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Nel caso specifico l' esame referente si è concentrato alla Camera nella Commissione lavoro e al Senato nelle Commissioni affari costituzionali e lavoro , mentre ,
ad
esempio , la Commissione giustizia di entrambi i rami del Parlamento ed anche la Commissione affari costituzionali della Camera sono intervenute esclusivamente in sede consultiva e non hanno potuto seguire l' esame in Assemblea nelle forme consentite dai rispettivi Regolamenti .
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2113 del Codice civile in ordine alla decorrenza del termine per l' impugnazione di rinunce e transazioni che abbiano avuto
ad
oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi ( si vedano le sentenze della Corte Costituzionale n. 63 del 1966 , n. 143 del 1969 , n. 174 del 1972 , n. 127 del 1977 , n. 488 del 1991 , nn .
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31 , secondo cui la decisione di devolvere
ad
arbitri la definizione di eventuali controversie può essere assunta non solo in costanza di rapporto allorché insorga la controversia , ma anche nel momento della stipulazione del contratto , attraverso l' inserimento di apposita clausola compromissoria : la fase della costituzione del rapporto è infatti il momento nel quale massima è la condizione di debolezza della parte che offre la prestazione di lavoro .
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Del resto l' esigenza di verificare che la volontà delle parti di devolvere
ad
arbitri le controversie sia " effettiva " risulta dalla stessa formulazione del comma 9 , che affida tale accertamento agli organi di certificazione di cui all' art .
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Si tratta cioè di procedere
ad
adeguamenti normativi che vanno al di là della questione , pur rilevante , delle garanzie apprestate nei confronti del licenziamento dall' art .
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Si avvierebbe in tal modo un processo concertato , ed insieme ispirato
ad
un opportuno gradualismo , attraverso il quale ripristinare quella certezza del diritto che è condizione essenziale nella disciplina dei rapporti di lavoro per garantire una efficace tutela del contraente debole e una effettiva riduzione del contenzioso in un contesto generale di serena evoluzione delle relazioni sindacali .
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Dai lavori parlamentari emerge che con detto articolo 20 si è inteso evitare che alle morti o alle lesioni subite dal personale imbarcato su navigli militari e cagionate dal contatto con l' amianto , possano continuare
ad
applicarsi - come invece sta accadendo in procedimenti attualmente pendenti davanti ad autorità giudiziarie - le sanzioni penali stabilite dal DPR 19 marzo 1956 , n. 303 , che disciplina l' applicazione di tali sanzioni , escludendole unicamente nei casi di morti o lesioni subite da personale imbarcato su navi mercantili .
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Dai lavori parlamentari emerge che con detto articolo 20 si è inteso evitare che alle morti o alle lesioni subite dal personale imbarcato su navigli militari e cagionate dal contatto con l' amianto , possano continuare ad applicarsi - come invece sta accadendo in procedimenti attualmente pendenti davanti
ad
autorità giudiziarie - le sanzioni penali stabilite dal DPR 19 marzo 1956 , n. 303 , che disciplina l' applicazione di tali sanzioni , escludendole unicamente nei casi di morti o lesioni subite da personale imbarcato su navi mercantili .
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Si ricorda altresì che in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro , oggi disciplinata dal decreto legislativo n. 81 del 2008 , sono previste sanzioni per la inosservanza delle norme in tema di protezione dai rischi per esposizione
ad
amianto in tutti i settori di attività , pubblici e privati , sia pure con i necessari adattamenti , con riguardo in particolare alle forze armate , peraltro non ancora definiti .
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Per conseguire in modo da un lato tecnicamente corretto ed efficace , e dall' altro non esposto a possibili censure di illegittimità costituzionale , le finalità che la disposizione in esame si propone , appare quindi necessario escludere la responsabilità penale attualmente prevista per i soggetti responsabili di alcune categorie di navigli , in linea del resto con gli adattamenti previsti dal citato testo unico n. 81 del 2008 , e prevedere , come già accade per altre infermità conseguenti
ad
attività di servizio , un autonomo titolo per la corresponsione di indennizzi per i danni arrecati alla salute dei lavoratori .
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