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Generali determinato procedura di gara per la realizzazione dei servizi di supporto
alla
comunicazione e al monitoraggio , valutazione e qualità , del piano della comunicazione PO FESR PUGLIA 2007-2013 ; preso atto delle risultanze finali della Commissione giudicatrice in merito alle offerte pervenute , la stessa gara è stata Le premesse , che qui si intendono integralmente richiamate , costituiscono parte integrante del presente contratto .
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Il contratto potrà essere rinnovato di anno in anno fino ad un massimo di anni due verso il medesimo corrispettivo , gli ed dall' esecuzione del contratto e dall' osservanza di leggi , capitolati e regolamenti - ivi compresi quelli relativi
alla
sicurezza di dipendenti , utenti terzi nonché disposizioni o venissero Il corrispettivo contrattuale è accettato dall' Appaltatore in base ai propri calcoli , alle proprie indagini , alle proprie stime , a tutto suo rischio , ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità .
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In caso di aumento fino
alla
concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del presente contratto , le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto .
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L' Appaltatore si obbliga a consentire
alla
Regione di procedere , in qualsiasi momento e anche senza preavviso , alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a prestare la propria collaborazione per lo di verifiche .
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10 OBBLIGHI E ONERI DELL'APPALTATORE NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI L' Appaltatore è obbligato a rispettare le prescrizioni contenute nel presente contratto , nonché a : a ) garantire la continuità operativa del servizio e l' esecuzione delle attività previste dall' incarico ; b ) svolgere , senza oneri aggiuntivi per la Regione , le attività necessarie
alla
produzione di documenti , atti , relazioni , pubblicazioni , etc .
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connessi svolgimento proprio c ) la riservatezza norme in materia di trattamento dei dati personali ; d ) non far uso , né direttamente , né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi , del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso , e ciò anche dopo la scadenza del contratto ; e ) comunicare tempestivamente
alla
Regione , ai sensi dell ' art. 7 , comma 11 , della Legge 19 / 03 / 1990 , n° 55 e successive integrazioni , ogni modificazione intervenuta negli assetti , nella struttura d' impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi ; f ) non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell' esecuzione del servizio , se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una procedura concordata con la Regione ; g ) consentire gli opportuni controlli ai funzionari della Regione Puglia ; h )
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7 , comma 11 , della Legge 19 / 03 / 1990 , n° 55 e successive integrazioni , ogni modificazione intervenuta negli assetti , nella struttura d' impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi ; f ) non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell' esecuzione del servizio , se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una procedura concordata con la Regione ; g ) consentire gli opportuni controlli ai funzionari della Regione Puglia ; h ) segnalare , per iscritto e immediatamente ,
alla
Regione ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto .
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19 / 03 / 1990 , n° 55 e successive integrazioni , ogni modificazione intervenuta negli assetti , nella struttura d' impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi ; f ) non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell' esecuzione del servizio , se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una procedura concordata con la Regione ; g ) consentire gli opportuni controlli ai funzionari della Regione Puglia ; h ) segnalare , per iscritto e immediatamente , alla Regione ogni circostanza o difficoltà relativa
alla
realizzazione di quanto previsto .
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Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra , anche se entrate in vigore successivamente
alla
stipula del contratto , restano ad esclusivo carico dell' Appaltatore , intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi offerti in sede di gara .
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La Regione , qualora intenda avvalersi della facoltà di recedere dal contratto , si obbliga a pagare all' appaltatore unicamente le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso e le spese sostenute
alla
data di comunicazione dello stesso , restando esclusa ogni altra eventuale pretesa risarcitoria , e qualsiasi ulteriore compenso , indennizzo e / o rimborso spese .
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Il contratto deve intendersi , inoltre , automaticamente risolto , salvo il diritto al risarcimento del danno , al verificarsi anche di una soltanto delle seguenti condizioni : - esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia lotta mafia ; non delle fornite partecipazione
alla
gara ed alla fase contrattuale .
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Il contratto deve intendersi , inoltre , automaticamente risolto , salvo il diritto al risarcimento del danno , al verificarsi anche di una soltanto delle seguenti condizioni : - esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia lotta mafia ; non delle fornite partecipazione alla gara ed
alla
fase contrattuale .
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La risoluzione darà diritto
alla
Regione di affidare a terzi l' esecuzione dei servizi in danno all' Appaltatore , con addebito ad esso dei maggiori costi sostenuti dalla Regione rispetto a quanto previsto nel presente contratto di appalto sottoscritto dall' Appaltatore .
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15 ONERI DELLA SICUREZZA L' Appaltatore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti
alla
sicurezza , all' assicurazione proprio occupato , 11 del assumendo responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone e alle cose , in dipendenza delle prestazioni oggetto del presente contratto .
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36 del Codice dei contratti , tale consorzio è direttamente ed oggettivamente responsabile dell' adempimento
alla
clausola sociale da parte dell' impresa consorziata alla quale sia stata affidata l' esecuzione parte prestazioni dell' appalto .
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36 del Codice dei contratti , tale consorzio è direttamente ed oggettivamente responsabile dell' adempimento alla clausola sociale da parte dell' impresa consorziata
alla
quale sia stata affidata l' esecuzione parte prestazioni dell' appalto .
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dell' appaltatore del direttamente dalla Regione Puglia o a questa da chiunque segnalato , comporta l' applicazione delle sanzioni di cui
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Legge Regionale n. 28 del 2006 come di seguito specificate .
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L' inadempimento
alla
clausola sociale , se riguardante una percentuale di lavoratori inferiore al per dei occupati dell' appalto del subappaltatore o dell' impresa consorziata responsabile delle seguenti penali : 1 ) una penale di ammontare pari 0,4 cento corrispettivo se alla dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata nell' esecuzione dell' appalto ; 2 ) una penale di ammontare pari 0,6 cento corrispettivo se alla sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra l' 11 e il 20 percento della forza lavoro impegnata nell' esecuzione dell' appalto ; 3 ) una penale
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L' inadempimento alla clausola sociale , se riguardante una percentuale di lavoratori inferiore al per dei occupati dell' appalto del subappaltatore o dell' impresa consorziata responsabile delle seguenti penali : 1 ) una penale di ammontare pari 0,4 cento corrispettivo se
alla
dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata nell' esecuzione dell' appalto ; 2 ) una penale di ammontare pari 0,6 cento corrispettivo se alla sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra l' 11 e il 20 percento della forza lavoro impegnata nell' esecuzione dell' appalto ; 3 ) una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo del corrispettivo dell' appalto se l' inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 21 e il 30 percento della lavoro
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L' inadempimento alla clausola sociale , se riguardante una percentuale di lavoratori inferiore al per dei occupati dell' appalto del subappaltatore o dell' impresa consorziata responsabile delle seguenti penali : 1 ) una penale di ammontare pari 0,4 cento corrispettivo se alla dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata nell' esecuzione dell' appalto ; 2 ) una penale di ammontare pari 0,6 cento corrispettivo se
alla
sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra l' 11 e il 20 percento della forza lavoro impegnata nell' esecuzione dell' appalto ; 3 ) una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo del corrispettivo dell' appalto se l' inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 21 e il 30 percento della lavoro nell' esecuzione 4 ) penale ammontare sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 31 e il 40 percento della forza lavoro impegnata
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