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Inoltre , " è comunque effettuato senza pagamento dell' imposta l' acquisto intracomunitario di beni spediti o trasportati in altro Stato membro se i beni stessi risultano ivi oggetto di successiva cessione a soggetto d' imposta nel territorio di tale Stato o ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari e se il cessionario risulta designato come debitore dell' imposta relativa " ( triangolazione comunitaria ) Pertanto , nel caso in cui l' acquirente sia un soggetto passivo d' imposta , l' acquisto può essere considerato come effettuato nel territorio dello Stato , a meno che l' Iva non
venga
assolta in un altro Stato di destinazione del bene , attraverso l' individuazione del " cessionario designato " .
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Ciò premesso , va rilevato che il comma 1 dell' articolo 44 , Dl n. 331 / 93 , regolante le operazioni intracomunitarie , individua diversi soggetti passivi dell' imposta : i soggetti che effettuano la cessione dei beni , quando l' operazione avviene verso privati o soggetti non identificati i soggetti acquirenti , quando si realizza una operazione comunitaria , secondo i principi sopra riportati il prestatore di un servizio , quando
viene
effettuato verso un privato o un soggetto non identificato .
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1. Operatore italiano fornitore dei beni In tale fattispecie possono concretizzarsi due situazioni , a seconda che i beni
vengano
successivamente ceduti al soggetto comunitario o a un soggetto extracomunitario .
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In forma esemplificativa , si ha quanto segue : A ) italiano ( fornitore ) ; svizzero ( 1° acquirente e promotore ) ; greco ( operatore che riceve direttamente le merci ) In questa ipotesi ,
venendo
a mancare lo status comunitario di uno degli operatori economici , non può parlarsi di una operazione intracomunitaria , né di cessione all' esportazione , in quanto i beni non si trasferiscono in un paese extra Ue .
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B ) italiano ( fornitore ) ; greco ( 1° acquirente e promotore ) ; svizzero ( operatore che riceve direttamente le merci ) Anche in questo caso
viene
a mancare un requisito fondamentale perché si possa configurare una operazione intracomunitaria : la movimentazione fisica ( immediata o , comunque , finale ) da uno Stato membro all' altro .
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Ovviamente , specifica la citata circolare 13 / E / 1994 , la non imponibilità è contemplabile anche nell' ipotesi che le merci
vengano
consegnate al cliente greco , che poi provvede alla consegna al soggetto svizzero entro novanta giorni ( articolo 8 , comma 1 , lettera b , Dpr n. 633 / 72 ) .
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2. Operatore italiano promotore della triangolazione Anche in tale fattispecie possono concretizzarsi due situazioni , a seconda che i beni
vengano
successivamente ceduti al soggetto comunitario o a un soggetto extracomunitario .
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C ) svizzero ( fornitore ) ; italiano ( 1° acquirente e promotore ) ; greco ( operatore che riceve direttamente le merci ) In questa ipotesi , i beni ceduti si trovano in territorio extracomunitario e ,
venendo
meno uno dei requisiti previsti affinché un' operazione possa ritenersi intracomunitaria , cioè la movimentazione fisica da uno Stato membro all' altro , l' operazione non può ricadere nell' ambito della normativa comunitaria .
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F ) greco ( fornitore ) ; svizzero ( 1° acquirente e promotore ) ; italiano ( operatore che riceve direttamente le merci ) In tale ultima fattispecie , sebbene i beni si trasferiscano da uno Stato comunitario a un altro ,
viene
a mancare il principio dello status comunitario di tutti i soggetti interessati , poiché il primo cessionario è extra Ue .
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un acquisto intracomunitario da parte dell' operatore italiano , che dovrà integrare la fattura ricevuta con l' imposta calcolata secondo l' aliquota prevista nel nostro ordinamento , relativamente al bene acquistato ( articolo 46 , comma 1 , Dl 331 / 93 ) , nonché registrarla ( articolo 47 del Dl 331 / 93 ) - Nomina all' uopo del rappresentante in Italia da parte dell' operatore svizzero Anche in questo caso , l' operazione diventa intracomunitaria e i relativi obblighi in Italia , secondo quanto previsto dal comma 2 dell' articolo 17 , Dpr n. 633 / 72 ,
vengono
assolti dal soggetto rappresentante .
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