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buroc30 1.5 Provvedimenti cautelari : presenza La presenza di un provvedimento cautelare assunto dalla Giunta Regionale su un' area oggetto di variante parziale e , nello specifico , di provvedimento assunto ai sensi dell' art .
buroc30 9 bis , LR 56 / 77 " Dissesti e calamità naturali " , non rientra nel novero dei " progetti sovracomunali approvati " , nè è assimilabile ad uno stralcio di PTP , e pertanto la Provincia non può esprimere il parere di propria competenza rispetto ai contenuti del provvedimento stesso .
buroc30 La motivazione dell' intervenuta formazione della variante è pertanto necessaria e deve essere completa ed esaustiva , con particolare riferimento al pubblico interesse e con riferimento ai contenuti della pianificazione urbanistica vigente .
buroc30 2.2 Contenuto della deliberazione La competenza propria dell' Amministrazione provinciale , ai sensi della LR 56 / 77 , art. 17 , comma 7 , è limitata alla verifica di compatibilità delle sole varianti parziali ai PRG comunali .
buroc30 2.2 Contenuto della deliberazione La competenza propria dell' Amministrazione provinciale , ai sensi della LR 56 / 77 , art. 17 , comma 7 , è limitata alla verifica di compatibilità delle sole varianti parziali ai PRG comunali .
buroc30 Ciò stante , è necessario che la documentazione inviata dal Comune definisca chiaramente la natura della variante al fine di consentire alla Provincia di determinare la propria competenza ad esercitare il potere conferitole dalla LR 56 / 77. La Deliberazione di adozione del Consiglio Comunale deve pertanto esplicitare quanto di seguito riportato : 1 ) la variante al PRG è adottata ai sensi dell' art .
buroc30 Nel caso di PRG Intercomunali , il Comune deve seguire le disposizioni del comma 10 , art. 17 della legge in oggetto , dichiarando in Deliberazione di aver informato il Consorzio di appartenenza o la Comunità Montana , dell' adozione di variante parziale , precisando che la variante riguarda il territorio del solo Comune Quanto sopra riportato è correlato alle funzioni di autodeterminazione e di verifica , assegnate ai Comuni dalla legge regionale in oggetto , che prescinde da compiti e verifiche prima svolte esclusivamente dalla Regione .
buroc30 In questa logica spetta pertanto al Comune garantire e certificare che la variante adottata risponda ai requisiti richiesti dal sunnominato comma 7 , in quanto è il Consiglio Comunale , in sede di adozione , a garantire la congruità rispetto alla norma di Legge ; spetta inoltre al Comune verificare le percentuali di incremento delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità , nonché l' eventuale superamento dei limiti ammessi , mediante l' adozione di più varianti parziali successive , ( nel qual caso la procedura prevista al comma 7 , art. 17 , non può trovare applicazione ) , anche in virtù del fatto che i poteri di approvazione delle varianti sono di competenza del
buroc30 Pertanto , all' Amministrazione provinciale dovrà essere trasmessa copia della seguente documentazione : A ) Documenti di carattere amministrativo : - Deliberazione di adozione del Consiglio comunale , i cui estremi devono essere riportati su ogni elaborato tecnico , contenente l' elenco degli elaborati adottati ; - le firme del Sindaco , del Segretario Comunale , del Progettista ( con timbro professionale ) , e del Responsabile del Procedimento , su ogni elaborato tecnico ; - Parere della Direzione Regionale dei Servizi Tecnici di Prevenzione , ai sensi dell' art .
buroc30 Alla Provincia sono concessi 45 giorni per l' espressione del parere di competenza : tale termine potrà essere interrotto una sola volta ai sensi della L. 241 / 90 , qualora la documentazione trasmessa dal Comune a seguito dell' istruttoria svolta dal responsabile del procedimento risulti carente , tanto da violare disposizioni normative o da impedire la piena conoscenza dei contenuti della variante stessa .
buroc30 Tale richiesta interrompe i termini del procedimento ai sensi della L. 241 / 90 : quest' ultimo riprenderà a decorrere dal giorno di ricevimento delle integrazioni stesse .
buroc30 Pertanto , secondo i principi della LR 56 / 77 , art. 17 , comma 7 , alla Provincia non compete : 1 ) l' istruttoria urbanistica delle varianti parziali , anche in virtù del fatto che essa non è titolare di poteri di approvazione delle stesse , che sono di competenza del Consiglio Comunale ; 2 ) la verifica che la variante presentata risponda ai requisiti richiesti dal sunnominato comma 7 , in quanto è il Consiglio Comunale , in sede di adozione della stessa , a garantire la congruità rispetto alla norma di Legge ; 3 ) la verifica delle percentuali di incremento delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità , la quantificazione delle aree a servizi oggetto di modifica , nonché la verifica del superamento dei limiti stessi , mediante l' adozione di più varianti parziali successive da parte dei Comuni .
buroc30 17 , comma 7 , l' Amministrazione Provinciale provvederà a chiedere al Comune le opportune integrazioni che si ritenessero necessarie per meglio comprendere la natura della variante , anche attraverso un incontro con i tecnici incaricati , se necessario , sospendendo i termini del procedimento ai sensi della L. 241 / 90. Qualora il Comune non provveda a limitare i contenuti della variante a quanto previsto al comma 7 , art. 17 , LR 56 / 77 , sulla base delle indicazioni provinciali , la Deliberazione provinciale conterrà una specifica " segnalazione " al Comune e verrà inviata , per conoscenza , alla Regione Piemonte , Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica .
buroc30 99 , i Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici generali e attuativi entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della LR sul BUR ( 18 / 11 / 99 ) , nel rispetto delle norme di legge e degli indirizzi e criteri di cui alla DCR n. 563-13414 del 29 / 10 / 99. Tale adeguamento può essere attuato anche attraverso l' adozione di una variante parziale , nel rispetto di quanto previsto al comma 7 , art. 17 , LR 56 / 77. In tal caso , la Provincia è chiamata a valutarne la coerenza rispetto ai progetti sovracomunali approvati e al proprio Piano Territoriale , nel quale , così come indicato all' art .
buroc30 Così come indicato nella DGR n. 42-29532 del 1 / 3 / 2000 , Allegato A , al Paragrafo 1 " Adempimenti Comunali " , lettera C ) , " copia delle Deliberazioni e relativi elaborati , assunte dai Comuni ai sensi dell' art .
buroc30 A conclusione dell' iter procedurale , ai sensi dell' ultimo periodo dell' art .
buroc30 Pertanto , oltre alla Deliberazione di approvazione dovranno essere inviati tutti i documenti che illustrano gli aggiornamenti cartografici e normativi , anche ai fini dell' indispensabile aggiornamento della " mosaicatura " dei Piani Regolatori , nell' ambito dell' Osservatorio Urbanistico del SITA Provinciale .
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