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ti Sabina Armati e Marco Orlando ed elettivamente domiciliato presso il secondo in Roma , via Otranto , 18 ; per l' annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio n. 5438 del 14.6.2007 , non notificata ; Visto il ricorso con i relativi allegati ; Visto l' atto di costituzione in giudizio della parte appellata ; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese ; Visti gli atti tutti della causa ; Relatore ,
alla
pubblica udienza del 9 ottobre 2007 , il Consigliere Gabriella De Michele ; Udito l' Avvocato Orlando ; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue : FATTO Attraverso l' atto di appello in esame , notificato il 30.7.2007 , il Commissario Straordinario di Governo per le opere di integrazione dell' Acquedotto Sele-Calore ( Galleria di valico Caposele Conza , detta Pavoncelli bis ) contestava la sentenza del TAR del Lazio , sede di Roma , sez .
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22 e seguenti L. n. 241 / 90 , con riferimento
alla
seguente documentazione : 1 ) ogni atto relativo all' affidamento dell' incarico di direzione dei lavori , compresa la nomina dei membri della Commissione giudicatrice e gli atti compiuti dalla stessa , incluso il contratto eventualmente siglato dall' affidatario ; 2 ) ogni atto relativo all' eventuale nomina di una Commissione di collaudo ; 3 ) ogni eventuale nomina di consulenti tecnici , compresa la procedura di relativa selezione ed ogni perizia eventualmente risultante da tale nomina ; 4 ) termini del contratto , eventualmente sottoscritto con l' appaltatore dei lavori , relativi alla Galleria " Pavoncelli bis " .
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241 / 90 , con riferimento alla seguente documentazione : 1 ) ogni atto relativo all' affidamento dell' incarico di direzione dei lavori , compresa la nomina dei membri della Commissione giudicatrice e gli atti compiuti dalla stessa , incluso il contratto eventualmente siglato dall' affidatario ; 2 ) ogni atto relativo all' eventuale nomina di una Commissione di collaudo ; 3 ) ogni eventuale nomina di consulenti tecnici , compresa la procedura di relativa selezione ed ogni perizia eventualmente risultante da tale nomina ; 4 ) termini del contratto , eventualmente sottoscritto con l' appaltatore dei lavori , relativi
alla
Galleria " Pavoncelli bis " .
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Avverso la predetta sentenza , nel ricorso in appello del citato Commissario Straordinario si contestava l' interesse generale dell' Ente appellato
alla
tutela della risorsa idrica , spettando al medesimo solo compiti di gestione e programmazione delle infrastrutture necessarie al funzionamento del servizio idrico integrato nel proprio territorio , mentre la tutela e l' uso della risorsa in questione , nonché la promozione di accordi di programma fra le regioni interessate sarebbe stata di competenza delle Autorità di Bacino .
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Le opere idrauliche da realizzare , inoltre , non avrebbero avuto incidenza nell' ambito territoriale di competenza dell' Ente stesso , costituendo la Galleria Pavoncelli bis il by pass di un tratto dissestato del canale principale dell' acquedotto Sele-Calore , che serve le popolazioni pugliesi e lucane ; nessun rilievo , infine , avrebbero potuto avere gli atti richiesti nell' ambito del giudizio , pendente davanti al tribunale Superiore delle Acque Pubbliche , giudizio relativo all' esclusione dell' EATO Calore Irpino dalla conferenza di servizi e non
alla
successiva procedura di affidamento dei lavori .
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III , n. 5938 / 07 ) , attraverso la quale veniva annullato un provvedimento di diniego ( n. 734 / CP in data 8.3.2007 , ribadito dall' Amministrazione dopo il ricorso avverso un precedente atto preclusivo , innanzi
alla
Commissione per l' accesso ai documenti amministrativi ) , con conseguente riconoscimento del diritto dell' Ente ricorrente di accedere alla documentazione richiesta .
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III , n. 5938 / 07 ) , attraverso la quale veniva annullato un provvedimento di diniego ( n. 734 / CP in data 8.3.2007 , ribadito dall' Amministrazione dopo il ricorso avverso un precedente atto preclusivo , innanzi alla Commissione per l' accesso ai documenti amministrativi ) , con conseguente riconoscimento del diritto dell' Ente ricorrente di accedere
alla
documentazione richiesta .
