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Ricorrere
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previdenza complementare , attraverso l' adesione ad un fondo pensione o la sottoscrizione di una polizza pensionistica , significa , sostanzialmente , fornirsi di uno strumento idoneo ad assicurare l' integrazione della pensione ordinaria .
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Infatti , come vedremo più dettagliatamente , la nuova disciplina fiscale è intervenuta , tra l' altro , in riferimento :
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deducibilità dal reddito dei contributi versati ai fondi ( entro determinati limiti ) ; al regime fiscale per le prestazioni erogate , a prescindere dal tipo di prestazione ( rendita o capitale ) ; al finanziamento della prestazione che può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore , del datore di lavoro , del committente o mediante conferimento del TFR ( Trattamento di Fine Rapporto ) .
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Il responsabile del fondo aperto svolge la propria attività in modo autonomo rispetto
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società che ha istituito il fondo e ha il compito di verificare che la gestione avvenga nell' esclusivo interesse degli aderenti e nel rispetto di norme , regolamenti e contratti .
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Fondi pensione preesistenti I fondi pensione preesistenti sono forme pensionistiche complementari già istituite
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data del 15 novembre 1992 che presentano caratteristiche particolari rispetto ai fondi istituiti successivamente ( come , ad esempio , la possibilità di gestire direttamente le risorse senza ricorrere a intermediari specializzati ) .
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Per i lavoratori già assunti
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data del 31 dicembre 2006 il termine per effettuare la scelta è scaduta il 30 giugno 2007 ; per i lavoratori assunti in data successiva , il termine scade dopo sei mesi dall' assunzione .
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Si ricorda che tale scelta di contribuzione libera è ammessa a condizione che l' aderente possa far valere ,
alla
data del pensionamento , almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare .
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Una maggiore deduzione è stata prevista in favore dei lavoratori con prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 , cioè per quei lavoratori che
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data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 252 del 2005 non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria .
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In particolare , limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari , è consentito , nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme , di dedurre dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro , fino a un ammontare pari
alla
differenza positiva tra l' importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche , e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro l' anno .
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Per quanto riguarda la comunicazione
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forma pensionistica complementare dei contributi non dedotti , deve essere resa al fondo con riferimento al titolare della posizione previdenziale , precisando che l' ammontare complessivo delle somme non dedotte dall' iscritto non è stato dedotto neanche dal soggetto di cui questi è a carico .
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Per far fronte
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perdita di disponibilità del TFR , in favore del datore di lavoro sono previste le seguenti misure compensative : a ) deducibilità , dal reddito d' impresa , di un importo pari al 4 per cento dell' ammontare di TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l' erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato , dei trattamenti di fine rapporto di cui all' articolo 2120 del codice civile .
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L' imposta si applica sul risultato netto maturato della gestione in ciascun periodo d' imposta , che è pari
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seguente differenza : Alcune regole per la determinazione della base imponibile Il valore del patrimonio netto del fondo all' inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio .
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L' imposta si applica sul risultato netto maturato della gestione in ciascun periodo d' imposta , che è pari alla seguente differenza : Alcune regole per la determinazione della base imponibile Il valore del patrimonio netto del fondo all' inizio e
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fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio .
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Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d' anno , in luogo del patrimonio all' inizio dell' anno si assume il patrimonio
alla
data di avvio del fondo , ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell' anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo .
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Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d' anno , in luogo del patrimonio all' inizio dell' anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo , ovvero in luogo del patrimonio
alla
fine dell' anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo .
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Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d' anno , in luogo del patrimonio all' inizio dell' anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo , ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell' anno si assume il patrimonio
alla
data di cessazione del fondo .
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I fondi pensione il cui patrimonio ,
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data del 28 aprile 1993 , risulti direttamente investito in beni immobili , sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,5 per cento del patrimonio relativo agli immobili .
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Per " vecchi " fondi pensione si intendono le forme pensionistiche complementari che risultavano istituite
alla
data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992 , n. 421. Tali fondi pensione , in regime di prestazioni definite e gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione , sono soggette a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell ' 11 per cento , se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti .
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La base imponibile è costituita dalla differenza , determinata
alla
data di accesso alla prestazione , tra il valore attuale della rendita e i contributi versati .
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La base imponibile è costituita dalla differenza , determinata alla data di accesso
alla
prestazione , tra il valore attuale della rendita e i contributi versati .
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Nel caso di fondi costituiti nell' ambito del patrimonio di società ed enti , la dichiarazione è presentata contestualmente
alla
dichiarazione dei redditi propri della società o dell' ente .
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