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Il caso La casa automobilistica Renault recede
dal
contratto che aveva stipulato con diverse concessionarie di automobili .
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La motivazione del recesso ( consentita ai sensi dell' articolo 12 del contratto ) è costituita
dal
rifiuto delle concessionarie di modificare le condizioni contrattuali così come imposte dalla casa madre , in senso sfavorevole alle concessionarie stesse .
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In altre parole , la casa automobilistica aveva semplicemente esercitato un suo diritto previsto
dal
contratto .
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Il problema è che l' abuso di diritto , come principio generale , non è previsto
dal
nostro ordinamento .
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33 ( in grassetto le parti rilevanti ) Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore 1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che , malgrado la buona fede , determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti
dal
contratto .
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i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un' altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista ; c ) escludere o limitare l' opportunità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest' ultimo ; d ) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l' esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà ; e ) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata
dal
consumatore se quest' ultimo non conclude il contratto o recede da esso , senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest' ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere ; f ) imporre al consumatore , in caso di inadempimento o di ritardo nell' adempimento , il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento , clausola penale o altro titolo equivalente d' importo manifestamente eccessivo ; g ) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto , nonché consentire
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adempimento inesatto da parte del professionista ; c ) escludere o limitare l' opportunità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest' ultimo ; d ) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l' esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà ; e ) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest' ultimo non conclude il contratto o recede da esso , senza prevedere il diritto del consumatore di esigere
dal
professionista il doppio della somma corrisposta se è quest' ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere ; f ) imporre al consumatore , in caso di inadempimento o di ritardo nell' adempimento , il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento , clausola penale o altro titolo equivalente d' importo manifestamente eccessivo ; g ) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto , nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute
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somma di denaro versata dal consumatore se quest' ultimo non conclude il contratto o recede da esso , senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest' ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere ; f ) imporre al consumatore , in caso di inadempimento o di ritardo nell' adempimento , il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento , clausola penale o altro titolo equivalente d' importo manifestamente eccessivo ; g ) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere
dal
contratto , nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute , quando sia il professionista a recedere dal contratto ; h ) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso , tranne nel caso di giusta causa ; i ) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione ; l ) prevedere l' estensione dell' adesione del consumatore a clausole che non ha
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esso , senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest' ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere ; f ) imporre al consumatore , in caso di inadempimento o di ritardo nell' adempimento , il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento , clausola penale o altro titolo equivalente d' importo manifestamente eccessivo ; g ) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto , nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata
dal
consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute , quando sia il professionista a recedere dal contratto ; h ) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso , tranne nel caso di giusta causa ; i ) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione ; l ) prevedere l' estensione dell' adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto ; m ) consentire al professionista
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è quest' ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere ; f ) imporre al consumatore , in caso di inadempimento o di ritardo nell' adempimento , il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento , clausola penale o altro titolo equivalente d' importo manifestamente eccessivo ; g ) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto , nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute , quando sia il professionista a recedere
dal
contratto ; h ) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso , tranne nel caso di giusta causa ; i ) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione ; l ) prevedere l' estensione dell' adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto ; m ) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto , ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire
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convenuto ; p ) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d' interpretare una clausola qualsiasi del contratto ; q ) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l' adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità ; r ) limitare o escludere l' opponibilità dell' eccezione d' inadempimento da parte del consumatore ; s ) consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti
dal
contratto , anche nel caso di preventivo consenso del consumatore , qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest' ultimo ; t ) sancire a carico del consumatore decadenze , limitazioni della facoltà di opporre eccezioni , deroghe alla competenza dell' autorità giudiziaria , limitazioni all' adduzione di prove , inversioni o modificazioni dell' onere della prova , restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi ; u ) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore ; v ) prevedere l' alienazione di un diritto o
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3. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista può , in deroga alle lettere h ) e m ) del comma 2 : a ) recedere , qualora vi sia un giustificato motivo , senza preavviso , dandone immediata comunicazione al consumatore ; b ) modificare , qualora sussista un giustificato motivo , le condizioni del contratto , preavvisando entro un congruo termine il consumatore , che ha diritto di recedere
dal
contratto .
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4. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista può modificare , senza preavviso , sempreché vi sia un giustificato motivo in deroga alle lettere n ) e o ) del comma 2 , il tasso di interesse o l' importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti , dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere
dal
contratto .
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5. Le lettere h ) , m ) , n ) e o ) del comma 2 non si applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari , strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato
dal
professionista , nonché la compravendita di valuta estera , di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera .
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L' abuso del diritto , quindi , lungi
dal
presupporre una violazione in senso formale , delinea l' utilizzazione alterata dello schema formale del diritto , finalizzata al conseguimento di obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal Legislatore .
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L' abuso del diritto , quindi , lungi dal presupporre una violazione in senso formale , delinea l' utilizzazione alterata dello schema formale del diritto , finalizzata al conseguimento di obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati
dal
Legislatore .
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) , non può escludersi che il recesso di una banca
dal
rapporto di apertura di credito , benché pattiziamente consentito anche in difetto di giusta causa , sia da considerarsi illegittimo ove in concreto assuma connotati del tutto imprevisti ed arbitrari ( Cass .
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E , con riferimento ai rapporti di conto corrente , è stato ritenuto che , in presenza di una clausola negoziale che , nel regolare tali rapporti , consenta all' istituto di credito di operare la compensazione tra i saldi attivi e passivi dei diversi conti intrattenuti
dal
medesimo correntista , in qualsiasi momento , senza obbligo di preavviso , la contestazione sollevata dal cliente che , a fronte della intervenuta operazione di compensazione , lamenti di non esserne stato prontamente informato e di essere andato incontro , per tale motivo , a conseguenze pregiudizievoli , impone al giudice di merito di valutare il comportamento della banca alla stregua del fondamentale principio della buona fede nella esecuzione del contratto .
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E , con riferimento ai rapporti di conto corrente , è stato ritenuto che , in presenza di una clausola negoziale che , nel regolare tali rapporti , consenta all' istituto di credito di operare la compensazione tra i saldi attivi e passivi dei diversi conti intrattenuti dal medesimo correntista , in qualsiasi momento , senza obbligo di preavviso , la contestazione sollevata
dal
cliente che , a fronte della intervenuta operazione di compensazione , lamenti di non esserne stato prontamente informato e di essere andato incontro , per tale motivo , a conseguenze pregiudizievoli , impone al giudice di merito di valutare il comportamento della banca alla stregua del fondamentale principio della buona fede nella esecuzione del contratto .
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