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econo08 L' acquisto di unità immobiliari con caratteristiche non di lusso da parte di soggetto " prima casa " Si è già detto in premessa che l' unica " dichiarazione " stabilita dal legislatore per l' applicazione dell' aliquota ridotta è quella per l' acquisto di una casa di abitazione con caratteristiche non di lusso di cui al D.M. 2 agosto 1969 e relative pertinenze resa da un privato in possesso dei requisiti stabiliti dalla Tabella A , parte II , voce 21 , allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 , n. 633 che richiama le condizioni di cui alla nota II-bis , art. 1 della Tariffa , parte I , allegata
econo08 L' acquisto di unità immobiliari con caratteristiche non di lusso da parte di soggetto " prima casa " Si è già detto in premessa che l' unica " dichiarazione " stabilita dal legislatore per l' applicazione dell' aliquota ridotta è quella per l' acquisto di una casa di abitazione con caratteristiche non di lusso di cui al D.M. 2 agosto 1969 e relative pertinenze resa da un privato in possesso dei requisiti stabiliti dalla Tabella A , parte II , voce 21 , allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 , n. 633 che richiama le condizioni di cui alla nota II-bis , art. 1 della Tariffa , parte I , allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 , n. 131. In aggiunta a quanto già precisato in premessa , in questa sede si intende approfondire alcuni aspetti legati al trasferimento della residenza nel Comune ove è ubicata la casa di abitazione oggetto di compravendita .
econo08 69 del collegato fiscale alla legge finanziaria 2000 - legge 21 novembre 2000 , n. 342 - con la quale il legislatore ha riconosciuto ai beneficiari di attribuzioni gratuite ( successione e donazione ) di unità abitative che abbiano i requisiti " prima casa " previsti dalla richiamata nota II-bis , l' applicazione delle imposte ipotecarie e catastali ( diversamente da scontarsi con l' aliquota proporzionale del 3 % complessivo ) ognuna nella misura fissa di 129,11 euro .
econo08 Come ha precisato il Ministero con la circolare 2 marzo 1994 , n. 1 / E qualora la mendacità della " dichiarazione " resa in sede di contratto preliminare sia determinata da eventi successivi , non dipendenti dalla volontà dell' acquirente , gli uffici non devono procedere nell' applicazione delle sanzioni .
econo08 Agevole in questo senso provare l' acquisizione di un immobile , dopo la stesura del preliminare e il versamento di uno o più acconti , per successione mortis causa ( esempio utilizzato nella richiamata circolare n. 1 / E / 1994 ) oppure in caso di donazione , altra ipotesi che si ritiene pacificamente equiparabile alla successione mortis causa , dato che anche questa seconda fattispecie non nasce da una discrezionalità pura dell' interessato ; quest' ultimo , infatti , risulta " beneficiario " a titolo gratuito di volontà altrui ( donante ) .
econo08 Al riguardo si ritiene che il comportamento corretto da parte dell' acquirente sia quello di non aspettare il momento del rogito ( se questo avrà ancora luogo ) , ma di comunicare senza indugio al cedente la nuova situazione che si è venuta a creare , avendo cura di reperire e conservare tutta la documentazione che possa giustificare le scelte operate .
econo08 Sempre in tema di responsabilità del cedente , deve essere posta l' attenzione su quale comportamento quest' ultimo debba adottare per emettere delle fatture con aliquota ridotta al 4 % senza essere oggetto di eventuali contestazioni da parte dell' Amministrazione finanziaria .
econo08 26 del D.P.R. 633 / 1972 , in modo da applicare l' aliquota ridotta del 4 % sull' intero corrispettivo della cessione .
econo08 Su questo specifico aspetto il Ministero delle Finanze è intervenuto con la circolare 2 marzo 1994 , n. 1 / E dove è stata riconosciuta la possibilità , da parte del cedente , di operare la variazione in diminuzione .
econo08 Inoltre , detta rettifica risponde ad una ratio del tutto diversa da quella che presiede la previsione del citato art. 26 , in quanto , come chiarito nella richiamata circolare n. 1 / E , risulta finalizzata alla necessità di garantire l' applicazione del beneficio " prima casa " sull' intero importo dell' operazione , anche nella ipotesi in cui il relativo pagamento avvenga in più soluzioni .
econo08 5 L' appalto / subappalto per la costruzione di unità immobiliari con caratteristiche non di lusso da parte di soggetto " prima casa " oppure commissionate da imprese del settore edilizio o da cooperative edilizie e loro consorzi , anche se a proprietà indivisa Una seconda ipotesi che indirettamente utilizza la normativa dalla nota II-bis appena analizzata , riguarda la costruzione di un' unità immobiliare con caratteristiche non di lusso da parte di un privato in possesso dei requisiti " prima casa " .
econo08 5 L' appalto / subappalto per la costruzione di unità immobiliari con caratteristiche non di lusso da parte di soggetto " prima casa " oppure commissionate da imprese del settore edilizio o da cooperative edilizie e loro consorzi , anche se a proprietà indivisa Una seconda ipotesi che indirettamente utilizza la normativa dalla nota II-bis appena analizzata , riguarda la costruzione di un' unità immobiliare con caratteristiche non di lusso da parte di un privato in possesso dei requisiti " prima casa " .
econo08 5 L' appalto / subappalto per la costruzione di unità immobiliari con caratteristiche non di lusso da parte di soggetto " prima casa " oppure commissionate da imprese del settore edilizio o da cooperative edilizie e loro consorzi , anche se a proprietà indivisa Una seconda ipotesi che indirettamente utilizza la normativa dalla nota II-bis appena analizzata , riguarda la costruzione di un' unità immobiliare con caratteristiche non di lusso da parte di un privato in possesso dei requisiti " prima casa " .
econo08 5 L' appalto / subappalto per la costruzione di unità immobiliari con caratteristiche non di lusso da parte di soggetto " prima casa " oppure commissionate da imprese del settore edilizio o da cooperative edilizie e loro consorzi , anche se a proprietà indivisa Una seconda ipotesi che indirettamente utilizza la normativa dalla nota II-bis appena analizzata , riguarda la costruzione di un' unità immobiliare con caratteristiche non di lusso da parte di un privato in possesso dei requisiti " prima casa " .
econo08 In questo caso il privato , nel commissionare la realizzazione o la parziale realizzazione dell' immobile , è bene che predisponga una " dichiarazione " da consegnare all' impresa appaltatrice in cui si attestino le caratteristiche che l' immobile avrà nel momento in cui verrà completato e il possesso da parte del committente dei requisiti " prima casa " .
econo08 In questo caso il privato , nel commissionare la realizzazione o la parziale realizzazione dell' immobile , è bene che predisponga una " dichiarazione " da consegnare all' impresa appaltatrice in cui si attestino le caratteristiche che l' immobile avrà nel momento in cui verrà completato e il possesso da parte del committente dei requisiti " prima casa " .
econo08 Del tutto simili sono le problematiche nel caso i committenti degli appalti per la realizzazione di fabbricati composti da unità immobiliari a destinazione abitativa con caratteristiche non di lusso e / o comprendenti uffici e negozi in determinate proporzioni siano imprese di costruzione ( cioè imprese operanti abitualmente nel settore edile ) e cooperative edilizie .
econo08 Anche in questo caso una discrasia tra i dati in possesso del commissionario e quanto dichiarato dal committente impongono al primo , se non a proprio rischio , di non fatturare con aliquota ridotta al 4 % , a nulla valendo eventuali " dichiarazioni " di esenzione da responsabilità rilasciate dal secondo .
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