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142 , comma 3 , c.d.s. , per aver superato i limiti di velocità mentre percorreva la strada statale n. 106 , e procedeva anche
al
ritiro della patente .
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Il 29 ottobre 1997 la Prefettura di Reggio Calabria emanava il decreto di sospensione della patente ( restituitagli in data nove dicembre 1997 ) , per mesi uno ( dal 27 ottobre
al
27 novembre 1997 ) , il 27 febbraio 1998 invitava il ricorrente all' audizione personale , il 15 dicembre 1998 riceveva l' ordinanza-ingiunzione ( pur datata 10 settembre 1998 ) di pagamento della sanzione amministrativa e il 26 febbraio 1999 gli perveniva il provvedimento ( datato 29 ottobre 1997 ) di sospensione della patente di guida .
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218 c.d.s. che ne dispone l' emanazione entro quindici giorni dall' invio della patente
al
trasgressore .
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3. Con sentenza in data 15 dicembre 1999 il Tribunale di Locri , riuniti i procedimenti , rigettava le opposizioni rilevando che nessuna irregolarità era ravvisabile sia nel verbale di contestazione che nella procedura di adozione dei provvedimenti impugnati ( mentre l' audizione personale dell' opponente aveva avuto luogo , con riferimento alla adozione del provvedimento pecuniario , in relazione
al
provvedimento di sospensione della patente di guida lo stesso incombente non era previsto ) .
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18 della l. 689 / 1981 , non è limitata né in rapporto alla sanzione né in ordine
al
tipo di procedimento .
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2043 c.c. ) il ricorrente deduce l' erroneità della pronuncia , per aver disatteso la richiesta risarcitoria , per i danni subiti alla professione forense in conseguenza dei danni da limitazione
al
suo diritto di circolazione .
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Entrambi , certo , hanno la loro radice nell' unico fatto illecito contestato
al
ricorrente ( il superamento dei limiti di velocità e la violazione dell' art .
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142 c.d.s. ) , ma diverse sono le ragioni giuridiche portate - quale critica
al
provvedimento giurisdizionale impugnato - all' esame di questa Corte ; ragioni che è necessario esaminare secondo due ordini di argomentazioni , tenuti divisi secondo i motivi di ricorso , sopra riassunti .
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Il primo gruppo di censure presuppone che , per ragioni logico-giuridiche , si esamini dapprima il quarto motivo , riguardante il preteso diritto
al
risarcimento del danno vantato nei confronti dell' Amministrazione da parte del ricorrente .
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Orbene , a tal riguardo , questa Corte , con unanime orientamento ( con particolare chiarezza Cassazione 12190 / 1999 ) , ha stabilito che nel giudizio di opposizione all' ordinanza-ingiunzione , avuto riguardo
al
suo oggetto limitato all' accertamento della pretesa punitiva fatta valere dall' amministrazione nei confronti del destinatario ed alla sua struttura processuale ( poteri istruttori ufficiosi , inappellabilità delle decisioni etc .
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Né tale limitazione costituisce una compressione dei diritti del soggetto privato giacché l' eventuale disapplicazione del provvedimento illegittimo avverrebbe in odio
al
diritto soggettivo , con il risultato di premiare la scorrettezza dei pubblici poteri e di togliere al privato , soddisfatto del provvedimento emesso , il mezzo per reagire contro un formale provvedimento contrario ( Cassazione 348 / 2002 ) .
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Né tale limitazione costituisce una compressione dei diritti del soggetto privato giacché l' eventuale disapplicazione del provvedimento illegittimo avverrebbe in odio al diritto soggettivo , con il risultato di premiare la scorrettezza dei pubblici poteri e di togliere
al
privato , soddisfatto del provvedimento emesso , il mezzo per reagire contro un formale provvedimento contrario ( Cassazione 348 / 2002 ) .
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Una volta esclusa la possibilità di controvertere - in questa sede - del diritto
al
risarcimento del danno , va esaminato il primo motivo di ricorso , riguardante la legittimità del provvedimento di sospensione della patente di guida del ricorrente , sia per la mancata audizione dell' interessato che per la mancata possibilità di espletamento delle sue difese , in sede procedimentale , impedita dalla rapidità della decisione amministrativa adottata dal Prefetto di Reggio Calabria .
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Questo motivo va esaminato unitamente
al
terzo ( nella parte riguardante la sospensione della patente , come si è detto ) con il quale si lamenta la tardiva adozione del provvedimento ovvero la sua tardiva notificazione all' interessato , avvenuta oltre un anno dopo la sua adozione e dietro sollecitazione e diffida dell' interessato .
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218 c.d.s. , il quale esige ,
al
comma 2 , che l' ordinanza di sospensione del Prefetto venga notificata immediatamente all' interessato e cioè non oltre il termine massimo complessivo di venti giorni indicato dallo stesso comma e comunque " immediatamente " dopo l' adozione del provvedimento prefettizio , ossia al massimo il giorno dopo ) prima della proposizione del ricorso , ai sensi della l. 689 / 1981. Ma tali dati bastano a far concludere che la parte non aveva e non ha dunque più alcun interesse in questa sede , ove la domanda risarcitoria non ha ingresso ( come già si è detto ) ,
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218 c.d.s. , il quale esige , al comma 2 , che l' ordinanza di sospensione del Prefetto venga notificata immediatamente all' interessato e cioè non oltre il termine massimo complessivo di venti giorni indicato dallo stesso comma e comunque " immediatamente " dopo l' adozione del provvedimento prefettizio , ossia
al
massimo il giorno dopo ) prima della proposizione del ricorso , ai sensi della l. 689 / 1981. Ma tali dati bastano a far concludere che la parte non aveva e non ha dunque più alcun interesse in questa sede , ove la domanda risarcitoria non ha ingresso ( come già si è detto ) , a far accertare l' illegittimità del provvedimento di applicazione della sospensione della patente di guida da parte del Prefetto .
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Con il secondo motivo dell' impugnazione il ricorrente si duole di una pluralità di vizi della sentenza , in relazione
al
mancato rilievo degli stessi , pure emergenti dal verbale redatto dalla Polizia stradale .
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Va premesso che questa Corte , in analoga fattispecie , ha già deciso ( 6475 / 2000 ) che , il fatto che il verbale sia stato compilato da un agente diverso da quelli che avevano ( precedentemente ) proceduto
al
rilevamento dell' infrazione , è rilevante ai fini della validità della contestazione , poiché l' art .
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Fra tali elementi ben può annoverarsi anche l' acquisizione della fotografia ( che presuppone l' attività dello sviluppo e della stampa del negativo ) , la quale rafforza la fonte di prova costituita dalle risultanze dello strumento elettronico di rilevazione della velocità , quand'anche queste fossero già conoscibili da parte degli agenti preposti
al
funzionamento dell' apparecchio autovelox a mezzo della lettura del display dello strumento al momento stesso del passaggio del veicolo , dal quale peraltro decorre il termine per la contestazione fissato dall' art .
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Fra tali elementi ben può annoverarsi anche l' acquisizione della fotografia ( che presuppone l' attività dello sviluppo e della stampa del negativo ) , la quale rafforza la fonte di prova costituita dalle risultanze dello strumento elettronico di rilevazione della velocità , quand'anche queste fossero già conoscibili da parte degli agenti preposti al funzionamento dell' apparecchio autovelox a mezzo della lettura del display dello strumento
al
momento stesso del passaggio del veicolo , dal quale peraltro decorre il termine per la contestazione fissato dall' art .
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