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buroc27 B. ( Disposizioni transitorie in materia di competenze previste dalla normativa di tutela delle acque dall' inquinamento ) 1. Sino alla data di effettivo esercizio delle funzioni attribuite con la legge regionale 26 aprile 2000 , n. 44 ( Disposizioni normative per l' attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 , n. 112 " Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali , in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 , n. 59 " ) , la Regione , le Province , i Comuni e gli Enti gestori delle pubbliche infrastrutture di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane assicurano l' esercizio delle competenze nelle materie disciplinate
buroc27 regionale 26 aprile 2000 , n. 44 ( Disposizioni normative per l' attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 , n. 112 " Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali , in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 , n. 59 " ) , la Regione , le Province , i Comuni e gli Enti gestori delle pubbliche infrastrutture di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane assicurano l' esercizio delle competenze nelle materie disciplinate dal decreto legislativo 11 maggio 1999 , n. 152 ( Disposizioni sulla tutela delle acque dall' inquinamento e recepimento della direttiva 91 / 271 / CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91 / 676 / CEE relativa alla protezione delle acque dall' inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ) , modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000 , n. 258 , già loro spettanti alla data di entrata in vigore della legge 15 marzo 1997 , n. 59 ( Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali , per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa ) .
buroc27 alle Regioni ed agli Enti locali , in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 , n. 59 " ) , la Regione , le Province , i Comuni e gli Enti gestori delle pubbliche infrastrutture di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane assicurano l' esercizio delle competenze nelle materie disciplinate dal decreto legislativo 11 maggio 1999 , n. 152 ( Disposizioni sulla tutela delle acque dall' inquinamento e recepimento della direttiva 91 / 271 / CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91 / 676 / CEE relativa alla protezione delle acque dall' inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ) , modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000 , n. 258 , già loro spettanti alla data di entrata in vigore della legge 15 marzo 1997 , n. 59 ( Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali , per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa ) .
buroc27 2. Sino alla data di cui al comma 1 , l' autorità competente per effetto della disposizione di cui allo stesso comma 1 alla vigilanza o al controllo delle relative fattispecie procede altresì all' irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall' articolo 54 del D.Lgs .
buroc27 152 / 1999 , modificato dall' articolo 21 , comma 1 del D.Lgs .
buroc27 152 / 1999. 4. Sino alla data di cui al comma 1 , i proventi derivanti dall' applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disciplinate dall' articolo 54 del D.Lgs .
buroc27 152 / 1999. 4. Sino alla data di cui al comma 1 , i proventi derivanti dall' applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disciplinate dall' articolo 54 del D.Lgs .
buroc27 152 / 1999 , sostituito dall' articolo 21 , comma 2 del D.Lgs .
buroc27 152 / 1999 , modificato dall' articolo 7 , comma 1 del D.Lgs .
buroc27 152 / 1999 , sostituito dall' articolo 9 , comma 2 del D.Lgs .
buroc27 258 / 2000 , sono assimilate alle acque reflue domestiche , a condizione che sia effettuata la separazione dalle stesse della totalità del siero o della scotta : a ) le acque di lavaggio dei locali e delle attrezzature destinati all' attività di caseificazione esercitata , anche in forma cooperativa , da aziende agricole che procedano , con carattere di normalità e complementarietà funzionale al ciclo produttivo aziendale , alla valorizzazione o trasformazione di latte proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall' attività zootecnica esercitata dall' azienda stessa oppure dalle aziende socie e per un quantitativo complessivo di latte non superiore a 500 mila litri all' anno ; b ) le acque di lavaggio dei locali e delle attrezzature zootecniche e di caseificazione degli alpeggi che producano un quantitativo di latte non superiore a 500 mila litri all' anno .
buroc27 258 / 2000 , sono assimilate alle acque reflue domestiche , a condizione che sia effettuata la separazione dalle stesse della totalità del siero o della scotta : a ) le acque di lavaggio dei locali e delle attrezzature destinati all' attività di caseificazione esercitata , anche in forma cooperativa , da aziende agricole che procedano , con carattere di normalità e complementarietà funzionale al ciclo produttivo aziendale , alla valorizzazione o trasformazione di latte proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall' attività zootecnica esercitata dall' azienda stessa oppure dalle aziende socie e per un quantitativo complessivo di latte non superiore a 500 mila litri all' anno ; b ) le acque di lavaggio dei locali e delle attrezzature zootecniche e di caseificazione degli alpeggi che producano un quantitativo di latte non superiore a 500 mila litri all' anno .
buroc27 152 / 1999 , sostituito dall' articolo 5 , comma 1 del D.Lgs .
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