadito nel regolamento che : le società destinatarie dei conferimenti previsti dall' articolo 7 , commi 2 e 5 , della legge n. 218 / 1990 , comprese quelle che hanno ricevuto le azioni rivenienti dai conferimenti stessi , nonché le società che hanno effettuato conferimenti ai sensi del citato articolo 7 , comma 5 , potevano applicare le imposte sostitutive dell' Irpeg e dell' Irap previste dagli articoli 17 , commi 1 e 3 , e 18 , comma 1 , della legge n. 342 / 2000 , con riferimento ai beni o alle azioni che erano stati ricevuti a seguito dei conferimenti e che erano ancora posseduti alla data del 10.12.2000 se i beni ricevuti dalla società conferitaria a
econo12 Era comunque affermato o ribadito nel regolamento che : le società destinatarie dei conferimenti previsti dall' articolo 7 , commi 2 e 5 , della legge n. 218 / 1990 , comprese quelle che hanno ricevuto le azioni rivenienti dai conferimenti stessi , nonché le società che hanno effettuato conferimenti ai sensi del citato articolo 7 , comma 5 , potevano applicare le imposte sostitutive dell' Irpeg e dell' Irap previste dagli articoli 17 , commi 1 e 3 , e 18 , comma 1 , della legge n. 342 / 2000 , con riferimento ai beni o alle azioni che erano stati ricevuti a seguito dei conferimenti e che erano ancora posseduti alla data del 10.12.2000 se i beni ricevuti dalla società conferitaria a seguito dei conferimenti erano stati conferiti a un' altra società , l' imposta sostitutiva era applicata da tale ultima società l' imposta sostitutiva poteva essere applicata , rispettivamente nella misura del 19 per cento e del 15 per cento , sull' intera differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei conferimenti , risultante dal bilancio relativo all' esercizio chiuso anteriormente
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