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econo02 , e reso disponibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it L' obbligo di calcolare la prima rata di acconto Ires ( o Irap ) sulla base delle nuove disposizioni in vigore per il 2006 , introdotte con la manovra-bis , riguarda esclusivamente gli acconti per i quali , alla data di entrata in vigore del decreto 4 luglio 2006 , n. 223 ( o della legge di conversione ) , non siano scaduti i termini per effettuare il versamento ; inoltre , a tali fini , non rileva la circostanza che il contribuente si sia avvalso della facoltà di posticipare il versamento ai 30 giorni successivi , ai sensi dell' articolo 17 , comma 2 , del Dpr n. 435 del 2001. Sono questi i significativi chiarimenti contenuti nella circolare n. 28 / E del 4 agosto 2006 dell' Agenzia delle entrate , a commento della disposizione introdotta dall' articolo 36 , comma 34 , del decreto legge 4 luglio 2006 , n. 223 , come convertito , con modificazioni , dalla legge 4 agosto 2006 , n. 248(1 ) ( di seguito , decreto ) .
econo02 sito Internet www.agenziaentrate.gov.it L' obbligo di calcolare la prima rata di acconto Ires ( o Irap ) sulla base delle nuove disposizioni in vigore per il 2006 , introdotte con la manovra-bis , riguarda esclusivamente gli acconti per i quali , alla data di entrata in vigore del decreto 4 luglio 2006 , n. 223 ( o della legge di conversione ) , non siano scaduti i termini per effettuare il versamento ; inoltre , a tali fini , non rileva la circostanza che il contribuente si sia avvalso della facoltà di posticipare il versamento ai 30 giorni successivi , ai sensi dell' articolo 17 , comma 2 , del Dpr n. 435 del 2001. Sono questi i significativi chiarimenti contenuti nella circolare n. 28 / E del 4 agosto 2006 dell' Agenzia delle entrate , a commento della disposizione introdotta dall' articolo 36 , comma 34 , del decreto legge 4 luglio 2006 , n. 223 , come convertito , con modificazioni , dalla legge 4 agosto 2006 , n. 248(1 ) ( di seguito , decreto ) .
econo02 , in linea generale , la rideterminazione dell' acconto Ires / Irap , calcolato con il metodo storico , va operata assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in presenza delle disposizioni del citato decreto , e va effettuata , integrando i relativi versamenti , entro la naturale scadenza della seconda o unica rata di acconto ( novembre ) ; un discorso a parte meritano invece i soggetti con periodo d' imposta sfalsato o i " contribuenti " che approvano il bilancio entro il termine " lungo " di 180 giorni dalla chiusura dell' esercizio , ai sensi dell' articolo 2364 del Codice civile , fermo restando che è in ogni caso consentito il ricorso al metodo previsionale .
econo02 Con la circolare 4 agosto 2006 , n. 28 / E , l' Agenzia delle entrate ha chiarito che , ai fini di quanto stabilito dall' articolo 36 , comma 34 , del decreto , in linea generale la scadenza di novembre si presta a essere il punto di riferimento naturale per il conguaglio di quanto effettivamente dovuto a titolo di acconto dai soggetti Ires .
econo02 quindi il 12 agosto 2006. Dunque , i soggetti Ires per i quali alle predette date erano già trascorsi i termini di versamento applicano le nuove disposizioni con il versamento della seconda o unica rata di acconto , e va sottolineato che si tratta della maggior parte dei contribuenti , per i quali rilevava la data di scadenza del 20 giugno 2006. Inoltre , l' Agenzia delle entrate ha avuto modo di precisare che tale criterio va applicato anche per le società e gli enti che si sono avvalsi della facoltà di versare quanto dovuto entro il trentesimo giorno successivo ai termini di scadenza , con la maggiorazione dello 0,40 per cento ( articolo 17 , comma 2 , Dpr n. 435 del 2001 ) ; per cui , tali soggetti , pur non avendo ancora versato la prima rata alla data del 4 luglio 2006 ( poiché erano tenuti a versare entro il 20 luglio ) , non risultavano obbligati a rideterminare sin da subito quanto dovuto a titolo di acconto .
econo02 Si tratta di quei soggetti per i quali tale scadenza cadeva già in modo naturale oltre la data del 4 luglio ( ai fini Ires ) o del 12 agosto ( ai fini Irap ) .
econo02 Si tratta di quei soggetti per i quali tale scadenza cadeva già in modo naturale oltre la data del 4 luglio ( ai fini Ires ) o del 12 agosto ( ai fini Irap ) .
econo02 In tali casi , ai fini Ires , l' acconto potrebbe dover essere rideterminato e così versato per il 40 per cento già a partire dalla prima rata .
econo02 Conclusioni In merito a quest' ultimo esempio , è il caso di sottolineare che la tempistica da rispettare per il versamento di quanto rideterminato ai fini Irap non segue la medesima sorte .
econo02 Si tratta , in buona sostanza , della data del 12 agosto 2006 , derivandone che , alla data del 20 luglio , la società per azioni di cui all' esemplificazione sopra riportata era tenuta a versare il 40 per cento di un acconto che andava rideterminato esclusivamente ai fini Ires e non con riferimento all' Irap .
econo02 Si è dunque creato un singolare sfasamento tra i criteri applicabili per la determinazione della base di riferimento Ires e quelli utilizzabili ai fini del versamento della prima rata di acconto Irap , e di ciò occorrerà serbare opportuna memoria anche in fase di riscontro dei versamenti .
econo02 Peraltro , non va dimenticato che l' acconto dovuto ai fini Ires ( e Irap ) per il periodo d' imposta 2006 va calcolato assumendo , come imposta del periodo precedente , quella che si sarebbe determinata tenendo conto delle disposizioni normative contenute nell' articolo 5-quinquies del decreto legge 30 settembre 2005 , n. 203 , convertito , con modificazioni , dalla legge 2 dicembre 2005 , n. 248 ( " dividend washing " ) .
econo02 e 14 , del decreto 223 / 2006 , a decorrere dal 1° maggio 2007 il riferimento al giorno 20 , ovunque ricorra , deve intendersi sostituito dal riferimento al giorno 16. 3 ) L' articolo 36 , comma 34 , del decreto , dispone che " In deroga all' articolo 3 della legge 27 luglio 2000 , n. 212 , nella determinazione dell' acconto dovuto dai soggetti di cui all' articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 , n. 917 , e successive modificazioni , ai fini dell' imposta sul reddito delle società e dell' imposta regionale sulle attività produttive per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto , si assume , quale imposta del periodo precedente , quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente decreto ; eventuali conguagli sono versati insieme alla seconda ovvero unica rata dell' acconto " .
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