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( 11G0077 ) ( GU n. 87 del 15-4-2011 ) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 4 giugno 2010 , n. 96 , recante disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti
dall'
appartenenza dell' Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 2009 e , in particolare , l' articolo 1 , commi 1 e 3 , e l' allegato B ; Vista la direttiva 2004 / 49 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio , del 29 aprile 2004 , relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie ; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007 , n. 162 , di recepimento delle direttive 2004 / 49 / CE e 2004 / 51 / CE , che istituiscono un quadro normativo comune per la sicurezza delle ferrovie ; Vista la direttiva
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8. Le misure alternative di cui al comma 7 sono attuate mediante deroghe , identificate e motivate nella relazione annuale sulla sicurezza di cui all' articolo 7 del presente decreto , concesse
dall'
Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie : a ) all' atto della registrazione dei veicoli a norma dell' articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010 , n. 191 , per quanto riguarda l' identificazione del soggetto responsabile della manutenzione ; b ) per il rilascio dei certificati di sicurezza e autorizzazioni a imprese ferroviarie e gestori della infrastruttura a norma degli articoli 14 e 15 del presente decreto , per quanto riguarda l' identificazione o la certificazione del soggetto responsabile della manutenzione " ; g ) all' articolo 13 , comma 1 , dopo le parole : "
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sostituito dal seguente : " Scopo del certificato di sicurezza è fornire la prova che l' impresa ferroviaria ha elaborato un proprio sistema di gestione della sicurezza ed è pertanto in grado di soddisfare i requisiti delle STI , di altre pertinenti disposizioni della normativa comunitaria e delle norme nazionali di sicurezza ai fini del controllo dei rischi e della prestazione di servizi di trasporto sulla rete in condizioni di sicurezza " ; 2 ) al comma 2 , la lettera b ) è sostituita dalla seguente : " b ) la certificazione che attesta l' accettazione delle misure adottate
dall'
impresa ferroviaria per soddisfare i requisiti specifici necessari per la prestazione , in condizioni di sicurezza , dei suoi servizi sulla rete in questione .
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Detti requisiti possono riguardare l' applicazione delle STI e delle norme nazionali di sicurezza , ivi comprese le norme per il funzionamento della rete , l' accettazione dei certificati del personale e l' autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli utilizzati
dall'
impresa ferroviaria .
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La certificazione è basata sulla documentazione trasmessa
dall'
impresa ferroviaria ai sensi dell' allegato IV " ; i ) all' articolo 19 , comma 3 , sono aggiunte , in fine , le seguenti parole : " , tenendo conto dei principi e degli obiettivi degli articoli 20 e 21 " ; l ) il comma 4 dell' articolo 27 è sostituito dal seguente : " 4. Sulle reti regionali non isolate e su quelle isolate interessate da traffico merci individuate dall' articolo 1 , comma 2 , del decreto legislativo 8 luglio 2003 , n. 188 , l' applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto è
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La certificazione è basata sulla documentazione trasmessa dall' impresa ferroviaria ai sensi dell' allegato IV " ; i ) all' articolo 19 , comma 3 , sono aggiunte , in fine , le seguenti parole : " , tenendo conto dei principi e degli obiettivi degli articoli 20 e 21 " ; l ) il comma 4 dell' articolo 27 è sostituito dal seguente : " 4. Sulle reti regionali non isolate e su quelle isolate interessate da traffico merci individuate
dall'
articolo 1 , comma 2 , del decreto legislativo 8 luglio 2003 , n. 188 , l' applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto è attuata quando risultino completati sistemi di attrezzaggio idonei a rendere compatibili i livelli tecnologici delle medesime reti regionali a quelli della rete nazionale per permettere l' unificazione degli standard di sicurezza , dei regolamenti e delle procedure per il rilascio del certificato di sicurezza .
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3. Nelle more dell' emanazione del decreto di cui al comma 1 la verifica della capacità di svolgere le funzioni di responsabile della manutenzione , laddove lo stesso sia una impresa ferroviaria o un gestore della infrastruttura , è effettuata
dall'
Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie , in base alle competenze previste dalla legislazione vigente , secondo le procedure di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 10 agosto 2007 , n. 162 , e deve essere indicata sui certificati specificati in tali procedure .
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