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stampa13 La cassa integrazione guadagni ordinaria L' articolo 1 della suddetta legge n. 164 del 20 maggio 1975 introduce infatti la distinzione fra integrazione salariale ordinaria e straordinaria : " Agli operai dipendenti da imprese industriali che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è dovuta l' integrazione salariale nei seguenti casi : 1 ) integrazione salariale ordinaria per contrazione o sospensione dell' attività produttiva : per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all' imprenditore o agli operai ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato ; 2 ) integrazione salariale straordinaria : per crisi economiche settoriali o locali o per ristrutturazioni , riorganizzazioni o conversioni aziendali " .
stampa13 Effettuata la scelta l' azienda deve presentare la domanda ( dopo preventiva comunicazione al sindacato ) al ministero del Lavoro entro 25 giorni dal termine del periodo di paga in corso nella settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell' orario di lavoro : la domanda deve indicare il programma di risanamento , ristrutturazione o riconversione dell' azienda e la situazione patrimoniale .
stampa13 Il licenziamento va comunicato dal datore di lavoro , oltre che ai lavoratori interessati , anche ai sindacati e agli uffici provinciali , con la specifica dei dati dei lavoratori e delle motivazioni del licenziamento .
stampa13 A questo punto il lavoratore potrà inviare la domanda di indennità all' Inps e alla sezione circoscrizionale per l' impiego entro 68 giorni dal licenziamento ( se è presentata entro i primi sette giorni l' indennità decorrerà dall' ottavo giorno dal licenziamento , diversamente dal quinto giorno successivo alla presentazione della domanda ) .
stampa13 A questo punto il lavoratore potrà inviare la domanda di indennità all' Inps e alla sezione circoscrizionale per l' impiego entro 68 giorni dal licenziamento ( se è presentata entro i primi sette giorni l' indennità decorrerà dall' ottavo giorno dal licenziamento , diversamente dal quinto giorno successivo alla presentazione della domanda ) .
stampa13 A questo punto il lavoratore potrà inviare la domanda di indennità all' Inps e alla sezione circoscrizionale per l' impiego entro 68 giorni dal licenziamento ( se è presentata entro i primi sette giorni l' indennità decorrerà dall' ottavo giorno dal licenziamento , diversamente dal quinto giorno successivo alla presentazione della domanda ) .
stampa13 Ci sono comunque dei limiti mensili massimi fissati e che l' importo dell' indennità non può superare ( dal 1 gennaio 2007 il limite è di 844,06 euro lordi mensili elevato a 1.014,48 euro lordi mensili per chi percepisce uno stipendio lordo mensile superiore a 1.826,07 euro ) .
stampa13 Ne hanno però diritto anche coloro che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non dipendenti né dai lavoratori stessi né dal datore di lavoro ( mancanza di lavoro , crisi di mercato ) .
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