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Le novità in materia andranno coordinate con la riforma del diritto societario intervenuta con il Dlgs 17.1.2003 , n. 6 , pubblicato come supplemento ordinario n. 8
alla
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22.1.2003 , e destinata a entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2004. Allo stato , la liquidazione ordinaria delle società , puntualmente disciplinata nel codice civile ( in particolare , per la società per azioni , vedasi il libro V , Del lavoro - titolo V , Delle società - capo V , Della società per azioni - sezione XI , Dello scioglimento e della liquidazione , articoli 2448 e seguenti ) , trova nell' articolo 124 del Tuir la propria normazione primaria in materia fiscale ; detto articolo viene rielaborato e integrato
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Ha così luogo l' ultima fase della vita del soggetto collettivo , finalizzata
alla
liquidazione del patrimonio , con l' estinzione delle passività e la ripartizione tra i soci dell' eventuale residuo .
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Gli amministratori devono quindi convocare entro trenta giorni l' assemblea per le deliberazioni relative
alla
liquidazione , e in particolare per la nomina dei liquidatori ( nomina che si rende in verità necessaria solo per le società di capitali , mentre nelle società di persone la fase della liquidazione può essere gestita anche dagli amministratori medesimi ) .
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Relativamente
alla
nomina e alla revoca dei liquidatori , nonché ai criteri secondo i quali la procedura di liquidazione deve svolgersi , il nuovo articolo 2487 del codice si presenta più articolato delle norme ancora vigenti , disponendo , in particolare , che l' assemblea deve indicare : il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori la nomina dei liquidatori , con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione i poteri dei liquidatori , con particolare riguardo : alla cessione dell'
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Relativamente alla nomina e
alla
revoca dei liquidatori , nonché ai criteri secondo i quali la procedura di liquidazione deve svolgersi , il nuovo articolo 2487 del codice si presenta più articolato delle norme ancora vigenti , disponendo , in particolare , che l' assemblea deve indicare : il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori la nomina dei liquidatori , con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione i poteri dei liquidatori , con particolare riguardo : alla cessione dell' azienda sociale alla
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Relativamente alla nomina e alla revoca dei liquidatori , nonché ai criteri secondo i quali la procedura di liquidazione deve svolgersi , il nuovo articolo 2487 del codice si presenta più articolato delle norme ancora vigenti , disponendo , in particolare , che l' assemblea deve indicare : il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori la nomina dei liquidatori , con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione i poteri dei liquidatori , con particolare riguardo :
alla
cessione dell' azienda sociale alla cessione di rami dell' azienda sociale ( ovvero ) di singoli beni o diritti , o blocchi di essi gli atti necessari per la conservazione del valore dell' impresa , ivi compreso il suo esercizio provvisorio , anche di singoli rami , in funzione del migliore realizzo .
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alla revoca dei liquidatori , nonché ai criteri secondo i quali la procedura di liquidazione deve svolgersi , il nuovo articolo 2487 del codice si presenta più articolato delle norme ancora vigenti , disponendo , in particolare , che l' assemblea deve indicare : il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori la nomina dei liquidatori , con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione i poteri dei liquidatori , con particolare riguardo : alla cessione dell' azienda sociale
alla
cessione di rami dell' azienda sociale ( ovvero ) di singoli beni o diritti , o blocchi di essi gli atti necessari per la conservazione del valore dell' impresa , ivi compreso il suo esercizio provvisorio , anche di singoli rami , in funzione del migliore realizzo .
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Per quanto attiene
alla
pubblicazione e agli effetti della nomina dei liquidatori , in nuovo articolo 2487-bis impone : l' iscrizione presso l' Ufficio del registro delle imprese l' indicazione che si tratta di società in liquidazione aggiunta alla denominazione sociale .
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Per quanto attiene alla pubblicazione e agli effetti della nomina dei liquidatori , in nuovo articolo 2487-bis impone : l' iscrizione presso l' Ufficio del registro delle imprese l' indicazione che si tratta di società in liquidazione aggiunta
alla
denominazione sociale .
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Dopo l' iscrizione gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori ( redigendo apposito verbale ) : i libri sociali una situazione dei conti
alla
data di effetto dello scioglimento un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all' ultimo bilancio approvato .
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Le nuove disposizioni dell' articolo 2490 ( " Bilanci in fase di liquidazione " ) si riallacciano agli obblighi imposti
alla
procedura di liquidazione secondo l' articolo 2487 ; è dunque disposto che i liquidatori devono redigere il bilancio e presentarlo per l' approvazione all' assemblea ( o , nel caso previsto dall' articolo 2479 , III comma , sull' eventuale previsione , nello statuto , della forma scritta per le decisioni dei soci , a questi ultimi ) alle scadenze previste per il bilancio di esercizio .
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Nel primo bilancio successivo
alla
loro nomina i liquidatori devono indicare : le variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all' ultimo bilancio approvato le ragioni e conseguenze di tali variazioni .
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I liquidatori inoltre , ai sensi della norma riformata : non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione , salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee
alla
integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali .
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I liquidatori possono condizionare la ripartizione
alla
prestazione da parte del socio di idonee garanzie sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni cagionati ai creditori sociali con la violazione delle disposizioni del comma precedente ( articolo 2491 , " Poteri e doveri particolari dei liquidatori " ) .
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Dopo la cancellazione , ferma restando l' estinzione della società , i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti : dei soci , fino
alla
concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione dei liquidatori , se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi .
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