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Infatti , come vedremo più dettagliatamente , la nuova disciplina fiscale è intervenuta , tra l' altro , in riferimento : alla deducibilità dal reddito dei contributi versati ai fondi ( entro determinati limiti ) ;
al
regime fiscale per le prestazioni erogate , a prescindere dal tipo di prestazione ( rendita o capitale ) ; al finanziamento della prestazione che può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore , del datore di lavoro , del committente o mediante conferimento del TFR ( Trattamento di Fine Rapporto ) .
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Infatti , come vedremo più dettagliatamente , la nuova disciplina fiscale è intervenuta , tra l' altro , in riferimento : alla deducibilità dal reddito dei contributi versati ai fondi ( entro determinati limiti ) ; al regime fiscale per le prestazioni erogate , a prescindere dal tipo di prestazione ( rendita o capitale ) ;
al
finanziamento della prestazione che può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore , del datore di lavoro , del committente o mediante conferimento del TFR ( Trattamento di Fine Rapporto ) .
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Sono forme pensionistiche complementari : fondi negoziali ; i pensione i fondi pensione preesistenti , istituiti anteriormente
al
novembre 1992. Nelle forme collettive l' adesione viene contrattata a livello collettivo e riguarda un gruppo di lavoratori individuati in base all' appartenenza ad una determinata azienda , gruppo di aziende , comparto o settore produttivo .
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Le regole che disciplinano il rapporto con l' iscritto sono contenute , oltre che nella polizza assicurativa , in un apposito regolamento , redatto in base alle direttive della COVIP , e dalla stessa autorizzato ,
al
fine di garantire all' aderente stessi diritti e prerogative delle altre forme pensionistiche complementari .
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La scelta sulla destinazione del TFR Dal 1° gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente , cui si applicano le nuove disposizioni , può scegliere , con riferimento
al
proprio TFR " maturando " : a ) di destinarlo alle forme pensionistiche complementari ; b ) di mantenerlo presso il datore di lavoro .
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Non è tenuto ad effettuare alcuna scelta il lavoratore che già in data antecedente
al
1° gennaio 2007 ha aderito a un fondo pensione versando integralmente il TFR .
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La scelta sulla destinazione del TFR deve essere effettuata dal lavoratore mediante la compilazione di appositi moduli ( TFR1 e TFR2 ) , allegati
al
decreto del Ministero del lavoro del 30 gennaio 2007 , che devono essere consegnati al datore di lavoro .
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La scelta sulla destinazione del TFR deve essere effettuata dal lavoratore mediante la compilazione di appositi moduli ( TFR1 e TFR2 ) , allegati al decreto del Ministero del lavoro del 30 gennaio 2007 , che devono essere consegnati
al
datore di lavoro .
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L' agevolazione determina un risparmio in termini di minori imposte pagate pari all' aliquota fiscale più elevata applicata
al
reddito complessivo del lavoratore .
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Una maggiore deduzione è stata prevista in favore dei lavoratori con prima occupazione successiva
al
1° gennaio 2007 , cioè per quei lavoratori che alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 252 del 2005 non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria .
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In particolare , limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari , è consentito , nei 20 anni successivi
al
quinto anno di partecipazione a tali forme , di dedurre dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro , fino a un ammontare pari alla differenza positiva tra l' importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche , e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro l' anno .
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Per quanto riguarda la comunicazione alla forma pensionistica complementare dei contributi non dedotti , deve essere resa
al
fondo con riferimento al titolare della posizione previdenziale , precisando che l' ammontare complessivo delle somme non dedotte dall' iscritto non è stato dedotto neanche dal soggetto di cui questi è a carico .
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Per quanto riguarda la comunicazione alla forma pensionistica complementare dei contributi non dedotti , deve essere resa al fondo con riferimento
al
titolare della posizione previdenziale , precisando che l' ammontare complessivo delle somme non dedotte dall' iscritto non è stato dedotto neanche dal soggetto di cui questi è a carico .
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Se , invece , il documento è intestato
al
familiare a carico , è possibile specificare con una annotazione sul documento stesso la percentuale di spesa imputabile a ciascuno degli aventi diritto .
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Per far fronte alla perdita di disponibilità del TFR , in favore del datore di lavoro sono previste le seguenti misure compensative : a ) deducibilità , dal reddito d' impresa , di un importo pari
al
4 per cento dell' ammontare di TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l' erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato , dei trattamenti di fine rapporto di cui all' articolo 2120 del codice civile .
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Per far fronte alla perdita di disponibilità del TFR , in favore del datore di lavoro sono previste le seguenti misure compensative : a ) deducibilità , dal reddito d' impresa , di un importo pari al 4 per cento dell' ammontare di TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e
al
Fondo per l' erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato , dei trattamenti di fine rapporto di cui all' articolo 2120 del codice civile .
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Per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato
al
6 per cento ; ATTENZIONE b ) esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia , previsto dall' articolo 2 della legge 29 maggio 1982 , n. 297 , nella stessa percentuale di TFR " maturando " conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l' erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato , dei trattamenti di fine rapporto di cui all' articolo 2120 del codice civile ; c ) riduzione del costo del lavoro , attraverso una riduzione degli oneri impropri correlata al flusso del TFR " maturando " conferito .
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Per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6 per cento ; ATTENZIONE b ) esonero dal versamento del contributo
al
Fondo di garanzia , previsto dall' articolo 2 della legge 29 maggio 1982 , n. 297 , nella stessa percentuale di TFR " maturando " conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l' erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato , dei trattamenti di fine rapporto di cui all' articolo 2120 del codice civile ; c ) riduzione del costo del lavoro , attraverso una riduzione degli oneri impropri correlata al flusso del TFR " maturando " conferito .
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Per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6 per cento ; ATTENZIONE b ) esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia , previsto dall' articolo 2 della legge 29 maggio 1982 , n. 297 , nella stessa percentuale di TFR " maturando " conferito alle forme pensionistiche complementari e
al
Fondo per l' erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato , dei trattamenti di fine rapporto di cui all' articolo 2120 del codice civile ; c ) riduzione del costo del lavoro , attraverso una riduzione degli oneri impropri correlata al flusso del TFR " maturando " conferito .
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Per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6 per cento ; ATTENZIONE b ) esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia , previsto dall' articolo 2 della legge 29 maggio 1982 , n. 297 , nella stessa percentuale di TFR " maturando " conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l' erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato , dei trattamenti di fine rapporto di cui all' articolo 2120 del codice civile ; c ) riduzione del costo del lavoro , attraverso una riduzione degli oneri impropri correlata
al
flusso del TFR " maturando " conferito .
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