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buroc38 113 e 449 c.p. secondo la seguente contestazione : perché quale amministratore del condominio sito in Lecco alla via T.T. ai civici numeri 29 , 31 , 33 e 35 , concorreva , con R.I. , Z.M. e V.A. - il R. quale legale rappresentante della pizzeria X. , lo Z. quale incaricato dal R. del riposizionamento della canna fumaria della pizzeria , il V. quale tecnico incaricato , a dire del R. , di verificare la corretta esecuzione del lavoro - a cagionare , per colpa , un vasto incendio , al tetto e sottotetto dello stabile del predetto condominio , che si propagava all' intero edificio ; canna fumaria a proposito della quale , con relazione peritale a firma
buroc38 del G. , la Corte territoriale dava conto del proprio convincimento , circa la ritenuta colpevolezza dello stesso , con argomentazioni che possono così sintetizzarsi : a ) la canna fumaria della pizzeria , di proprietà esclusiva del gestore ( R. ) di tale esercizio e / o del proprietario ( B. ) dei relativi locali , intercettava nel suo tragitto parti comuni dell' edificio di cui il G. era amministratore ; b ) rilevava la posizione di garanzia del G. il quale aveva non solo l' obbligo di eseguire le deliberazioni dell' assemblea dei condomini , ma altresì , ai sensi dell' art .
buroc38 Bellucci , se non altro ai fini meramente civilistici ( così testualmente a pag .
buroc38 giustificazione esterna - della decisione , inerenti ai dati empirici assunti dal giudice di merito come elementi di prova , alle inferenze formulate in base ad essi ed ai criteri che sostengono le conclusioni : non la decisione , dunque , bensì il contesto giustificativo di essa , come esplicitato dal giudice di merito nel ragionamento probatorio che fonda il giudizio di conferma dell' ipotesi sullo specifico fatto da provare .
buroc38 giustificazione esterna - della decisione , inerenti ai dati empirici assunti dal giudice di merito come elementi di prova , alle inferenze formulate in base ad essi ed ai criteri che sostengono le conclusioni : non la decisione , dunque , bensì il contesto giustificativo di essa , come esplicitato dal giudice di merito nel ragionamento probatorio che fonda il giudizio di conferma dell' ipotesi sullo specifico fatto da provare .
buroc38 Può dunque affermarsi che le Sezioni Unite hanno ripudiato qualsiasi interpretazione che faccia leva , ai fini della individuazione del nesso causale quale elemento costitutivo del reato , esclusivamente o prevalentemente su dati statistici ovvero su criteri valutativi a struttura probabilistica , in tal modo mostrando di propendere , tra i due contrapposti indirizzi interpretativi delineatisi nella giurisprudenza di questa Suprema Corte , maggiormente verso quello più rigoroso ( favorevole alla necessità dell' accertamento del nesso causale in termini di certezza ) delineatosi in tempi più recenti .
buroc38 In applicazione dei principi di diritti enunciati da questa Corte , quali appena ricordati , i giudici del merito , ai fini dell' affermazione di colpevolezza del G. in ordine al reato ascrittogli , avrebbero dovuto dunque procedere ad un duplice accertamento : 1 ) individuare la condotta in concreto esigibile dal G. in relazione alla posizione di garanzia dello stesso ; 2 ) accertare se , una volta posta in essere dal G. la condotta così individuata , e ( secondo la contestazione ) colposamente omessa , l' evento non si sarebbe verificato : e ciò al fine di poter giungere , sulla base del compendio probatorio disponibile - ed esclusa altresì l' interferenza di fattori alternativi - alla conclusione
buroc38 Ed invero , una volta individuata la condotta ( ritenuta ) doverosa del G. , in base ai criteri di accertamento ed ai canoni interpretativi indicati dalle Sezioni Unite con la sentenza Franzese , i giudici del merito avrebbero poi dovuto procedere al giudizio controfattuale , e verificare quindi - indicando compiutamente le ragioni del convincimento espresso , onde consentire a questa Corte di poter effettuare il controllo di legittimità sul contesto giustificativo della decisione - se sussistevano le condizioni per poter giungere alla conclusione , sulla base del compendio probatorio disponibile , ed esclusa altresì l' interferenza di fattori alternativi , che la condotta omissiva del G. era stata condizione necessaria dell' evento con alto o elevato
buroc38 Ed invero , una volta individuata la condotta ( ritenuta ) doverosa del G. , in base ai criteri di accertamento ed ai canoni interpretativi indicati dalle Sezioni Unite con la sentenza Franzese , i giudici del merito avrebbero poi dovuto procedere al giudizio controfattuale , e verificare quindi - indicando compiutamente le ragioni del convincimento espresso , onde consentire a questa Corte di poter effettuare il controllo di legittimità sul contesto giustificativo della decisione - se sussistevano le condizioni per poter giungere alla conclusione , sulla base del compendio probatorio disponibile , ed esclusa altresì l' interferenza di fattori alternativi , che la condotta omissiva del G. era stata condizione necessaria dell' evento con alto o elevato grado di credibilità razionale o
buroc38 Conclusivamente , l' impugnata sentenza deve essere annullata , con rinvio , per nuovo esame , ad altra Sezione della Corte d' Appello di Milano che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati , e provvederà altresì alla regolamentazione delle spese tra le parti .
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