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I , 1.12.93 , n. 889 ) : nessun problema dunque , in via di principio , per la legittimazione attiva dell' EATO , in materie attinenti alle finalità statutarie del medesimo , finalità peraltro molto ampie , in quanto connesse
alla
salvaguardia delle aspettative e dei diritti delle future generazioni a fruire di un integro patrimonio ambientale , tutelando gli equilibri ideologici , l' agricoltura , la fauna e la flora acquatica e prevedendo ogni aspettativa tesa al risparmio e al rinnovo delle risorse idriche .
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Detta rilevanza ampiamente illustrata anche in relazioni tecniche , inerenti la fase difensiva innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche risulta del resto da quest' ultimo confermata attraverso la sentenza n. 123 / 2007 , che ha accolto il ricorso dell' EATO avverso la mancata conclusione dei lavori della conferenza di servizi , cui il medesimo doveva partecipare in ordine
alla
fattibilità delle medesime opere .
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Quanto poi
alla
riferibilità degli atti oggetto della medesima istanza alla fase esecutiva del progetto di integrazione dell' acquedotto e alla ripresa dei lavori della galleria di valico , detta " Pavoncelli bis " , il Collegio ritiene di poter aderire all' indirizzo giurisprudenziale che in presenza di una moltiplicazione dei centri di imputazione di interessi pubblici e di crescente ricorso a strumenti privatistici , per il soddisfacimento di tali interessi ritiene ammissibile il diritto di accesso con riferimento ad attività , la cui disciplina sostanziale ( sia pubblicistica che privatistica ) non escluda comunque l' applicazione dei principi di trasparenza e buon
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Quanto poi alla riferibilità degli atti oggetto della medesima istanza
alla
fase esecutiva del progetto di integrazione dell' acquedotto e alla ripresa dei lavori della galleria di valico , detta " Pavoncelli bis " , il Collegio ritiene di poter aderire all' indirizzo giurisprudenziale che in presenza di una moltiplicazione dei centri di imputazione di interessi pubblici e di crescente ricorso a strumenti privatistici , per il soddisfacimento di tali interessi ritiene ammissibile il diritto di accesso con riferimento ad attività , la cui disciplina sostanziale ( sia pubblicistica che privatistica ) non escluda comunque l' applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento , necessari per la corretta gestione di
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Quanto poi alla riferibilità degli atti oggetto della medesima istanza alla fase esecutiva del progetto di integrazione dell' acquedotto e
alla
ripresa dei lavori della galleria di valico , detta " Pavoncelli bis " , il Collegio ritiene di poter aderire all' indirizzo giurisprudenziale che in presenza di una moltiplicazione dei centri di imputazione di interessi pubblici e di crescente ricorso a strumenti privatistici , per il soddisfacimento di tali interessi ritiene ammissibile il diritto di accesso con riferimento ad attività , la cui disciplina sostanziale ( sia pubblicistica che privatistica ) non escluda comunque l' applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento , necessari per la corretta gestione di interessi collettivi ( cfr .
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Il soggetto attivamente legittimato , pertanto , può rivolgersi al legittimato passivo - in base
alla
normativa in esame - per conoscere singoli atti già materialmente posti in essere ( cfr .
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Nella situazione in esame , come ricordato nella parte in fatto della presente decisione , è stato richiesto di prendere conoscenza di una serie generalizzata di atti , per i quali appaiono incerti non solo il diretto collegamento con specifiche situazioni giuridicamente rilevanti , ma persino la materiale esistenza
alla
data della richiesta .
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Se da una parte , dunque , l' EATO di cui trattasi aveva titolo a partecipare
alla
fase preparatoria , coordinata in sede di conferenza di servizi ( come ormai riconosciuto dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ) è anche vero che l' interruzione di tale conferenza non poteva conferire al medesimo Ente , in via surrogata , un diverso titolo di ingerenza preventiva nelle condizioni generali del contratto da stipulare , nelle ulteriori ( presumibilmente non ancora avviate ) fasi di direzione lavori e di collaudo delle opere , nonché persino nelle dichiaratamente eventuali ( e , quindi , meramente ipotizzate ) consulenze tecniche , disposte con scelta discrezionale dal Commissario di Governo ( ferma restando
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