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buroc21 1. Con ordinanza del 1.3.1999 il G.I.P. del Tribunale di Biella disponeva misura carceraria a carico di A.B. , indagato per i seguenti reati : a ) articoli 81 c.p.v. , 609-bis e 609-ter n. 1 c.p. ( perché , con abuso dell' autorità di insegnante di sostegno , aveva costretto il minore di anni tredici ( omissis ) a subire atti sessuali e a compiere atti sessuali [ 1 ] sulla sua persona ) , b ) articoli 600-ter , comma 1 , e 600-sexies , commi 1 e 2 , c.p. ( perché aveva sfruttato il predetto minorenne al fine di realizzare e produrre materiale pornografico ) .
buroc21 2. Su istanza dell' indagato , il tribunale per il riesame di Torino , con ordinanza del 19-23.3.1999 , ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui agli articoli 81 c.p.v. , 609-quater , comma 1 , n. 2 e 609-septies , commi 1 e 4 , n. 2 , così riqualificato il fatto sub a ) , e ritenuta esistente l' esigenza cautelare di cui all' articolo 274 lett. c ) c.p.p. ( esclusa invece quella di cui alla lettera a ) dello stesso articolo 274 ) , disponeva la sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari .
buroc21 Osservava il tribunale che al B. i genitori del minore avevano affidato l' incarico di insegnante privato del figlio ; che per conseguenza nessun rapporto autoritativo di tipo giuridico era intercorso tra il B. stesso e il ( omissis ) e quindi non ricorreva l' abuso di autorità di cui all' articolo 609-bis c.p. ; che inoltre non risultava nessuna costrizione , essendo gli atti sessuali tra i due caratterizzati dal consenso del minore , sia pure viziato dalla sua età inferiore ai quattordici anni ; che peraltro ricorreva il reato di cui all' articolo 609-quater , perseguibile d' ufficio ex articolo 609-septies , comma
buroc21 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il procuratore presso il Tribunale di Biella , deducendo erronea interpretazione dell' articolo 600-ter , comma 1 , c.p. , nonché mancanza e manifesta illogicità di motivazione in ordine alla riqualificazione giuridica del fatto di cui al capo a ) .
buroc21 In particolare , col primo motivo , il ricorrente sostiene che il reato di cui al citato articolo 600-ter è integrato dallo sfruttamento dei minori di anni diciotto per realizzare esibizioni pornografiche o per produrre materiale pornografico , indipendentemente dal fine di lucro .
buroc21 Infatti , la norma , richiamandosi alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo , ha inteso tutelare il diritto dei minori a un libero e naturale sviluppo fisico , psicologico , spirituale e morale ; sicché il termine di sfruttamento deve intendersi come impiego di minori per fini pornografici , giacché " impiegare i minori al fine di produrre esibizioni pornografiche significa sfruttarli " .
buroc21 Al riguardo , la questione che le Sezioni unite sono chiamate a decidere è quindi la seguente : se il fatto , punito dal primo comma dell' articolo 600-ter c.p. , di sfruttare minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico postuli , o non , lo scopo di lucro e / o l' impiego di una pluralità di minori .
buroc21 La dottrina , invece , ritiene , con orientamento nettamente maggioritario , che per l' integrazione del reato sia necessaria l' utilizzazione di più minori con finalità lucrativa o commerciale , o comunque con ricaduta economica , sicché esula il reato se la condotta mira solo al soddisfacimento della lussuria privata dell' agente ovvero se sia utilizzato un solo minore .
buroc21 Quelli utilizzati dalla dottrina maggioritaria ( a parte qualche considerazione basata sulla natura ed entità della pena ) , in sostanza , si riducono al criterio semantico , sia quando valorizzano l' uso legislativo del plurale per indicare i soggetti passivi del reato ( minori ) , sia quando concepiscono il verbo " sfruttare " come sinonimo di " utilizzare economicamente " o addirittura di " utilizzare in modo imprenditoriale " .
buroc21 Più esattamente , nel primo comma ha punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da cinquanta a cinquecento milioni di lire " chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico " ; nel secondo comma ha punito con la stessa pena chi fa commercio del materiale pornografico suddetto ; nel terzo comma ha punito con pena meno grave ( reclusione da uno a cinque anni e multa da cinque a cento milioni di lire ) chiunque , al di fuori della produzione e del commercio del materiale pornografico minorile , distribuisce , divulga o pubblicizza con qualsiasi mezzo ( anche telematico ) tale materiale ; nel quarto comma , infine , ha punito con pena alternativa ( reclusione fino a
buroc21 Più esattamente , nel primo comma ha punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da cinquanta a cinquecento milioni di lire " chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico " ; nel secondo comma ha punito con la stessa pena chi fa commercio del materiale pornografico suddetto ; nel terzo comma ha punito con pena meno grave ( reclusione da uno a cinque anni e multa da cinque a cento milioni di lire ) chiunque , al di fuori della produzione e del commercio del materiale pornografico minorile , distribuisce , divulga o pubblicizza con qualsiasi mezzo ( anche telematico ) tale materiale ; nel quarto comma , infine , ha punito con pena alternativa ( reclusione fino a tre anni o ulta da tre a dieci milioni di lire ) chiunque , al di fuori delle ipotesi precedenti , cede ad altri , anche gratuitamente , materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori .
