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13 , parte A , n 1 , lett. c )
della
sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977 , 77 / 388 / CEE .
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Criterio dello scopo principale
della
prestazione 5. Prestazioni di medicina legale 5.1 Riconoscimento cause di servizio 5.2 Prestazioni rese dalle commissioni mediche di verifica in relazione alle istanze di pensione di invalidità 5.3 Commissioni mediche locali patenti guida 6. Certificazioni rilasciate dai medici di famiglia 7. Prestazioni del medico competente 8. Prestazioni di chirurgia estetica 9. Prestazioni intramoenia 1 ) Premessa L' art .
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99 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934 , n. 1265 , e successive modificazioni , ovvero individuate con decreto del Ministro
della
sanità , di concerto con il Ministro delle finanze " .
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13 , parte A , n. 1 , lett. c )
della
sesta Direttiva ( direttiva 77 / 388 / CEE del 17 maggio 1977 ) che dispone che gli Stati membri esentano " le prestazioni mediche effettuate nell' esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dagli Stati membri interessati " .
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Sull' argomento , di recente , si è pronunciata la Corte di Giustizia Europea con sentenze del 20 novembre 2003 ( cause C-307 / 01 e C-212 / 01 ) enucleando taluni principi e limitazioni nell' applicazione
della
suddetta disposizione comunitaria .
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Alla luce
della
interpretazione fornita dall' Organo di giustizia comunitaria , si ritiene opportuno , con la presente circolare fornire chiarimenti sul trattamento IVA applicabile alle prestazioni rese dai medici , allo scopo di assicurare comportamenti uniformi all' interno dello Stato .
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buroc35 |
Infatti , per costante giurisprudenza
della
Corte di Giustizia ( sentenze 10 settembre 2002 - causa 141 / 00 , 11 gennaio 2001 - causa 76 / 99 , 14 settembre 2000 - causa n. 384 ) , le esenzioni di cui all' art .
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13
della
sesta direttiva devono essere interpretate restrittivamente dato che costituiscono una deroga al principio generale secondo cui l' IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo .
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13 , n 1 , lett. b ) e c )
della
sesta direttiva che è quello di ridurre il costo delle spese sanitarie e rendere pertanto le cure mediche accessibili ai singoli .
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Pertanto - ad avviso
della
Corte - se una prestazione medica viene effettuata in un contesto che permette di stabilire che il suo scopo principale non è quello di tutelare nonchè di mantenere o di ristabilire la salute , ma piuttosto quello di fornire un parere richiesto preventivamente all' adozione di una decisione che produce effetti giuridici , l' esenzione prevista dall' art .
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13 , parte A , n. 1 , lett. c ) ,
della
sesta direttiva non si applica " .
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Così la Corte ha escluso che possano rientrare nell' esenzione le perizie mediche la cui realizzazione , sebbene " faccia appello alle competenze mediche del prestatore e possa implicare attività tipiche
della
professione medica , come l' esame fisico del paziente o l' esame della sua cartella clinica " , persegue " lo scopo principale di soddisfare una condizione legale o contrattuale prevista nel processo decisionale altrui " .
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Così la Corte ha escluso che possano rientrare nell' esenzione le perizie mediche la cui realizzazione , sebbene " faccia appello alle competenze mediche del prestatore e possa implicare attività tipiche della professione medica , come l' esame fisico del paziente o l' esame
della
sua cartella clinica " , persegue " lo scopo principale di soddisfare una condizione legale o contrattuale prevista nel processo decisionale altrui " .
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Non costituiscono altresì , secondo la Corte , prestazioni mediche esenti quelle effettuate nell' esercizio
della
professione medica consistenti nel rilascio di certificati o referti sullo stato di salute di una persona al fine dell' istruzione di pratiche amministrative , come ad esempio quelle dirette ad ottenere una pensione di invalidità o di guerra , oppure esami medici eseguiti al fine di quantificare l' entità dei danni nei giudizi di responsabilità civile o al fine di intentare un' azione giurisdizionale in relazione ad errori medici .
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A giudizio
della
Corte , ai fini dell' esenzione , inoltre , non è rilevante che l' attività peritale rivesta un interesse generale per la circostanza che l' incarico sia conferito da un giudice o da un ente di previdenza sociale , o che , in forza del diritto nazionale , le spese siano poste a carico di quest' ultimo ; il carattere di interesse generale delle attività peritali non consente comunque di applicare l' esenzione a prestazioni mediche che non hanno la finalità di tutelare la salute della persona ; ciò in quanto l' art .
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A giudizio della Corte , ai fini dell' esenzione , inoltre , non è rilevante che l' attività peritale rivesta un interesse generale per la circostanza che l' incarico sia conferito da un giudice o da un ente di previdenza sociale , o che , in forza del diritto nazionale , le spese siano poste a carico di quest' ultimo ; il carattere di interesse generale delle attività peritali non consente comunque di applicare l' esenzione a prestazioni mediche che non hanno la finalità di tutelare la salute
della
persona ; ciò in quanto l' art .
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13
della
direttiva non esenta da IVA ogni attività di interesse generale ma solo quelle enumerate e descritte in modo dettagliato .
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In considerazione dello scopo principale delle prestazioni non possono essere esentati , secondo il convincimento
della
Corte di giustizia , gli esami medici , i prelievi di sangue o di altri campioni corporali effettuati per permettere al datore di lavoro di adottare decisioni relative all' assunzione o alle funzioni che un lavoratore deve esercitare oppure di permettere ad una compagnia di assicurazione di fissare il premio da esigere da un assicurato .
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Diversamente , a parere dell' organo di giustizia comunitario , possono fruire dell' esenzione in quanto finalizzati alla tutela
della
salute : a ) i controlli medici regolari , istituiti da taluni datori di lavoro o da talune compagnie assicurative , compresi i prelievi di sangue o di altri campioni corporali per verificare la presenza di virus , infezioni o altre malattie ; b ) il rilascio di certificati di idoneità fisica ad esempio a viaggiare ; c ) il rilascio di certificati di idoneità fisica diretti a dimostrare nei confronti di terzi che lo stato di salute di una persona impone limiti a talune attività o esige che esse siano effettuate in condizioni particolari .
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La sesta direttiva n. 77 / 388 / CEE - in materia di armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - stabilisce un sistema di applicazione dell' IVA uniforme in tutti gli stati appartenenti alla Comunità al fine di evitare fenomeni distorsivi
della
concorrenza nella circolazione dei beni e dei servizi .
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