econo11 |
1990 n. 287 ; VISTO , in particolare , l' | articolo | 19 , comma 2 , della legge 10 ottobre 1990 |
econo11 |
1990 n. 287 ; VISTO , in particolare , l' | articolo | 11 della legge 24 novembre 1981 , n. 689 |
econo11 |
irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all' | articolo | 19 , comma 2 , della legge n. 287 / 90 |
econo11 |
. A tal fine , quindi , le parti , all' | articolo | 2 della scrittura , stabilivano che : il |
econo11 |
opportune nell' interesse della società ( | articolo | 4 ) e si impegnavano altresì a non cedere |
econo11 |
espresso dell' A.T.I . o dell' ALITALIA ( | articolo | 5 ) . . Dalle relazioni del Consiglio di |
econo11 |
come società controllata ai sensi dell' | articolo | 2359 c.c. nel bilancio di ALITALIA ed era |
econo11 |
una influenza determinante ai sensi dell' | articolo | 7 della legge n. 287 / 90. Sotto questo |