buroc21 comma ha punito con la stessa pena chi fa commercio del materiale pornografico suddetto ; nel terzo comma ha punito con pena meno grave ( reclusione da uno a cinque anni e multa da cinque a cento milioni di lire ) chiunque , al di fuori della produzione e del commercio del materiale pornografico minorile , distribuisce , divulga o pubblicizza con qualsiasi mezzo ( anche telematico ) tale materiale ; nel quarto comma , infine , ha punito con pena alternativa ( reclusione fino a tre anni o ulta da tre a dieci milioni di lire ) chiunque , al di fuori delle ipotesi precedenti , cede ad altri , anche gratuitamente , materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori .
buroc21 tale natura fosse la intentio legis è fatto palese dallo stesso articolo 1 della legge 269 , laddove proclama come obiettivo primario " la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico , psicologico , spirituale , morale e sociale " , in adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo , fatta a New York il 20 novembre 1989 , e ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991 , n. 176 , nonché alla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma , adottata il 31 agosto 1996. Significativo al riguardo è il preambolo della predetta Convenzione , laddove viene sottolineata la necessità di prestare al fanciullo protezioni e cure particolari " a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale " ; nonché soprattutto il testo dell' articolo 34 della stessa Convenzione , secondo cui gli Stati parti " si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale " , adottando in particolare misure " per impedire che i fanciulli a ) siano incitati o costretti a dedicarsi ad un' attività sessuale illegale ; b ) siano sfruttati a fini di
buroc21 , laddove proclama come obiettivo primario " la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico , psicologico , spirituale , morale e sociale " , in adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo , fatta a New York il 20 novembre 1989 , e ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991 , n. 176 , nonché alla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma , adottata il 31 agosto 1996. Significativo al riguardo è il preambolo della predetta Convenzione , laddove viene sottolineata la necessità di prestare al fanciullo protezioni e cure particolari " a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale " ; nonché soprattutto il testo dell' articolo 34 della stessa Convenzione , secondo cui gli Stati parti " si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale " , adottando in particolare misure " per impedire che i fanciulli a ) siano incitati o costretti a dedicarsi ad un' attività sessuale illegale ; b ) siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali ; c ) siano sfruttati ai fini della produzione
buroc21 Il criterio teleologico consente così all' interprete di qualificare la fattispecie di cui al primo comma dell' articolo 600-ter c.p. come reato di pericolo concreto .
buroc21 Orbene , per quanto riguarda la fattispecie di produzione di materiale pornografico di cui al primo comma dell' articolo 600-ter c.p. , il legislatore non avrebbe pensato a strumenti straordinari di contrasto , quali l' acquisto simulato del materiale e il ritardo nell' emissione o esecuzione delle misure cautelari , se non avesse ritenuto come scopo della tutela penale quello di impedire la diffusione nel mercato della pornografia minorile ; o più esattamente non avrebbe logicamente introdotto gli anzidetti strumenti di contrasto se il reato che intendeva reprimere fosse stato solo quello della produzione di pornografia minorile indipendentemente dal pericolo concreto che questa pornografia fosse immessa nel circuito dei pedofili .
buroc21 Al riguardo va anzitutto osservato che nella misura custodiale originaria al B. era stato contestato il reato di violenza sessuale aggravata di cui agli articoli 609-bis e 609-ter n. 1 c.p. , perché , mediante abuso dell' autorità di insegnante privato di sostegno , aveva costretto il minore di anni tredici ( omissis ) a subire e a compiere atti sessuali .
buroc21 Di contro , non è pertinente né fondata l' osservanza critica del pubblico ministero ricorrente , secondo cui l' abuso d' autorità di cui all' articolo 609-bis sussiste anche quando l' agente abusa delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto ( comma secondo , n. 1 , dell' articolo 609-bis ) .
buroc21 Infatti da una parte l' abuso delle condizioni di inferiorità non è stato mai contestato all' imputato , e dall' altra esso non può essere confuso con l' abuso di autorità di cui al comma primo dell' articolo 609-bis .
buroc21 Se si considera che la fattispecie di cui al primo comma ha sostituito quella prevista dagli abrogati articoli 519 , primo comma , e 520 ( nonché dall' articolo 521 ) , se ne deve concludere che l' abuso d' autorità previsto dalla norma vigente coincide con l' abuso della qualità di pubblico ufficiale di cui all' articolo 520 , e comunque presuppone una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico .
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