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Questo bilancio , decisamente pesante anche se inferiore a quello registrato nel 2006 , anno rispetto al quale si è avuta una diminuzione sia del numero degli incidenti ( -3,0 % ) che del numero di morti ( -9,5 % ) e dei feriti ( -2,1 % ) , non tiene conto dei sinistri
con
danni solo alle cose , per cui si può dire che , nel corso di una vita , non vi sia persona che non debba fare i conti con un sinistro stradale .
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Questo bilancio , decisamente pesante anche se inferiore a quello registrato nel 2006 , anno rispetto al quale si è avuta una diminuzione sia del numero degli incidenti ( -3,0 % ) che del numero di morti ( -9,5 % ) e dei feriti ( -2,1 % ) , non tiene conto dei sinistri con danni solo alle cose , per cui si può dire che , nel corso di una vita , non vi sia persona che non debba fare i conti
con
un sinistro stradale .
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La Corte Costituzionale ,
con
sentenza n. 205 del 29 / 12 / 1972 , ha dichiarato l' illegittimità di questa disposizione nella parte in cui esclude che la presunzione di uguale concorso dei conducenti operi anche se uno dei veicoli non ha riportato danni .
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Le persone coinvolte devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e , compatibilmente
con
tale esigenza , adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e non vengano disperse le tracce utili per l' accertamento delle responsabilità ( art. 189 , comma 2 ) .
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Si punisce
con
la reclusione fino a 1 anno o con la multa fino a 2.500 euro .
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Si punisce con la reclusione fino a 1 anno o
con
la multa fino a 2.500 euro .
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Diversa è , invece , la posizione di chi abbia concorso a provocare un incidente
con
danno alle persone : se , infatti , non ottempera all' obbligo di fermarsi , è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni , cui consegue la sospensione della patente di guida da 1 a 3 anni ( art. 189 , comma 6 ) ; inoltre è passibile di arresto e di una serie di altre misure restrittive ( per es .
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Diversa è , invece , la posizione di chi abbia concorso a provocare un incidente con danno alle persone : se , infatti , non ottempera all' obbligo di fermarsi , è punito
con
la reclusione da 6 mesi a 3 anni , cui consegue la sospensione della patente di guida da 1 a 3 anni ( art. 189 , comma 6 ) ; inoltre è passibile di arresto e di una serie di altre misure restrittive ( per es .
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A quali conseguenze va incontro chi , in caso d' incidente
con
danno soltanto alle cose , riconducibile al proprio comportamento , non si ferma ?
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Se l' altro conducente , che magari teme il ritiro della patente , pur di non far intervenire polizia o carabinieri si dichiara disposto a firmare una dichiarazione
con
la quale assume su di sé ogni responsabilità , è consigliabile aderire alla proposta ?
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Anche in questo caso è opportuno far intervenire sul luogo del sinistro Polizia o Carabinieri , o quanto meno prendere generalità e indirizzo di eventuali testimoni che hanno assistito all' incidente ; infatti , specialmente se non vi sono testimoni , la persona che ha provocato l' incidente potrebbe ritrattare la dichiarazione , anche se messa per iscritto , e siccome quella che conta è la ricostruzione della dinamica del sinistro , si rischia di rimettere in discussione tutto ,
con
la conseguenza di doversi accollare il proprio 50 % di responsabilità , come previsto dal secondo comma dell' art .
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Se il modulo è firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume , salvo prova contraria da parte dell' assicuratore ( presunzione cosiddetta iuris tantum ) , che il sinistro si sia verificato nelle circostanze ,
con
le modalità e con le conseguente risultanti dal modulo stesso ( art. 143 , comma 2 , c.a. - codice delle assicurazioni private ) .
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Se il modulo è firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume , salvo prova contraria da parte dell' assicuratore ( presunzione cosiddetta iuris tantum ) , che il sinistro si sia verificato nelle circostanze , con le modalità e
con
le conseguente risultanti dal modulo stesso ( art. 143 , comma 2 , c.a. - codice delle assicurazioni private ) .
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La Cassazione , prima che entrasse in vigore questa norma ,
con
sentenza n. 9548 dell' 1 / 7 / 2002 aveva stabilito che , se il modulo era completo in ogni sua parte , datato e sottoscritto da entrambi i conducenti , valeva come confessione stragiudiziale resa alla parte e produceva gli stessi effetti della confessione giudiziale , formando piena prova dei fatti confessati , con esclusione della possibilità di provare il contrario ( Cass .
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La Cassazione , prima che entrasse in vigore questa norma , con sentenza n. 9548 dell' 1 / 7 / 2002 aveva stabilito che , se il modulo era completo in ogni sua parte , datato e sottoscritto da entrambi i conducenti , valeva come confessione stragiudiziale resa alla parte e produceva gli stessi effetti della confessione giudiziale , formando piena prova dei fatti confessati ,
con
esclusione della possibilità di provare il contrario ( Cass .
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Se il proprietario del veicolo siede a fianco del conducente , in caso d' incidente provocato da quest' ultimo in concorso di colpa
con
un terzo viene risarcito integralmente ?
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Il proprietario del veicolo , che se non avesse questa qualifica avrebbe diritto all' intero risarcimento ,
con
conducente e terzo responsabili solidalmente nei suoi confronti , in tale ipotesi ha diritto soltanto alla quota di risarcimento riconducibile alla responsabilità del terzo , poiché del danno derivante dal comportamento del conducente del veicolo di cui è proprietario è lui a rispondere ( Cass .
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La lesione lieve o lievissima viene punita
con
la multa da 258 a 2.582 euro .
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La lesione grave viene punita
con
la reclusione da 3 mesi a 1 anno o con la multa da 500 a 2.000 euro , mentre la lesione gravissima viene punita con la reclusione da 1 a 3 anni .
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La lesione grave viene punita con la reclusione da 3 mesi a 1 anno o
con
la multa da 500 a 2.000 euro , mentre la lesione gravissima viene punita con la reclusione da 1 a 3 anni .
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